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Assoluzione per la mancata corresponsione degli alimenti in favore del figlio minore ex art.570 bis c.p.

Assoluzione per la mancata corresponsione degli alimenti in favore del figlio minore ex art.570 bis c.p.

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Il reato di mancato pagamento degli alimenti in favore del minore, in seguito ad una ordinanza del giudice civile, è un reato che rasenta la responsabilità oggettiva. Ovvero non dare i soldi per gli alimenti comporta quasi sempre la condanna, a prescindere dalle motivazioni per le quali il soggetto non versa le somme. Per fortuna non è sempre così. Ci sono situazioni nelle quali il non versare le somme di denaro dovute, non integra il reato di mancata corresponsione degli alimenti. Questo è il caso che vi racconto accaduto al tribunale penale di Roma e conclusosi a marzo del 2026 (Scarica la sentenza).

Il capo di imputazione

All’imputato è stato contestato il reato di cui all’art. 570-bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), per aver omesso il versamento del contributo al mantenimento della figlia minore, stabilito in € 250,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie) con decreto del 16/12/2020 emesso nell’ambito del procedimento NRG XXXX/2019 del Tribunale di Roma. L’omissione contestata riguardava il periodo da febbraio 2022 tutt’ora permanente (data della sentenza 05.03.2026).

Art. 570 bis c.p.: cosa prevede davvero

La fattispecie di cui all’art. 570-bis c.p. punisce chi, in violazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e dei figli. Punisce anche chi, fuori dall’ambito del matrimonio, ha un figlio e, dopo la cessazione della convivenza con l’altro genitore, omette di corrispondere le somme previste dal Giudice Civile per il mantenimento del minore.

Il dibattimento

Nel dibattimento, dopo l’escussione della persona offesa, la data di commissione del reato per il mancato mantenimento del minore, è stata anticipata a dicembre del 2020 (data del decreto civile che stabiliva la somma).

Nel corso del tempo avevo chiesto al mio assistito di recuperare tutti i versamenti da lui fatti (e per fortuna ci è riuscito), il carteggio del licenziamento del 2020, la naspi (che non arrivava regolarmente) e il nuovo contratto di assunzione del luglio 2022. Per fortuna era riuscito a recuperare tutti i suoi versamenti ed effettivamente mancavano alcuni mesi tra la data del licenziamento e quella della riassunzione. Di contro, però, vi erano alcuni mesi in cui i versamenti erano decisamente superiori al dovuto

Tutta documentazione che è stata depositata.

Tutta la mia attività, nella produzione documentale e nel controesame della persona offesa, era volta a far comprendere al giudice che non c’era mai stata per l’imputato una volontà di sottrarsi al pagamento, ma era impossibilitato a farlo.

La sentenza – Quando il mancato pagamento NON è reato

Il Giudice, in questo caso ha accolto la mia tesi difensiva, valutando positivamente il comportamento tenuto dall’imputato il quale, nonostante le sue difficoltà economiche, quando poteva effettuava versamenti, alle volte inferiori alle volte superiori e, per alcuni mesi nel periodo della disoccupazione, non ha versato alcunché.

Pertanto, il Giudice in sentenza Scrive “Orbene, sulla scorta delle emergenze istruttorie per come innanzi riassunte, risulta evidente come, nel caso in esame, non sia possibile ravvisare la sussistenza di alcuna condotta penalmente rilevante a carico dell’odierno imputato, essendo escluso il dolo previsto dalla norma. In tal senso, pertanto, nel caso in esame non può non essere adottata una pronunzia assolutoria dell’odierno imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato per carenza dell’elemento soggettivo

Conclusione

Il dato più rilevante di questa vicenda non è solo il risultato finale, ma la dimostrazione che quando il soggetto accusato ingiustamente ha avuto un comportamento comunque onesto e cristallino, il risultato si riesce ad ottenere. Una eventuale condanna per un caso concreto come quello qui rappresentato sarebbe stata una ingiustizia.

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Se sei accusato di mancato mantenimento dei figli, è fondamentale valutare, tra le altre cose, la reale sussistenza del dolo. L’Avv. Ingarrica può costruire una difesa efficace anche nei casi più complessi. Ogni caso ha specificità uniche: contattami (clicca qui) per un’analisi preliminare e capire con una consulenza, quali strategie difensive sono realmente percorribili.

F.A.Q.

Cosa prevede esattamente l’art. 570 bis del codice penale?

Le pene previste dall’articolo 570 (reclusione fino ad 1 anno o con la multa da € 103 a €1.032) si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli

Il mancato pagamento del mantenimento in favore dei figli è sempre reato?

La risposta è tendezialmente affermativa anche in considerazione della giurisprudenza prevalente che ha elaborato un orientamento consolidato secondo cui la condotta del genitore che omette di versare l’assegno di mantenimento liquidato in sede civile integra, in linea di principio, una fattispecie penalmente rilevante. Per fortuna non è un automatismo lasciando spazio anche a casi come quello appena raccontato

Quando il mancato pagamento non costituisce reato?

In taluni casi, la condotta omissiva può essere dichiarata non punibile per particolare tenuità del fatto, qualora abbia carattere non abituale e isolato.  In altri quando viene accertata l’assoluta non volontarietà nel sottrarsi al pagamento di quanto dovuto.

E’ sufficiente non avere soldi per essere assolti?

La risposta è netta: no. La mera allegazione dello stato di disoccupazione o di difficoltà economica non è sufficiente a escludere la responsabilità penale. La giurisprudenza di legittimità ha elaborato una regola di giudizio precisa in materia di onere della prova.

Come ribadito dalla Cassazione, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione

I pagamenti parziali possono evitare una condanna?

No, di per se i pagamenti parziali non evitano la condanna. Ovviamente va analizzata in concreto la situaizone e verificare se i parziali pagamenti sono sporadici, non ripetitivi e sono dovuti da fattori esterni incontrollabili da parte del soggetto obbligato al pagamento.

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