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Aquisizione copia forense dei cellulari e dispositivi – Circolare Procura della Repubblica di Roma

Aquisizione copia forense dei cellulari e dispositivi – Circolare Procura della Repubblica di Roma

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Hai bisogno di un avvocato penalista? Contattami per una consulenza. Sono l’avvocato penalista Daniele Ingarrica ed esercito a Roma e in tutta Italia.

Dispositivi elettronici come smartphone, tablet e PC sono ormai centrali nelle indagini, poiché capaci di offrire risposte con margini di certezza scientifica vicini al 100%. Tuttavia, la natura intrinseca della prova digitale – immateriale, alterabile e facilmente degradabile – si scontra con la necessità di tutelare i diritti costituzionali delle persone. Mi riferisco in particolare alla privacy ed alla riservatezza delle comunicazioni, anche di soggetti estranei ai fatti (i cui dati possono essere all’interno di cellulari o dispositivi sequestrati di altre persone). Il legislatore ha cercato nel tempo di regolamentare la materia ma, l’assenza di regole univoche e la prassi dei sequestri “indiscriminati” di interi dispositivi (i cosiddetti sequestri “a strascico”), hanno dato la possibilità ad alcune Procure (tra cui quella di Roma) di emanare circolari e linee guida “a proprio uso e consumo”. (Sui sequestri di cellulari e computer avevo già parlato qui)

 

Normativa di riferimento

La base giuridica italiana in materia di reati informatici è costituita dalla Legge n. 48 del 2008, che ha ratificato la Convenzione di Budapest. Questa legge ha introdotto nel codice di procedura penale l’obbligo, per la polizia giudiziaria e i tecnici, di adottare misure dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e a impedirne l’alterazione, garantendo la conformità della copia all’originale tramite l’apposizione di sigilli informatici e funzioni di hash. Sul piano dei diritti fondamentali, sia la giurisprudenza di legittimità che la Corte Costituzionale hanno stabilito che i dati contenuti negli smartphone (come messaggi WhatsApp ed e-mail) sono protetti dall’art. 15 della Costituzione (libertà e segretezza della corrispondenza), equiparando la riservatezza digitale a quella della corrispondenza cartacea tradizionale.

 

Novità legislativa: Disegno di legge S806 C1822

Per contrastare i sequestri massivi, l’attuale panorama normativo attende la definitiva approvazione del Disegno di Legge S806. La riforma intende introdurre regole stringenti e una vera e propria riserva di giurisdizione. Il Pubblico Ministero non potrà più procedere autonomamente al sequestro del dispositivo o all’estrazione dei dati comunicativi, ma dovrà richiedere la preventiva autorizzazione al G.I.P. (salvo casi d’urgenza, da convalidare entro 48 ore). La proposta di legge impone una scansione in tre fasi (sequestro del dispositivo, duplicazione forense e selezione dei soli dati rilevanti) e stabilisce criteri rigorosi per la “catena di custodia”, al fine di documentare ogni accesso al dato ed evitare alterazioni prima del suo ingresso in dibattimento.

 

Natura giuridica dell’acquisizione forense: atto ripetibile o irripetibile

La qualificazione giuridica della copia forense resta uno dei nodi più dibattuti.

  • La giurisprudenza di legittimità prevalente considera l’estrazione dei dati un atto ripetibile (art. 359 c.p.p.), ritenendo che la mera clonazione non alteri il supporto originale e che l’operazione possa essere teoricamente reiterata in futuro senza perdita di informazioni.
  • La dottrina e gli esperti tecnici, di contro, evidenziano che il primo contatto con un dispositivo acceso o bloccato (dovendo bypassare codici, crittografie o gestire file system dinamici) comporta un rischio intrinseco di alterazione dei metadati originari. Pertanto, l’atto dovrebbe essere qualificato come accertamento tecnico irripetibile (art. 360 c.p.p.), richiedendo il preavviso alla difesa e il diritto di nominare consulenti tecnici di parte sin dalla fase di estrazione.

 

Circolare di Roma

La Circolare emanata nel 2025 dal Procuratore della Repubblica di Roma Dott. Lo Voi (clicca qui per scaricare la circolare) si propone di razionalizzare le attività di digital forensics, introducendo formalmente la distinzione concettuale e operativa tra due tipologie di copia: la “Copia-Mezzo” e la “Copia-Fine”.

L’obiettivo dichiarato è evitare il trattenimento sine die dei supporti fisici e, al contempo, impedire che dati non pertinenti all’indagine confluiscano nel fascicolo processuale. La circolare indica le seguenti linee guida:

  1. il provvedimento di sequestro di dispositivi informatici e relativa analisi, possono essere disposti dal pubblico ministero senza una preventiva autorizzazione del G.I.P.;
  2. nel relativo decreto di sequestro il P.M. dovrà indicare sempre con adeguata motivazione quali siano le cose da ricercare, quale sia il nesso pertinenziale tra le cose da cercare e i fatti oggetto di indagini al fine di assicurare adeguatezza e proporzionalità del provvedimento. A tal proposito ricorda che i provvedimenti possono essere soggetti ad impugnazione davanti al Tribunale del Riesame e davanti alla Corte di Cassazione per vizi di motivazione;
  3. nei casi di urgenza (arresto o fermo) per l’acquisizione dei dispositivi elettronici dovrà essere sempre contattato il pubblico ministero per l’adozione di un provvedimento motivato di sequestro. Qualora invece si renda necessaria l’immediata visione da parte della polizia giudiziaria della messaggistica si applicherà il 353 c.p.p.;
  4. l’obbligo di procedere sempre a copia forense e di restituire l’originale alla persona sottoposta a perquisizione, non appena svolte le acquisizioni;
  5. realizzazione della “copia-fine” mediante delega alla polizia giudiziaria;
  6. dopo l’acquisizione del materiale utile, la “copia-mezzo” sarà restituita all’interessato nei casi non particolarmente complessi;
  7. in considerazione, invece, della particolare complessità dell’indagine e dei suoi possibili sviluppi, il P.M. può mantenere il sequestro anche della “copia-mezzo”, conservata in applicazione analogica delle disposizioni in materia di intercettazioni;
  8. le parti del procedimento possono chiedere al P.M. una integrazione dei criteri di ricerca sulla “copia-mezzo” al fine di individuare ulteriori dati rilevanti per le indagini da acquisire agli atti del procedimento;
  9. […].

 

Critiche e osservazioni

Nonostante l’intento lodevole di velocizzare la restituzione dei dispositivi, la Circolare di Roma solleva profonde perplessità giuridiche e operative. Queste possono essere riassunte in tre macro-criticità:

Il “Limbo Giuridico” della Copia-Mezzo

La circolare stabilisce che la “Copia-Mezzo” (il clone integrale di tutto lo smartphone) rimanga custodita nei server della Procura o della P.G. senza essere depositata a disposizione delle difese. Questa prassi crea un pericoloso “cono d’ombra”: un’imponente massa di dati sensibili e privati viene conservata dall’organo inquirente fuori da ogni controllo giurisdizionale e difensivo. Se tale copia contiene l’intera vita del soggetto, la sua mancata ostensione viola il principio di trasparenza e i diritti di difesa. Inoltre si verrebbero a creare giganteschi archivi di massa contenenti dati sensibili dei cittadini. L’unico archivio di massa consentito dal nostro ordinamento è quello del CED (Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’Interno) istituito con la Legge n. 121 del 1981 che, oltre a prevedere procedure rigorosissime di controlli e di accessi, consente l’acquisizione di dati specifici e non generali.

Il monopolio della Polizia Giudiziaria nella selezione (“Copia-Fine”)

La fase di filtraggio e selezione dei dati rilevanti viene delegata interamente alla P.G. o al consulente del PM. Questo attribuisce alla pubblica accusa un potere di selezione unilaterale ed esclusivo. La difesa si trova nell’impossibilità di verificare se, nel passaggio dalla Copia-Mezzo alla Copia-Fine, siano stati tralasciati elementi favorevoli all’indagato o se i criteri di ricerca applicati (es. keywords) siano stati parziali o errati. L’esclusione della difesa da questa fase di “scrematura” lede il principio del contraddittorio.

Il contrasto con i diritti di difesa (art. 360 c.p.p. e art. 24 Cost.)

Poiché l’estrazione e la successiva selezione avvengono senza il preavviso e la partecipazione dei consulenti di parte, si assiste a una compressione del diritto di difesa. Se la difesa non ha accesso diretto alla Copia-Mezzo originaria (ma solo dietro richiesta che potrebbe anche essere negata), non potrà mai ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito e/o verificare l’incompletezza della Copia-Fine. Trasformando di fatto l’acquisizione della fonte di prova in un atto unilaterale non verificabile a posteriori.

 

Conclusioni

La Circolare di Roma rappresenta un tentativo pragmatico di risolvere il problema del blocco prolungato dei dispositivi fisici. Purtroppo fallisce nel garantire il bilanciamento dei diritti processuali. La separazione tra “Copia-Mezzo” e “Copia-Fine”, gestita unilateralmente dall’accusa, sacrifica il diritto al contraddittorio e la trasparenza della prova scientifica sull’altare dell’efficienza investigativa. La fragilità del dato digitale e la sua centralità nel processo moderno impongono che ogni fase – dalla duplicazione alla selezione dei dati – avvenga nel pieno rispetto delle garanzie difensive. Solo l’imminente entrata in vigore del Disegno di Legge S806 potrà sanare queste derive, imponendo il controllo preventivo del G.I.P. e istituzionalizzando una catena di custodia che non escluda i diritti della difesa.

 

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