Il nostro codice penale non prevede il concetto di crimini violenti nella sua classificazione dei reati. Questa dicitura è, più che altro, una derivazione televisiva che consiste nel compimento di reati mediante l’uso della violenza in senso generico ed onnicomprensivo. Infatti la violenza fisica si può esercitare sia nel compimento diretto di un reato (omicidio), che per ottenere un comportamento diverso dalla vittima (estorsione).
La violenza può essere esercitata anche solo sulle cose come per esempio nel reato di violazione di domicilio con effrazione.
All’interno di questa categoria non rientra la violenza psicologica che, seppur di pari intensità e molto più subdola ed invisibile, può comunque costituire l’elemento portante per altre tipologie di reato.
ALCUNI ESEMPI
art. 628 che punisce chi per procurarsi un ingiusto profitto, s’impossessa di una cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia. Prevede la reclusione da 3 a 10 anni.
art. 575 c.p. che punisce chi cagiona volontariamente la morte di un uomo con la reclusione non inferiore a 21 anni.
art. 609 bis che punisce chi con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali. La pena prevista è la reclusione tra 6 e 12 anni (questo articolo è prossimo ad una riforma in merito al concetto di consenso).
art. 629 c.p. che punisce chi con violenza o minaccia, costringe qualcuno a fare o omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno con la pena della reclusione da 5 a 10 anni.