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Reati Droga

Le mie competenze Reati Droga

Reati droga

Alcuni Esempi
  • art. 73 produzione, traffico e detenzione;
  • art. 73 V comma, lieve entità;
  • art. 74 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze;
  • art. 75 uso personale;

D.P.R. 309/1990 questa è la normativa di riferimento per tutti i reati che riguardano le sostanze stupefacenti.

 

Cosa si intende per sostanza stupefacente? Sono tutte quelle sostanze che vengono classificate tali dal Ministero della Salute che periodicamente aggiorna le tabelle di tutte quelle sostanze che sono classificate come droga.

Nel nostro ordinamento, ad oggi, è presente una distinzione, per i reati in materia di stupefacenti, tra droghe leggere (per esempio hashish o marijuana) e droghe pesanti (per esempio cocaina o crack).

 

ALCUNI ESEMPI

 

Art. 73, produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio

Chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. alla stessa pena è assoggettato chi importa, esporta, acquista riceve a qualsiasi titolo o comunque ilelcitamente detiene la sostanza stupefacente.

 

Art. 73 V comma, la lieve entità

Qualora il fatto sia di lieve entità, la pena è più lieve e va da  6 mesi a 5 anni. per la valutazione della lieve entità si valutano le modalità dell’azione e, soprattutto, la quantità di principio attivo della sostanza stupefacente che non deve superare un determinato limite. ad oggi la giurisprudenza lo ha stabilito intorno al centinaio di dose droganti.

 

Art. 74, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

in questo caso, il reato associativo che di solito è un reato a sè stante, acquista un valore proprio di reato se l’associazione è finalizzata al traffico di sostanza stupefacente. la pena in questo caso è della reclusione non inferiore a 20 anni.

 

Art. 75, l’uso personale

L’uso personale è sanzionato amministrativamente e non penalmente. Punisce chiunque si trovi in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. L’uso personale è stabilito sempre dal Ministero della Salute con delle tabelle in base al principio attivo (effetto drogante) presente nella sostanza detenuta. Le sanzioni amministrative applicabili (una o più di una) per un periodo da uno a tre mesi se droghe leggere, da due mesi ad un anno per le droghe pesanti e sono:

  • sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
  • sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
  • sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  • sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

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