Si definiscono reati stradali quelle condotte considerate penalmente illecite collegate alla circolazione stradale. Negli ultimi anni il legislatore ha aumentato il numero dei reati derivanti e connessi alla circolazione stradale per cercare di limitare il numero sempre crescente di morti sulle strade. Alcune ipotesi di reato sono presenti nel codice penale, altre sono state inserite all’interno del D.Lgs 285/1992 (codice della strada).
Il reato previsto dall’art. 590 bis del codice penale, punisce chi, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, provochi lesioni gravi o gravissime a terzi con la reclusione da 3 mesi a 1 anno (lesioni gravi) e da 1 anno a 3 anni (per le lesioni gravissime). La lesione è grave se dal fatto deriva una malattia del corpo superiore a 40 giorni o se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione è gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o molto probabilmente insanabile, la perdita di un senso o di un arto, la perdita di un organo o la capacità di procreare.
Se il soggetto commette il fatto in stato di ebrezza o sotto effetto di stupefacenti la pena della reclusione è aumentata.
Il reato di omicidio stradale punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi, per colpa ed in violazione delle norme sulla circolazione stradale, provoca la morte di un soggetto.
Se il soggetto commette il fatto in stato di ebrezza o sotto effetto di stupefacenti la pena della reclusione è da 8 a 12 anni
Il reato di guida in stato di ebrezza è commesso da chiunque si pone alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico pari o superiore a 0,8 g/l. Nella soglia tra 0,5 g/l e 0,8 g/l è prevista solo una sanzione di carattere amministrativo. Le pene previste sono:
Sono previsti degli aumenti di pena quando:
Sono previste sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida (revoca nei casi di recidiva nei due anni) sequestro del mezzo (se di proprietà del conducente) ed eventuale confisca dello stesso.
L’attuale interpretazione della norma considera punibile solo chi si pone alla guida in stato di alterazione per l’assunzione di sostanza stupefacente. La modifica del 2024 aveva invece previsto la punibilità per il solo fatto di risultare positivi al test e, quindi, anche se l’assunzione era avvenuta un giorno prima.
Tale interpretazione è stata fornita il 10 gennaio 2026 dalla Corte Costituzionale la quale ha affermato che la dicitura prevista dalla normativa, ovvero chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito […] deve essere interpretata non in senso assoluto, ma che può essere punito solo chi si trovi effettivamente in condizioni tali, dopo aver assunto sostanza stupefacente, di essere un pericolo per la circolazione. Pertanto non è più sufficiente il solo dato clinico del test, ma è necessaria la valutazione sugli effetti attuali dello stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione della sostanza stupefacente.
La pena prevista è l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 con la sanzione accessoria della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni.