In tema di “revenge porn” o diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter codice penale), viene precisato a marzo del 2024[1] che costituisce reato anche la condotta di chi abbia inviato materiale fotografico ad una persona che, non avendo interesse ad alimentare una successiva diffusione dello stesso, non lo […]Leggi »
Revenge porn – Analisi sulla condotta e sulla definizione di sessualmente esplicito. 612-ter c.p.
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