Trovare per strada un cellulare, un portafoglio, un orologio, un gioiello o qualsiasi altro oggetto non significa potersene appropriare. La legge stabilisce infatti cosa deve fare chi trova una cosa smarrita e prevede conseguenze diverse a seconda delle circostanze: in alcuni casi può configurarsi un illecito civile, mentre in situazioni più gravi può entrare in gioco anche il diritto penale.
La distinzione fondamentale è tra una cosa semplicemente smarrita dal proprietario e una cosa proveniente da un precedente reato, ad esempio un furto o una rapina.
Cosa devo fare se trovo un oggetto smarrito?
La disciplina è contenuta negli articoli 927 e seguenti del codice civile. L’art. 927 c.c. stabilisce che chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario se lo conosce. Se invece non conosce il proprietario, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Nella pratica, la consegna avviene normalmente attraverso gli uffici comunali competenti per gli oggetti rinvenuti, secondo le modalità organizzate dal singolo Comune. La cosa importante è non comportarsi come se l’oggetto fosse diventato automaticamente nostro soltanto perché lo abbiamo trovato. Con la consegna viene normalmente redatto un verbale nel quale sono descritte le caratteristiche dell’oggetto e vengono indicate le generalità di chi lo ha ritrovato e le circostanze del ritrovamento.
Posso tenere un cellulare o un portafoglio trovato per strada?
No. Fino al 2016 l’appropriazione di cose smarrite costituiva un vero e proprio reato previsto dall’art. 647 c.p., punito con la reclusione fino a un anno o con la multa. Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ha abrogato questa fattispecie penale e l’ha trasformata in un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria civile. Chi si appropria di denaro o di una cosa smarrita senza osservare le prescrizioni della legge civile può quindi essere sottoposto, ricorrendone i presupposti, a una sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro. Non si tratta, quindi, di una semplice “sanzione amministrativa”, come talvolta viene impropriamente affermato.
La depenalizzazione dell’appropriazione di cose smarrite non significa, però, che appropriarsi di qualsiasi oggetto trovato non possa più costituire reato. Ed è qui che diventa fondamentale comprendere da dove proviene l’oggetto.
Se l’oggetto proviene da un furto può esserci ricettazione.
La situazione cambia radicalmente quando la cosa trovata non è stata semplicemente persa dal proprietario ma proviene da un precedente delitto. Immaginiamo, per esempio, che una persona venga derubata della borsa. L’autore del furto prende il denaro e abbandona la borsa poco distante insieme al telefono cellulare. Un’altra persona trova successivamente il telefono e decide di utilizzarlo. In una situazione del genere può entrare in gioco il reato di ricettazione previsto dall’art. 648 c.p..
Non è però corretto affermare che chiunque venga trovato in possesso di una cosa rubata risponda automaticamente di ricettazione. Perché il reato sia configurabile è necessario valutare anche l’elemento soggettivo. Occorre cioè che chi riceve, acquista o comunque si procura il bene sia consapevole della sua provenienza delittuosa oppure, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di dolo eventuale, si rappresenti concretamente la possibilità della provenienza illecita e accetti tale rischio.
La semplice provenienza del bene da un furto, quindi, non è da sola sufficiente. Assumono importanza tutte le circostanze concrete: il luogo e le modalità del ritrovamento, le caratteristiche dell’oggetto, il suo valore, eventuali tentativi di cancellare dati, modificare le impostazioni o impedire l’identificazione del proprietario.
La Corte di Cassazione si è occupata anche recentemente di un caso relativo a un telefono che l’imputato sosteneva di avere trovato in un parcheggio dopo che era stato rubato nello stesso luogo. La vicenda dimostra proprio quanto sia importante ricostruire concretamente le modalità del ritrovamento e il successivo comportamento di chi entra in possesso dell’apparecchio.
Le conseguenze della ricettazione
Quando ne ricorrono tutti i presupposti, le conseguenze sono decisamente più gravi rispetto all’illecito civile derivante dall’appropriazione di una cosa semplicemente smarrita. La ricettazione di cose provenienti da delitto è punita, nella fattispecie ordinaria, con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 a 10.329 euro. Per i fatti di particolare tenuità è prevista una disciplina attenuata. La distinzione tra semplice ritrovamento di cosa smarrita e possesso di una cosa proveniente da reato è quindi essenziale.
Un telefono cellulare può essere identificato
Nel caso degli smartphone è inoltre particolarmente imprudente pensare che sia difficile risalire all’apparecchio. Un telefono può essere identificato facilmente attraverso numerosi elementi, tra i quali il codice IMEI, i dati delle SIM utilizzate, gli account associati e altri dati tecnici. Se il proprietario denuncia il furto fornendo i dati identificativi dell’apparecchio, il successivo utilizzo del telefono può quindi consentire di ricostruire chi ne è entrato in possesso.
Questo, naturalmente, non significa che l’utilizzatore sia automaticamente responsabile di ricettazione: anche in questo caso dovranno essere accertate le modalità attraverso le quali ha acquisito il telefono e la sua eventuale consapevolezza della provenienza delittuosa.
Cosa succede dopo che consegno l’oggetto?
Il codice civile disciplina anche ciò che avviene successivamente alla consegna. Ai sensi dell’art. 928 c.c., il ritrovamento viene reso pubblico secondo le modalità previste dalla legge. L’art. 929 c.c. stabilisce poi che, trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che il proprietario si presenti, la cosa oppure il prezzo ricavato dalla sua eventuale vendita appartiene a chi l’ha trovata.
Il ritrovatore, quindi, può anche diventare proprietario dell’oggetto, ma soltanto dopo aver seguito la procedura prevista dalla legge e dopo il decorso del termine stabilito.
Il ritrovatore ha diritto a una ricompensa?
Sì. L’art. 930 c.c. riconosce al ritrovatore, se questi lo richiede, un premio a carico del proprietario. La norma prevede circa il 5% del valore del bene ritrovato. Se la cosa non ha un valore commerciale, il premio viene invece determinato dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
In conclusione
Trovare un oggetto non significa diventarne proprietari. Se conosciamo il proprietario dobbiamo restituirglielo; se non lo conosciamo occorre consegnare il bene secondo la procedura prevista dall’art. 927 c.c. La soluzione più semplice rimane quindi anche quella giuridicamente più corretta: non utilizzare né trattenere l’oggetto trovato, ma attivarsi per restituirlo al proprietario o consegnarlo agli uffici competenti.
