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La vittimizzazione secondaria

vittimizzazione secondaria, vittima due volte, tutela in sede penale, 2026

Vuoi una consulenza per capire come tutelarti il più possibile dalla vittimizzazione secondaria? Contattami per una consulenza. Sono l’avvocato penalista Daniele Ingarrica ed esercito a Roma e in tutta Italia.

La vittimizzazione secondaria consiste nel rivivere le condizioni di sofferenza alle quali è stata sottoposta la vittima di un reato. Questa volta non per effetto diretto della condotta dell’autore, ma a causa delle modalità con cui le istituzioni, gli operatori o lo stesso sistema giudiziario si rapportano con lei. Il problema assume particolare rilievo nei reati di violenza domestica e di genere, nei quali la vittima può trovarsi in una situazione di particolare vulnerabilità psicologica, economica o familiare. Il rischio è paradossale: la persona che chiede tutela può percepire il procedimento stesso come un’ulteriore fonte di sofferenza.

 

Come si configura la vittimizzazione secondaria

I reati di genere colpiscono spesso non soltanto la fisicità della persona ma, soprattutto, la sua sfera più intima e personale. Si pensi ad una violenza sessuale. Oltre alle possibili conseguenze fisiche, possono essere particolarmente gravi quelle psicologiche: la paura, il senso di impotenza, la perdita di controllo e l’incertezza su ciò che sta accadendo.

La sola idea di dover rivivere quanto subito, prima denunciando, poi rendendo dichiarazioni durante le indagini e infine eventualmente testimoniando in tribunale (oltremodo con la presenza dell’imputato), può rappresentare un forte deterrente alla denuncia. A questo si aggiunge talvolta il giudizio sociale. Espressioni come “non doveva vestirsi in quel modo”, “è stata lei a provocarlo” oppure, nei casi di violenza domestica, “perché non ha denunciato prima?”, rischiano di spostare l’attenzione dalla condotta dell’autore a quella della vittima.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più delicati della vittimizzazione secondaria. L’inversione dei ruoli, attraverso la quale la vittima può arrivare a sentirsi responsabile di ciò che ha subito. Nel caso delle violenze familiari, domandare semplicemente ad una donna perché non abbia denunciato prima può significare ignorare la situazione concreta nella quale quella persona ha vissuto per anni: paura, dipendenza affettiva, economica e psicologica, isolamento e minacce possono rendere estremamente difficile sottrarsi alla relazione violenta.

 

Il riconoscimento europeo e internazionale

Il tema è da tempo affrontato dalle fonti sovranazionali. La Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica richiede agli Stati di predisporre misure idonee a proteggere le vittime. La Direttiva 2012/29/UE, relativa ai diritti e alla protezione delle vittime di reato, richiama espressamente il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

Il principio di fondo è chiaro: lo Stato non deve limitarsi a perseguire l’autore del reato, ma deve anche evitare che la risposta istituzionale produca un nuovo danno alla persona che ha denunciato.

 

La tutela contro la vittimizzazione secondaria nel processo penale

Nel corso degli anni anche il nostro ordinamento ha introdotto diversi strumenti destinati a tutelare la persona offesa, soprattutto nei procedimenti relativi alla violenza domestica e di genere.

Un importante passo è stato compiuto con l’introduzione del comma 6-bis dell’art. 499 c.p.p. Quando si procede per i reati richiamati dall’art. 362, comma 1-ter, c.p.p., il presidente deve assicurare che le domande e le contestazioni rivolte alla persona offesa siano formulate in modo da evitare lesioni della dignità e del decoro della persona. Quindi di fatto vieta qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria.

Particolarmente importante è la disciplina dell’incidente probatorio, che consente, nei casi previsti dalla legge, di anticipare l’assunzione della testimonianza della persona vulnerabile, evitando che debba essere nuovamente esaminata a distanza di tempo nel dibattimento. La Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 22766 del 19 giugno 2026, ha ribadito che, nel caso di vittima vulnerabile di maltrattamenti in famiglia, la non rinviabilità della prova è presunta dalla legge e l’incidente probatorio risponde anche all’esigenza di evitare una nuova vittimizzazione della persona offesa nel successivo dibattimento. La tutela contro la vittimizzazione secondaria è quindi entrata espressamente anche tra le regole che disciplinano l’esame testimoniale.

 

Vittimizzazione secondaria e giustizia riparativa: Cassazione n. 27216 del 2026

Il problema della vittimizzazione secondaria non riguarda soltanto il modo in cui la persona offesa viene ascoltata durante il procedimento. Un’interessante applicazione del principio si trova nella Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27216 del 30 giugno 2026, depositata il 20 luglio 2026, Rv. 290197-01, relativa all’accesso ai programmi di giustizia riparativa.

La Corte ha affermato che la valutazione di utilità prevista dall’art. 129-bis, comma 3, c.p.p. non può essere effettuata in maniera astratta, ma deve tenere conto complessivamente degli interessi coinvolti e del contesto relazionale inciso dal reato. Tra gli elementi che il giudice deve considerare vi sono anche:

  • le caratteristiche della vittima;
  • il rischio di vittimizzazione secondaria o di manipolazione;
  • l’effettiva disponibilità dell’autore del reato ad intraprendere un percorso di responsabilizzazione verso l’altro.

Il dissenso della persona offesa a partecipare al programma costituisce certamente un elemento rilevante, ma, secondo la Cassazione, non può rappresentare da solo né la ragione automatica per negare l’accesso alla giustizia riparativa né, all’opposto, giustificare automaticamente il ricorso ad una mediazione con vittima aspecifica.

È un principio significativo perché evidenzia come la tutela della vittima debba accompagnare l’intero procedimento. Anche uno strumento concepito con finalità riparative deve essere utilizzato valutando concretamente se possa determinare una nuova esposizione della persona offesa a pressioni, manipolazioni o sofferenze.

 

La Corte EDU nel 2026: il caso Ubeda contro Italia

Particolarmente significativa è anche la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Ubeda e altri c. Italia, del 2 luglio 2026. Il procedimento riguardava una donna che aveva denunciato l’ex compagno per violenze fisiche e psicologiche nei propri confronti e nei confronti dei figli. La Corte EDU ha censurato l’Italia per l’inefficacia e la durata delle indagini e ha attribuito particolare rilievo ad alcune considerazioni stereotipate formulate nel procedimento, ritenendo che avessero determinato un’ulteriore vittimizzazione della donna.

La decisione è importante perché chiarisce che la tutela della vittima non riguarda soltanto l’esito del procedimento. Anche il linguaggio utilizzato dalle autorità, il modo in cui vengono valutate le sue condotte e gli stereotipi attraverso i quali vengono letti i fatti possono provocare una nuova vittimizzazione.

 

Un caso concreto di vittimizzazione secondaria

Il fatto

Un esempio particolarmente significativo riguarda una donna che, dopo anni di violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, aveva deciso di denunciare. La donna, ricoverata in ospedale per forti dolori addominali, venne raggiunta dai figli minorenni, accompagnati dai nonni materni, dopo l’ennesimo episodio di violenza commesso dal padre.

Fu quello l’episodio che determinò la decisione di raccontare anche le violenze subite nel corso degli anni. La donna era ormai completamente soggiogata psicologicamente dal marito che, oltre alle violenze, la minacciava continuamente di toglierle i figli qualora avesse raccontato quanto accadeva all’interno della famiglia. A seguito dell’avvio del procedimento penale gli atti furono trasmessi al Tribunale per i Minorenni, che dispose la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori.

Se la decisione appariva comprensibile nei confronti del padre accusato delle violenze, ben diversa era la situazione della madre. A quest’ultima venne sostanzialmente rimproverato di avere tenuto per anni un atteggiamento volto a coprire le violenze e, quindi, di non avere adeguatamente tutelato i figli. È proprio qui che può manifestarsi la vittimizzazione secondaria.

Quando la vittima viene considerata responsabile di non essersi sottratta alla violenza.

Il procedimento penale nei confronti del marito si concluse successivamente con una sentenza di condanna emessa in giudizio abbreviato. Nella sentenza venne dedicato ampio spazio alla situazione della donna e al rischio di una inconsapevole inversione dei ruoli.

Alla vittima veniva infatti indirettamente attribuita una responsabilità nella reiterazione delle violenze, rimproverandole di non essersi sottratta prima alla situazione e di non avere denunciato. Ma quella valutazione rischiava di non tenere conto della condizione nella quale la donna aveva vissuto per anni.

Non era infatti soltanto vittima di violenze fisiche, ma anche di una condizione di estrema vulnerabilità provocata dalla dipendenza affettiva, psicologica ed economica nei confronti del marito e dalle continue minacce di sottrarle i figli. Nel tempo la violenza era diventata una sorta di normalità all’interno della relazione.

La donna aveva finito per giustificare il comportamento del marito o per colpevolizzare sé stessa. Aveva attribuito le difficoltà alla propria giovane età, alla propria inesperienza oppure ai problemi lavorativi o all’abuso di alcol del compagno.

La violenza era diventata una forma di equilibrio nella relazione e nella gestione della famiglia, fino a trasformarsi in normalità e, in quanto tale, a diventare invisibile e non denunciabile.

Solo quando la violenza aveva direttamente coinvolto i figli, mentre lei si trovava ricoverata in ospedale, quell’assoggettamento si era spezzato e la donna aveva trovato la forza di denunciare.

 

Conclusioni.

La vittimizzazione secondaria nasce spesso da un errore di prospettiva: concentrare l’attenzione sul comportamento della vittima invece che su quello dell’autore della violenza.

Chiedersi perché una donna non abbia denunciato prima può essere necessario nell’accertamento dei fatti. Diverso è trasformare quella domanda in un giudizio di responsabilità nei suoi confronti, senza considerare le dinamiche psicologiche, economiche e familiari all’interno delle quali la violenza si è sviluppata. Allo stesso modo, qualsiasi decisione che coinvolga nuovamente la persona offesa (dalla sua audizione alla partecipazione ad un programma di giustizia riparativa) deve considerare concretamente il rischio di esporla a nuove pressioni, manipolazioni o sofferenze.

Mettere sullo stesso piano il soggetto maltrattante e quello maltrattato, attribuendo alla vittima la responsabilità di non essersi sottratta tempestivamente alla violenza, può determinare proprio quell’inversione dei ruoli che il nostro ordinamento e le fonti sovranazionali cercano oggi di evitare.

La tutela della vittima non consiste soltanto nel punire chi ha commesso il reato. Consiste anche nell’evitare che chi ha trovato la forza di denunciare diventi, una seconda volta, vittima del sistema chiamato a proteggerla.