Sostituzione pene detentive brevi e conversione pena detentiva in pena pecuniaria riforma cartabia
La conversione di una pena detentiva in pena pecuniaria è prevista dal nostro codice penale. Questo è possibile quando il giudice ritiene di dover infliggere una pena detentiva entro il limite di un anno[1]. Questa conversione è stata sempre possibile sin dal 1981 (anche se prima della riforma il limite erano 6 mesi) e quello che variava e veniva aggiornato era il valore da assegnare ad ogni giorno di detenzione. La riforma Cartabia è intervenuta anche in questo senso integrando la legge 689/1981 e modificando il parametro da fisso a variabile a seconda delle condizioni economiche del reo.
Questa modifica normativa però non è stata armonizzata all’interno dell’ordinamento ed oggi ci troviamo di fronte alla vigenza di due norme differenti[2] che, seppur non in contrasto tra di loro, regolano la materia con precetti differenti.
Prima della riforma Cartabia.
Prima della riforma la possibilità della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria era stabilita dall’art. 56 della Legge 689/81 la quale prevedeva che “Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, […] quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente. […] Per determinare l’ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell’ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’articolo 135 del codice penale (oggi € 75,00)[3] e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’articolo 133-ter del codice penale“.
Quindi riepilogando le caratteristiche:
- pena inferiore ad 6 mesi (anche con decreto penale di condanna);
- il valore (ex art. 135 c.p.) non può essere inferiore ad € 250,00/giorno ma, in base alle condizioni economiche del reo può essere aumentata di dieci volte (quindi € 2.500,00);
- il pagamento (ex art. 133-ter) può essere rateale.
Dopo la riforma Cartabia.
La riforma ha modificato l’art. 53 della legge 689/1981 ed ha introdotto anche altri articoli, di cui, quello per noi utile, l’articolo 56 quater.Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, […]; quando ritiene di doverla determinare (Ndr la pena detentiva) entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’articolo 56-quater.
A sua volta l’art. 56 quater prevede chePer determinare l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’articolo 133-ter del codice penale.
Quindi riepilogando le caratteristiche della nuova conversione della pena detentiva a pecuniaria:
- pena inferiore ad 1 anno (anche con decreto penale di condanna);
- il valore (ex art. 56 quater Legge 689/1981) non può essere inferiore ad € 5,00/giorno e non superiore ad € 2.500,00 in base alle condizioni economiche del reo (così come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha ribadito che: “il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare”[4] );
- il pagamento (ex art. 133-ter) può essere rateale.
La mancata armonizzazione delle norme cosa comporta?
La mancata abrogazione dell’art. 135 codice penale a seguito dell’introduzione del nuovo articolo 56-quater della Legge 689/1981 così come introdotto dalla Riforma Cartabia potrebbe sembrare un problema. Ma non è così. Infatti l’art. 135 del codice penale, nonostante la sua attuale vigenza dovrà semplicemente essere ignorato (tecnicamente si parla di abrogazione tacita).
Questo in base al principio lex posterior derogat priori ovvero se viene emanata una norma incompatibile con la precedente, quest’ultima è di fatto abrogata. Per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, è applicabile anche il principio del favor rei. Ovvero il principio in base al quale se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni differenti, si applica la norma più favorevole.
Conclusioni.
La modifica normativa relativa alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sarà sempre applicabile sia per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, sia per i fatti commessi precedentemente a patto che sia ancora da emettere sentenza e che questa non sia ancora divenuta esecutiva.
Note.
[1] Legge 689/1981 art. 53 così come aggiornato dalla Riforma Cartabia
[2] Art. 135 codice penale e art. 56-quater Legge 689/1981
[3] Sul punto: l’art. 135 c.p. fino al 7 agosto 2009 prevedeva una somma pari ad Lire 75.000 (€ 38,00) per ogni giorno o frazione. Poi l’art. 3 comma 62 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha previsto l’innalzamento di tale somma ad € 250,00. Successivamente la Corte Costituzionale con Sentenza n. 28 del 2022, aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, L. 689/1981 “nella parte in cui prevedeva che il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria non potesse essere inferiore a 250 euro anziché a 75 euro”.
[4] Sentenza Corte di Cassazione Sez. I n. 17908/2025
