logo

Facebook

Instagram

© 2026 Avv. Ingarrica - Tutti i diritti riservati

14:30 - 18:30

Orari di apertura da Lun a Ven

+39 0693569990

R.A. Chiama per fissare una consulenza

Facebook

Instagram

Search
Menu
 

Screenshot come prova nel processo penale: quando è utilizzabile e quanto è affidabile?

screenshot prova processo penale corrispondenza whatsapp sms contenuti digitali processo penale

Hai necessità di capire come acquire correttamente gli screenshot? Contattami per una consulenza. Sono l’avvocato penalista Daniele Ingarrica ed esercito a Roma e in tutta Italia.

Gli screenshot di conversazioni WhatsApp, SMS, e-mail, pagine web e contenuti pubblicati sui social network sono ormai acquisiti con frequenza nei procedimenti penali. La facilità con cui possono essere realizzati rischia però di generare un equivoco: il fatto che uno screenshot possa essere prodotto nel processo non significa che il suo contenuto debba essere automaticamente considerato autentico e attendibile.

Occorre distinguere tre diversi profili: l’acquisibilità del documento, la sua autenticità e il valore probatorio che il giudice può attribuirgli. La questione corretta, pertanto, non è semplicemente se “uno screenshot vale come prova”, ma in quali condizioni possa essere utilizzato e quali verifiche siano necessarie quando il suo contenuto viene contestato.

 

Lo screenshot è un documento ai sensi dell’art. 234 c.p.p.

Il codice di procedura penale non contiene una disciplina organica dedicata alla prova digitale. Il principale riferimento è l’art. 234 c.p.p., che consente l’acquisizione di scritti e di altri documenti capaci di rappresentare fatti, persone o cose mediante fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo. La formulazione volutamente ampia della disposizione ha consentito di ricondurre alla categoria documentale anche dati e contenuti informatici.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 31364 del 14 aprile 2022 Sezione VI), i messaggi whatsapp così come gli sms conservati nella memoria di un apparecchio cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, con l’ulteriore conseguenza che detti testi devono ritenersi legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione ove ottenuti mediante riproduzione fotografica

Da questo principio, tuttavia, non deriva che qualsiasi fotografia dello schermo costituisca automaticamente prova pienamente attendibile. In alcune delle pronunce nelle quali la Cassazione ha ritenuto sufficiente la riproduzione fotografica, infatti, l’autenticità dei messaggi non era stata contestata oppure era stata riconosciuta dallo stesso interessato.

 

Acquisibilità e valore probatorio non sono la stessa cosa

È probabilmente la distinzione più importante. Uno screenshot può essere legittimamente acquisito nel procedimento e presentare comunque problemi sotto il diverso profilo della sua attendibilità.

Un’immagine può essere ritagliata, modificata, privata di alcuni messaggi oppure estrapolata da una conversazione più ampia. Può inoltre non consentire di ricostruire con certezza il dispositivo di provenienza, la data di formazione o la sequenza completa delle comunicazioni. Per questo motivo il giudice deve valutare il documento insieme agli altri elementi disponibili. Possono assumere rilievo la continuità della conversazione, la riferibilità degli interlocutori, le date dei messaggi, la presenza di ulteriori dati informatici e la corrispondenza del contenuto con altre prove raccolte nel procedimento. Lo screenshot non deve quindi essere considerato isolatamente, ma inserito nel complessivo contesto probatorio.

 

Cosa accade quando l’autenticità dello screenshot viene contestata?

La possibilità astratta che un’immagine digitale possa essere manipolata non è sufficiente, da sola, per renderla inutilizzabile. La contestazione deve avere carattere specifico. Affermare semplicemente che “uno screenshot può essere modificato” significa formulare una considerazione generale che potrebbe valere per qualsiasi documento digitale.

Diverso è indicare anomalie concrete: incongruenze nella sequenza dei messaggi, differenze rispetto ad altre acquisizioni, anomalie temporali, assenza del dato originario o elementi tecnici incompatibili con la genuinità dell’immagine. La Cassazione ha affrontato anche la questione del valore hash, cioè dell’impronta informatica attraverso la quale è possibile verificare che un file non sia stato successivamente modificato.

La mancata indicazione dell’hash non determina automaticamente l’inutilizzabilità del dato. La parte che deduce una manipolazione deve comunque indicare elementi concreti dai quali possa emergere un problema di integrità. Ciò non riduce l’importanza dell’hash sul piano tecnico: quando correttamente utilizzato, costituisce uno degli strumenti più affidabili per documentare la corrispondenza tra il dato acquisito e quello successivamente analizzato.

 

Copia forense del dispositivo: perché offre maggiori garanzie

Quando il contenuto di uno smartphone o di un computer riveste un ruolo determinante nell’accertamento, la soluzione tecnicamente più affidabile è rappresentata dalla copia forense. L’acquisizione forense consente di preservare il dato originario attraverso procedure che rendono verificabili le operazioni effettuate e consentono alle parti di lavorare sulla medesima base informatica.

Il vantaggio rispetto allo screenshot è evidente. Lo screenshot rappresenta soltanto ciò che qualcuno ha deciso di fotografare sullo schermo. La copia forense consente invece, nei limiti tecnicamente possibili, di analizzare il dato nel suo contesto: conversazioni, file collegati, informazioni temporali, metadati e altri elementi utili alla verifica.

Quando una prova digitale costituisce uno degli elementi centrali dell’accusa o della difesa, utilizzare una metodologia tecnicamente corretta assume pertanto particolare importanza. Ciò non significa che una copia forense debba essere effettuata per qualsiasi dato digitale. Occorre valutare concretamente la rilevanza del materiale da acquisire e la proporzione tra attività tecnica necessaria e risultato probatorio perseguibile.

 

WhatsApp, SMS ed e-mail sono anche corrispondenza.

Un ulteriore problema riguarda le modalità attraverso cui la messaggistica viene acquisita. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23755 del 2024 hanno evidenziato che la disciplina generale della prova documentale non esaurisce la questione quando il contenuto acquisito riguarda comunicazioni riservate e quindi la corrispondenza.

Messaggi WhatsApp, SMS ed e-mail rientrano infatti nella tutela della segretezza della corrispondenza prevista dall’art. 15 della Costituzione, indipendentemente dal mezzo tecnologico utilizzato. Da questo principio deriva una distinzione essenziale. Una cosa è produrre nel procedimento uno screenshot già nella disponibilità di una parte; altra cosa è procedere coattivamente all’acquisizione di uno smartphone e all’estrazione dei messaggi in esso contenuti. Nel secondo caso vengono in rilievo specifiche garanzie processuali, proprio perché l’attività investigativa incide sulla corrispondenza privata. (Approfondisci l’argomento leggendo l’articolo sull’acquisizione forense dei dispositivi )

Questo significa anche che spiare le conversazioni del cellulare di altre persone,  avendo magari la password in modo lecito, costituisce reato. Approfondisci leggendo l’articolo cliccando qui

 

Screenshot di pagine web e social network

Un problema ancora diverso riguarda i contenuti digitali pubblicati online. Post, pagine web, commenti, fotografie e articoli possono essere modificati o eliminati in qualsiasi momento. In questi casi lo screenshot può essere utile per documentare immediatamente ciò che appare sullo schermo, ma offre garanzie limitate. L’immagine mostra un determinato contenuto in un determinato momento, ma non dimostra necessariamente chi lo abbia pubblicato, se sia stato precedentemente modificato o se corrisponda esattamente al dato presente sul server.

Quando quel contenuto assume rilievo decisivo nel procedimento, è quindi opportuno ricorrere, ove possibile, a sistemi di acquisizione e cristallizzazione della prova digitale maggiormente verificabili. Quanto maggiore è l’importanza probatoria del contenuto, tanto meno prudente è affidare l’intero accertamento a una semplice fotografia dello schermo.

 

Uno screenshot può quindi essere utilizzato come prova?

La risposta è sì, ma con una precisazione decisiva. Uno screenshot può essere acquisito come documento nel processo penale, ma il suo valore probatorio non è automatico. Occorre valutare la provenienza del dato, le modalità della sua acquisizione, l’esistenza di eventuali contestazioni, la possibilità di verificarne l’autenticità e la presenza di ulteriori elementi di riscontro. Quando il contenuto non viene contestato e trova conferma negli altri elementi raccolti, anche una riproduzione fotografica può assumere significativo valore probatorio.

Quando invece lo screenshot costituisce un elemento decisivo dell’accusa o della difesa e la sua autenticità viene seriamente messa in discussione, diventa essenziale risalire al dato originario e verificare tecnicamente la sua integrità. La corretta gestione della prova digitale richiede quindi di distinguere sempre acquisibilità, autenticità e attendibilità. Tre profili differenti che, nella pratica processuale, non possono essere sovrapposti.

 

Assistenza nella valutazione della prova digitale.

La contestazione o la valorizzazione di una prova digitale non può essere affrontata limitandosi alla lettura dello screenshot prodotto nel fascicolo. Occorre verificare come il dato è stato acquisito, se esiste ancora il dispositivo originario, quali accertamenti tecnici siano possibili. Per ricevere una consulenza con l’Avv. Daniele Ingarrica clicca qui