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Cosa succede dopo la querela? Tempi, indagini e ritiro.

cosa succede dopo la querela. tempi, indagini, remissione, richiesta archiviazione

Hai presentato una querela e non sai più come andare avanti? Contattami per una consulenza. Sono l’avvocato penalista Daniele Ingarrica ed esercito a Roma e in tutta Italia.

Dopo aver presentato una querela presso la Polizia, i Carabinieri o la Procura della Repubblica, molti cittadini si chiedono: “E adesso cosa succede?”. Spesso si immagina che il processo penale parta immediatamente o che si venga subito convocati da un Giudice. Nella realtà giurisprudenziale, il deposito dell’atto segna soltanto l’avvio della fase delle indagini preliminari.

Comprendere questa fase è fondamentale per la persona offesa, poiché esistono precisi strumenti giuridici da attivare sia per tutelare i propri diritti, sia nel caso in cui si desideri recedere dalle accuse a seguito di un accordo o di un risarcimento informale.

Se desideri prima comprendere la differenza teorica tra le varie segnalazioni o come redigere materialmente l’atto iniziale, consulta le nostre guide dedicate:

 

La fase delle indagini preliminari e l’iscrizione nel registro degli indagati.

Appena l’atto perviene alla Procura della Repubblica competente, il Pubblico Ministero (PM) ordina la registrazione della notizia di reato nell’apposito registro (ex art. 335 c.p.p.):

  • registro modello 21: se l’autore del reato è noto e certo (per esempio persona identificata con nome e cognome);
  • registro modello 21-bis: per i reati attribuiti a giudici di pace;
  • registro modello 44: se la querela è presentata contro ignoti;
  • registro modello 45: fatto non costituente reato. In questo caso non viene svolta alcuna attività.

Durante questa fase e tranne per le iscrioni come fatti non costituenti reato, la Polizia Giudiziaria, su delega del Pubblico Ministero, compie gli accertamenti necessari: escussione di testimoni, acquisizione di documenti, perizie informatiche o medico-legali ecc.. La persona offesa non viene  informata di ogni singolo atto di indagine, a meno che non si debba procedere ad atti irripetibili dove è un diritto del querelante assistervi mediante il proprio avvocato o consulente tecnico (es. accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p.).

 

Quanto durano le indagini preliminari?

Il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2 c.p.p..

Quando ricorrodno determinati requisiti, i termini indicati possono essere prorogati solo una volta per un massimo di sei mesi

 

L’esito delle indagini: chiusura o richiesta di archiviazione.

Al termine delle indagini, il Pubblico Ministero, a seconda delle fonti di prova che è riuscito a raccogliere ha due possibilità:

A) chiudere le indagini preliminare mediante il c.d. “avviso ex art. 415 bis”
Se la querela e le indagini hanno fatto emergere elementi di prova sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, il PM emette l’Avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.) e formula l’imputazione chiedendo il citamento a giudizio dell’indagato.

B) chiedere l’archiviazione
Se gli elementi raccolti non sono sufficienti per l’attribuzione di una penale responsabilità o l’autore è rimasto sconosciuto, il Pubblico Ministero presenta al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) una richiesta di archiviazione. In questo caso il GIP, se nella querela è stata inserita la richiesta esplicita di notifica ex art. 408 c.p.p., notifica al querelante la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero e la persona offesa ha un termine per opporsi.

 

L’Opposizione all’Archiviazione (ex art. 410 c.p.p.).

Da quel momento in cui il querelante riceve la notifica dell’a richiesta di archiviazione decorre un termine perentorio (20 giorni ordinari, o 30 giorni per reati commessi con violenza alla persona) per presentare tramite difensore un’atto di opposizione all’archiviazione, indicando a pena di inammissibilità gli elementi di prova supplementari e le ulteriori indagini da svolgere.

In seguito al deposito dell’atto di opposizione, il G.I.P. fisserà una udienza per verificare l’operato del Pubblico Ministero e accertare (o meno) la possibilità di svolgere ulteriori indagini o emettere ordinanza di imputazione coatta.

 

La remissione della querela e la relativa accettazione (rinuncia all’azione).

Può accadere che, nelle more del procedimento, le parti trovino un accordo o si chiariscano. In questi casi e quando consentito dalla legge, la persona offesa può “ritirare” la querela mediante l’istituto della remissione (art. 152 c.p.). La remissione e la relativa accettazione della querela determinano la estinzione del reato per il quale si procedeva.

Requisiti per l’efficacia della remissione sono:

  • formali: la remissione può essere espressa oralmente davanti all’Autorità Giudiziaria procedente o espressa oralmente presso una Stazione dei Carabinieri o un Commissariato di Polizia. la dichiarazione di remissione può essere avanzata anche tramite il proprio avvocato di fiducia munito di procura speciale per tale attività;
  • accettazione del querelato: la remissione non produce effetto se il querelato non la accetta (art. 155 c.p.). L’indagato/imputato potrebbe infatti avere interesse a dimostrare la propria piena innocenza con una sentenza di proscioglimento.

Quando la querela NON si può ritirare (Irrevocabilità):

Vi sono reati particolarmente gravi in cui la querela, una volta proposta, è irrevocabile per legge. Tra questi, per esempio, rientrano la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e lo stalking aggravato (art. 612-bis c.p., nei casi di minacce aggravate).

 

La Costituzione di Parte Civile: Ottenere il Risarcimento del Danno

La querela di per sé serve solo ad attivare il processo penale e a chiedere la punizione del responsabile. Se la persona offesa intende ottenere il risarcimento del danno (morale e/o materiale) subito a causa del reato, deve compiere un passaggio formale ulteriore nel momento in cui il procedimento arriva al dibattimento. La persona offesa deve costituirsi parte civile (art. 74 e ss. c.p.p.).

  • Come avviene: mediante un atto scritto redatto da un avvocato difensore munito di procura speciale.
  • Quando si effettua: all’udienza preliminare o in sede di udienza predibattimentale.
  • Effetti: la vittima diventa parte attiva del processo penale, con diritto di presentare prove, interrogare testimoni e chiedere al Giudice la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese legali.

 

FAQ – Domande Frequenti sulla Gestione della Querela

Quanto tempo passa prima che l’indagato sappia della mia querela?

Non è un termine previsto dalla legge. L’indagato di norma viene a conoscenza della querela qualora debba essere sottoposto ad atti garantiti (es. interrogatorio, perquisizione, misura cautelare) oppure può accadere che ne venga a conoscenza solo al termine delle indagini preliminari (con la notifica dell’art. 415-bis c.p.p.).

Cosa succede se la Procura non mi fa sapere nulla per molti mesi?

È possibile proporre un’istanza ex art. 335 c.p.p. per verificare le iscrizioni a carico o a favore della persona offesa oppure, nei casi consentiti dalla legge, verificare lo stato del procedimento tramite il proprio legale. L’inattività di un Pubblico Ministero, sempre con l’intervento di un legale, può essere sopperita con l’istituto dell’avocazione.

Se rimetto la querela devo pagare delle spese?

Le spese del procedimento estinto per remissione di querela sono poste a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto tra le parti (art. 340 c.p.p.).