Denuncia, querela ed esposto. Differenze ed ambiti applicativi

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Denuncia, querela ed esposto non sono sinonimi, vediamo quali sono le differenze! Troppo spesso vengono utilizzati impropriamente ed anche in ambiti totalmente estranei al loro utilizzo. Infatti è bene affermare subito che la denuncia e la querela riguardano solo ed esclusivamente il diritto penale; l’esposto invece ha natura amministrativa.

In generale

Di comune le tre fattispecie hanno la caratteristica che servono ad informare l’autorità (di pubblica sicurezza o giudiziaria) di un fatto che l’esponente ritiene essere illecito. Infatti:

  • l’esposto viene effettuato da coloro che ritengono di aver subito una ingiustizia ma ancora non così grave da rientrare nell’ambito penalistico o per segnalare un fatto o un comportamento quando si ha il dubbio che questo sia un reato o che possa trasformarsi in futuro in un comportamento vietato dalla legge;
  • la querela viene presentata da coloro i quali sono stati vittima di reati procedibili a querela di parte;
  • la denuncia viene presentata da tutti coloro i quali sono venuti a conoscenza della commissione di un reato procedibile di ufficio.

Come si fa a sapere se un fatto deve essere riferito come un esposto, denuncia o querela?

Esposto, denuncia e querela non hanno delle formalità particolari che le differenziano. Solo la querela necessita della espressa richiesta di punizione (vedi sotto).  Quindi nel momento in cui un soggetto si presenta dinnanzi agli organi di polizia per esporre un fatto, con il loro aiuto si può denominare correttamente la deposizione che ci si appresta ad esporre.

Di certo se mi accingo a riferire che un soggetto un pochino troppo insistentemente cerca un colloquio con me senza eccedere, questo rientra nel concetto di esposto. Se devo riferire che un soggetto non mi restituisce un bene di mia proprietà, questa è una querela. Se devo esporre invece il fatto che ho visto un soggetto uccidere un’altra persona, questa è una denuncia.

In conclusione la differente denominazione dell’atto che andiamo a formalizzare con la nostra deposizione si concretizza in base alla qualificazione giuridica del fatto stesso ed alla sua gravità.

L’esposto.

È un atto amministrativo disciplinato non dal codice penale ma dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza articolo 1 (T.U.L.P.S.) e riguarda generalmente dissidi tra privati. L’esposto consiste nella segnalazione che il cittadino fa all’autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia per ottenere un intervento immediato o affinché valuti se ricorre un’ipotesi di reato. L’esposto attribuisce anche all’autorità di pubblica sicurezza il potere di dirimere un dissidio tra privati.
Qualora dai fatti si configuri un reato, l’operante, se il fatto è perseguibile d’ufficio, deve informare l’Autorità giudiziaria, mentre se trattasi di delitti perseguibili a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela

L’esposto è generalmente scritto e può essere presentato presso gli uffici della Procura della Repubblica o presso uffici delle forze dell’ordine.

In relazione alle specifiche competenze della Guardia di Finanza, questa ha predisposto dei moduli precompilati per esporre un esposto  (leggi qui)

La querela.

La querela è un istituto disciplinato dagli articoli 336 e seguenti del codice di procedura penale e dagli articoli 120 e seguenti del codice penale. Per alcuni reati il processo può iniziare soltanto se la vittima, o la persona offesa, presenti una querela; ovvero un atto contenente, dopo l’esposizione dei fatti che si ritengono penalmente rilevanti, l’espressa richiesta di punizione del presunto reo. La querela, quale condizione di procedibilità, è comunque una forma residuale rispetto a quei reati procedibili di ufficio dove non è necessaria la richiesta espressa di punizione.

Non ci sono particolari regole per il contenuto della querela e non sono previste formalità particolari che possano determinare la nullità dell’atto. Salvo ovviamente l’impossibilità di identificare il soggetto querelante e la carenza di sottoscrizione dello stesso. Una querela senza la precisa richiesta di punizione del presunto reo, diventa una denuncia. Pertanto se il reato che viene denunciato è procedibile di ufficio non c’è differenza. Qualora invece il reato denunciato dovesse necessariamente richiedere la presentazione di una querela, la mancata richiesta di punizione non rende nulla la denuncia ma ne determina l’impossibilità di procedere.

La querela può essere presentata esclusivamente dalla persona offesa dal reato entro 3 o 6 mesi dalla commissione del fatto (a seconda della tipologia di reato). Se la vittima è minorenne, interdetta o inabilitata, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore o curatore. La querela può essere presentata anche dall’avvocato munito di procura ad hoc.

E’ possibile, salvo le eccezioni previste dalla legge, ritirare la querela precedentemente proposta. La revoca della querela prende il nome di remissione. Affinché la querela sia archiviata, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato.

Alcuni esempi di reati procedibili a querela

I reati per i quali è necessaria la proposizione della querela, al fine di poter procedere con le indagini dal Pubblico Ministero, sono espressamente previsti dal codice penale. Solo per far comprendere meglio quanto detto sopra, alcuni dei reati procedibili a querela di parte sono previsti dagli articoli:

  • 581 codice penale “percosse”;
  • 582 codice penale “lesioni personali”;
  • 609-bis codice penale “violenza sessuale”;
  • 612 codice penale “minaccia”;
  • 612 bis codice penale “Atti persecutori” (c.d. Stalking);
  • 660 codice penale “molestia o disturbo alle persone”;

La denuncia.

La denuncia è prevista dagli articoli 331 e seguenti del codice di procedura penale. Per quanto riguarda la denuncia del soggetto privato gli articoli di riferimento sono dal 333 e seguenti del codice di procedura penale.

Quando è stato commesso un reato procedibile di ufficio, chiunque può informarne il Procuratore della Repubblica, direttamente o tramite polizia giudiziaria, presentando denuncia scritta o con dichiarazione a verbale. La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio (anche per il cittadino) in alcuni casi espressamente previsti dalla legge. Per esempio, tra gli altri, l’obbligo scatta per i reati contro le personalità dello stato o quelli per i quali è prevista la pena dell’ergastolo.

Quindi la denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta. Ovviamente un eccessivo ritardo potrebbe rendere inevitabile l’estinzione del reato per prescrizione

La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta e deve contenere l’esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato. Nel caso di presentazione orale, l’operante stilerà un verbale che dovrà essere sottoscritto dall’esponente.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione

Può essere presentata da chiunque e, riguardando fatti di reato perseguibili d’ufficio, una successiva ed eventuale dichiarazione del denunciante di volerla “ritirare” non impedisce che il procedimento penale prosegua (così come invece succede per la querela).

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