Controdenuncia: tra mito e realtà – cos’è e quando si può fare

Si sente spesso parlare di controdenuncia. Nella maggior parte dei casi  quando un soggetto scopre di essere stato denunciato e gli amici gli consigliano quindi di fare una controdenuncia. Ma la controdenuncia in cosa consiste veramente? Cos’è?

Partiamo con il dire che la “controdenuncia”  o la “controquerela” come istituto giuridico non esistono. Il nostro codice di diritto penale prevede solo la denuncia e/o la querela a seconda che siano rispettivamente reati perseguibili di ufficio o su istanza di parte. Per definizione la controdenuncia o controquerela  è una denuncia/querela fatta dal soggetto denunciato/querelato nei confronti del denunciante/querelante. Il problema di fondo è che la controdenuncia/controquerela viene generalmente intesa come la possibilità di denunciare/querelare  il proprio denunciante/querelante  solo per il fatto che quest’ultimo abbia effettuato la denuncia/querela. Questo è sbagliato. Ognuno può fare la propria denuncia /querela (anche per i medesimi fatti) nei confronti dell’altro rispettando però quanto è previsto dal codice.

Facciamo l’esempio di un caso pratico.

Marco e Gianni il 1 gennaio del 2016 discutono animatamente e Marco ad un certo punto spinge Gianni che cade e si rompe un braccio. Gianni quindi si reca prima in ospedale e poi formalizza la querela  per lesioni nei confronti di Marco. Marco il 20 maggio 2016 viene convocato dai carabinieri per effettuare l’elezione di domicilio. Marco va dal proprio avvocato e gli chiede di fare la controquerela nei confronti di Gianni per lesioni e per minaccia in quanto Gianni durante la colluttazione avrebbe riferito a Marco che lo avrebbe ucciso.

In questo caso Marco non può fare alcuna “controquerela” in quanto la sua possibilità di denunciare un fatto nasce dal verificarsi del fatto e non dall’avvenuta conoscenza dell’esistenza di una querela nei propri confronti. Pertanto la possibilità di denunciare un fatto non perseguibile di ufficio e quindi con le forme della querela, si ha entro tre mesi (art. 124 c.p.) dal verificarsi dei fatti (ci sono delle eccezioni per esempio per i reati che riguardano gli abusi sessuali). Se anche fosse stato entro i 3 mesi, Marco non avrebbe fatto una controquerela, ma una normalissima querela.

E’ pacifico che se anche fossero trascorsi i tre mesi per la proposizione della (contro)querela, Marco qualora dovesse ritenersi vittima di uno o più reati perseguibili di ufficio può comunque informare l’autorità giudiziaria con una denuncia. Per esempio questo avviene con una denuncia per calunnia nei confronti del querelante, sempre che ne sussistano i presupposti.

Per qualsiasi ulteriore informazione o domanda sull’argomento potete contattare in forma privata l’Avv. Daniele Ingarrica mediante il form presente nella pagina contatti . Per lasciare invece un commento visibile a tutti sul blog andare in fondo alla pagina.

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