Legittima difesa – evoluzione normativa

Legittima difesa

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L’art. 52 c.p. – La legittima difesa dall’approvazione del codice Rocco, ha subito solo una modifica e comunque non cambiava lo spirito della norma. Il testo recitava:

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Modifiche apportate dall’approvazione della Legge 59/2006

Oggi l’art. 52 c.p., dopo le modifiche del 2006 mediante l’approvazione della legge n. 59/2006 è il seguente:

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

 a) la propria o la altrui incolumità:

 b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

La nuova formulazione dell’articolo non modifica il principio ispiratore della norma, infatti non è stato fatto altro che aggiungere una presunzione legale (iuris et de iure) del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa qualora il reo non abbia desistito dall’azione illecite e quando deve sussistere il pericolo dell’aggressione. Inoltre la tutela è stata allargata la tutela anche se la minaccia della lesione viene perpetrata nei confronti dei beni propri o altrui. di proporzione nei casi in cui il soggetto per difendersi, utilizzi un’arma legittimamente detenuta qualora ci sia stata una violazione di domicilio.

Prima dell’introduzione del secondo e terzo comma, l’utilizzo dell’arma per difendersi doveva essere sempre proporzionata all’offesa e tale proporzione doveva essere comunque dimostrata e soprattutto non poteva essere invocata la legittima difesa per la tutela dei beni patrimoniali

 

Modifiche al vaglio del Senato (proposta di legge 2861)

Ad oggi all’esame del Senato c’è il progetto di legge già approvato dalla camera per un’ulteriore modifica all’art. 52 c.p. (Disegno legge legittima difesa). Unitamente all’art. 52 c.p., al fine di completare l’opera, la proposta di legge modifica anche l’art. 59 c.p. ed è stato introdotto l’integrale accollo delle spese da parte dello Stato degli onorari dell’avvocato, nel caso in cui un soggetto venga assolto perché il fatto non costituisce reato per legittima difesa

Andiamo in ordine.

In relazione alla modifica dell’art. 52 c.p. si osserva che:

la novità riguarda una specificazione delle situazioni che vengono considerate “legittima difesa” in base alla quale si considera legittima difesa la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte, ovvero la reazione a seguito dell’introduzione in casa, in negozio o in ufficio, con violenza alle persone o alle cose, ovvero con minaccia o con inganno.

Per quanto riguarda il concetto “in tempo di notte” si precisa che tutta la polemica che è stata fatta da molti partiti politici è stata solo di stampo propagandistico. Infatti è di tutta evidenza l’arco temporale “in tempo di notte” è una locuzione utilizzata per rappresentare una situazione di minorata difesa. Inoltre c’è la congiunzione “ovvero” che spiega l’inclusione a tutte le circostanze che fanno riferimento all’intera giornata.

viene poi precisato l’ambito di applicazione della fattispecie dell’eccesso di legittima difesa: all’interno dell’art. 59 c.p. è inserita la seguente previsione: “la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale”;

Inoltre è stato previsto che quando sia dichiarata la non punibilità per legittima difesa, le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno tutte a carico dello Stato. In tal senso sarebbe necessario che venga precisato se i compensi corrisposti dallo Stato potranno essere erogati solo ai colleghi che sono iscritti nelle liste degli abilitati al patrocinio a spese dello stato oppure a tutti quanti gli avvocati.

 

Conclusione

La legittima difesa, in quanto scriminante, per la sua applicazione dovrà essere valutata sempre con altissima attenzione da parte dell’organo giudiziario pertanto è necessario e corretto che venga avviato un procedimento per poter poi accertare che possa essere applicata la scriminante della legittima difesa.

Per qualsiasi ulteriore informazione o domanda sull’argomento potete contattare in forma privata l’Avv. Daniele Ingarrica mediante il form presente nella pagina contatti . Per lasciare invece un commento visibile a tutti sul blog andare in fondo alla pagina.

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