Coronavirus – Multa e contestazioni per chi non rispetta le regole.

Coronavirus - Le nuove sanzioni

Il Decreto Legge n. 19/2020 ha modificato radicalmente il sistema sanzionatorio per chi non rispetta le misure dettate dal Governo al fine di evitare la diffusione del coronavirus. Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 19/2020 (clicca qui per scaricare il testo), avvenuta il 26 marzo 2020, avevo scritto un articolo (clicca qui.) riguardante il fatto che la contestazione ex articolo 650 c.p. era una vera e propria denuncia (penale) e non una sanzione amministrativa (multa). Oggi la situazione è profondamente mutata e mi soffermerò principalmente sulla denuncia ex art. 260 Regio Decreto 1265 del 1934

Le nuove sanzioni per il contenimento dell’epidemia coronavirus.

Innanzitutto vorrei precisare che le conseguenze penali delle azioni poste in essere da chi non rispetta i dettami normativi non sono nuovi. Sono semplicemente delle precisazioni fatte dal Governo al fine di rendere edotti i cittadini delle possibili conseguenze delle proprie azioni. Se anche non fossero state precisate, i cittadini inosservanti delle norme avrebbero avuto le medesime conseguenze.

Con il nuovo Decreto Legge n. 19/2020:

  • è stata depenalizzata la violazione ex art. 650 c.p. trasformandola in sanzione amministrativa;
  • è rimasta invariata la denuncia ex art. 495 c.p. in caso di false dichiarazioni al Pubblico Ufficiale;
  • è stata introdotta la denuncia ex articolo art. 260 Regio Decreto 1265 del 1934;

L’articolo 260 del Regio Decreto n. 1265/1934 e la sua applicazione con il coronavirus.

Il testo dell’articolo così come modificato dall’articolo 4 comma 7 del Decreto Legge n. 19/2020 recita: Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata

Analisi del reato previsto dall’articolo 260.

Dal dato testuale è un reato che necessita di un presupposto. Ovvero un ordine legalmente dato, al soggetto agente, per impedire la diffusione dei una malattia infettiva (nel caso di specie il coronavirus). Il concetto di ordine legalmente dato è vago ed indefinito. Infatti potrebbe essere tale anche semplicemente il Decreto Legge che impone di non uscire se non per i motivi strettamente indicati. Dai dati statistici rinvenuti presso il sito del Ministero dell’Interno si specifica che sono state denunciate le persone per “inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus”. Mi sembra più corretto sostenere che l’ordine imposto sia oltre a quello della quarantena domiciliare anche quello di una diffida a non spostarsi in quanto affetti da coronavirus.

La diffida può essere imposta sia a coloro che sono affetti dal coronavirus che a coloro che erano stati a contatto con il predetto. La sanzione è duplice e prevede sia l’ammenda che l’arresto. Questo significa che non è applicabile l’istituto dell’oblazione previsto dall’articolo 162 bis del codice penale.

È prevista una aggravante speciale ad effetto comune consistente nella qualifica soggettiva del soggetto agente. Ovvero nel caso in cui il soggetto agente sia un esercente attività sanitaria, la pena è aumentata. Secondo le regole generali del diritto penale l’aumento è fino ad 1/3

In caso di contestazione dell’articolo 260 del Regio Decreto, verrà immediatamente redatto il verbale di elezione di domicilio e di nomina di un avvocato di fiducia.

I dati del Ministero degli Interni e le possibili ulteriori contestazioni.

Al 02 aprile 2020, le forze di polizia hanno controllato ben 4.375.624 persone. Di queste 159.296 sono state sanzionate in quanto non in possesso dei requisiti per circolare, 3.477 persone sono state denunciate per la violazione dell’art. 495 c.p., e ben 354 persone (dal 26 marzo) sono state denunciate per in quanto, essendo affette dal Coronavirus, non hanno rispettato l’obbligo della quarantena.

Grafici controllo coronavirus
Fonte dai Ministero Interno

Oltre alla predetta contestazione, qualora si potesse accertare che un soggetto venuto a contatto con uno dei 354 denunciati sia stato ricoverato in ospedale per coronavirus, il soggetto potrebbe anche essere denunciato per lesioni colpose o nel caso peggiore per omicidio colposo (qualora ovviamente il ricovero dovesse avere un epilogo nefasto)

L’ulteriore contestazione per i reati di lesioni colpose o omicidio colposo, seppur non presente specificatamente nel decreto legge n. 19/2020, sono comunque sempre applicabili essendo fattispecie di reato presenti nel nostro ordinamento.

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