Obbligo del modello di organizzazione previsto dalla 231/01

Su iniziativa dell’onorevole Valeria Valente, è stata presentata in Senato una proposta di legge (la n. 726) per rendere obbligatorio l’adozione del modello di organizzazione e vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01 (per seguire i lavori cliccare qui). In questi ultimi anni il Decreto Legislativo 231/01 ha subito numerose modifiche (relative più che altro al novero dei reati presupposti) ma fino ad ora restava una scelta imprenditoriale adottarlo o meno. Per scaricare il testo del disegno di legge, cliccare “Disegno legge Senato n. 726

Premessa.

Dalla relazione introduttiva al disegno di legge del Senato numero 726 riguardante le modifiche al Decreto Legislativo 231/01 si legge un esigenza di porre nel nostro ordinamento basi ancora più solide affinché si possa sviluppare una cultura della legalità di impresa e della prevenzione di ogni abuso dell’iniziativa economica sia privata che pubblica.

Per questo motivo il disegno di legge intende introdurre l’obbligo di adottare il modello di organizzazione previsto dal Decreto Legislativo 231 del 2001. Come abbiamo avuto modo di vedere in altri articoli (vedi la sezione dedicata alle società) il D.Lgs. 231/01 prevede una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11 della legge 300 del 2000. (per maggiori info sul D.Lgs 231/01 clicca qui).

Come noto il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova è autonoma responsabilità amministrativa del illecito penale a carico degli enti e società. Sono previste sanzioni per una serie di reati commessi, o anche te solo tentati, dai soggetti apicali o da dipendenti purchè siano commessi a vantaggio o comunque nell’interesse dell’ente o della società stessa.

Per non incorrere nelle sanzioni previste e quindi in responsabilità ai sensi della citata normativa, le società devono dimostrare di aver adottato ed attuato un valido modello di organizzazione, gestione e controllo, volto a prevenire la commissione dei reati presupposti e di aver istituito un organismo di vigilanza incaricato di far rispettare il modello di organizzazione redatto. Reati che sono specificati ovviamente all’interno del decreto legislativo .

Il modello 231 consiste il quindi in un insieme di vari elementi che compongono un vero e proprio sistema di gestione preventiva dei rischi aziendali.

L’obbligo del modello.

Fino alla presentazione del disegno di legge, il modello di organizzazione e gestione previsto dalla 231/01 era una facoltà da parte dei singoli imprenditori. Nonostante questo alcune regioni, in forza della propria autonomia, si sono mosse nella direzione di rendere obbligatorio il modello di organizzazione in determinati ambiti. Per esempio per tutte quelle imprese che avrebbero intrattenuto rapporti commerciali con la pubblica amministrazione. Questo è il caso della Regione Lombardia (Delibera della Giunta regionale del 30/05/2012); della Regione Calabria (Legge regionale n. 15 del 21/06/2008) e anche della regione Abruzzo (legge Regionale 27/05/2011 n. 15).

La giurisprudenza.

Dal punto di vista giurisprudenziale è importante segnalare una recente sentenza del Tribunale di Milano VIII Sezione Civile (Sentenza n. 1774 del 13 febbraio 2008 Tribunale di Milano) che ha riconosciuto uno specifico dovere in capo all’amministratore della società parte di causa all’attivazione di quanto disposto dal decreto legislativo 231 del 2001. Nel caso di specie la Corte ha ravvisato una mala gestio sussistendo pertanto la responsabilità per inadeguata attività amministrativa  legittimante un’azione di responsabilità ex articolo 2392 del codice civile e per l’effetto ha riconosciuto l’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria in capo al medesimo poiché:

“l’amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione è tenuta al risarcimento della sanzione amministrativa di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 231 del 2001 nell’ipotesi di condanna dell’ente a seguito di reato qualora non abbia adottato o non abbia proposto di adottare un modello organizzativo.”

Conclusioni.

Il disegno di legge intende quindi introdurre l’obbligatorietà del citato modello previsto dal D.Lgs. 231/01 e della nomina dell’organismo di vigilanza a tutte le società di capitali e cooperative che non rientrano nei limiti dimensionali e reddituali previsti dall’art. 2435 bis primo comma numeri 1 e 2 del codice civile. Inoltre per rendere l’obbligo effettivo ha previsto delle sanzioni pecuniarie per le società inadempienti. L’articolo del codice civile citato, in combinato con la nuova proposta di legge, prevede quindi che non devono dotarsi obbligatoriamente del modello di gestione e di organizzazione le società che hanno all’attivo uno stato patrimoniale inferiore a €4.400.000 e ricavi delle vendite e delle prestazioni inferiore a € 8.800.000.

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