La P.A. non ha più segreti-I tipi di accesso agli atti amministrativi

Con la Legge n. 241 del 1990 il diritto di accesso agli atti amministrativi è stato riconosciuto quale diritto fondamentale, segnando il passaggio da un sistema incentrato sul principio di riservatezza ad un sistema basato sui principi di trasparenza e pubblicità. Da allora sono diverse le modifiche legislative che hanno caratterizzato l’accesso agli atti arrivando all’ultima modifica che è il Decreto Legislativo 96/2016. Oggi quindi abbiamo tre diversi tipi di accesso agli atti. Vediamo le differenze tra i vari tipi di accesso:

Accesso agli atti amministrativi secondo i dettami della Legge 241/90.

L’accesso ai sensi della Legge 241/90 artt. 22 e ss. è definito anche accesso documentale ed è il classico e tradizionale accesso agli atti amministrativi. L’orientamento prevalente, riconosce al diritto di accesso ai documenti la natura di diritto soggettivo anche se in realtà, in un importante intervento del Consiglio di Stato, si è sottolineata la non utilità di una presa di posizione rispetto alla natura giuridica.

La richiesta di accesso agli atti amministrativi può provenire solo da un soggetto privato, comprese le associazioni rappresentative di un interesse diffuso o pubblico, che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale all’esercizio del diritto di ostensione, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante, tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. L’istanza inoltre va motivata al fine di limitare l’esercizio di un diritto finalizzato al controllo generalizzato della Pubblica Amministrazione. In pratica, può fare istanza solo chi partecipa ad un procedimento amministrativo (concorso pubblico, rilascio concessione edilizia, ecc.) e vuole esercitare i diritti di partecipazione o di opposizione al procedimento stesso, che la legge gli riconosce. Si tratta quindi di una forma d’accesso totalmente opposta al nuovo accesso generalizzato, perché ci vogliono determinati requisiti per esercitarlo.

 

Accesso civico.

L’accesso civico è disciplinato dall’articolo 5, I^ comma del Decreto Legislativo n.33 del 2013.  Questo tipo di richiesta è una reazione del cittadino all’inerzia della Pubblica Amministrazione che non ha reso pubblico un documento che aveva l’obbligo di farlo. Infatti la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare determinati documenti sul proprio sito internet, nella sezione «amministrazione trasparente» per il principio di pubblicità obbligatoria previsto dall’art. 3 del citato decreto legislativo. Se non lo fa, ogni cittadino può chiedere la pubblicazione delle informazioni che l’ente pubblico era tenuto a divulgare. L’art. 7 bis invece contiene una forma di pubblicità facoltativa. infatti è previsto che le Pubblica Amministrazione possano disporre la pubblicazione anche di atti e documenti non obbligatori per legge

La richiesta non richiede alcuna qualificazione e motivazione per cui il richiedente, a differenza del diritto di accesso agli atti previsto dalla Legge 241/90, non deve dimostrare di essere titolare di alcun interesse diretto, concreto ed attuale. Anche in questo caso però potrebbe succedere che venga impedito l’accesso civico qualora questo possa compromettere interessi pubblici particolarmente rilevanti.

Accesso generalizzato.

Questa tipologia è stata introdotta dal Decreto Legislativo n.97 del 2016 all’articolo 5 bis denominato anche il modello Foia (Freedom of information act) in vigore dal 23 dicembre 2016. Per questo tipo di richiesta non c’è bisogno di un interesse particolare come avviene per l’accesso documentale e non deve riferirsi a documentazione che la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo e/o la facoltà di pubblicare. La richiesta può avere i motivi più disparati, anche la semplice curiosità di conoscere gli atti pubblici. L’istanza infatti, oltre ad essere totalmente gratuita, non va motivata.

Il nuovo accesso generalizzato, infatti, è espressione di uno specifico principio: quello della massima trasparenza dell’attività amministrativa. Tutti devono essere in grado di partecipare attivamente alla funzione pubblica, conoscere l’operato della Pubblica Amministrazione al fine di migliorarlo e di prevenire la corruzione o altri comportamenti truffaldini.

L’istanza di accesso può essere presentata a mano, a mezzo posta o tramite fax:

  • all’ufficio che materialmente detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  • all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della singola amministrazione;
  • all’altro eventuale ufficio indicato dall’amministrazione sul proprio sito internet.

La richiesta può essere effettuata anche in via telematica (tramite email o pec), secondo le modalità prevista dal codice dell’Amministrazione digitale (Per come inviare correttamente una Pec e dove reperire tutti gli indirizzi di posta elettronica certificate consiglio di leggere l’articolo sulla PEC cliccando qui PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – USIAMOLA AL MEGLIO) .

 

Conclusioni.

Dalla legge 241/90 in poi tutte le successive modifiche che si sono succedute sono incentrate sul concetto di trasparenza che la Pubblica Amministrazione deve nei confronti del cittadino. Oggi con l’accesso generalizzato si perseguono tre diverse finalità.

  • consentire un controllo diffuso sull’operato della Pubblica Amministrazione (grande o piccola che sia) al fine di prevenire fenomeni di corruzione e di abusi;
  • garantire una partecipazione più consapevole da parte dei cittadini alle decisioni pubbliche;
  • rafforzare la legittimazione delle stesse amministrazioni che devono agire in assoluta trasparenza nei confronti della collettività

Ovviamente in caso di diniego di accesso agli atti sia ai sensi della L. 241/90 che per l’accesso civico, è sempre possibile fare ricorso direttamente al Tribunale Amministrativo Regionale, mentre per il diniego alla richiesta di accesso generalizzato è possibile anche far ricorso all’ANAC quale ricorso gerarchico.

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o domanda sull’argomento potete contattare in forma privata l’Avv. Daniele Ingarrica mediante il form presente nella pagina contatti . Per lasciare invece un commento visibile a tutti sul blog andare in fondo alla pagina.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *