Il testo normativo “Omicidio stradale”.
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
- al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
Analisi del reato di omicidio stradale.
- Bene giuridico tutelato: è la vita e l’incolumità della persona. Parte della dottrina ritiene che deve essere inteso anche quale interesse dello Stato a garantire una civile convivenza in quanto il bene giuridico tutelato non è di esclusiva pertinenza del singolo, ma come diritto appartenente alla collettività umana;
- soggetto attivo: può essere chiunque – reato comune;
- tipologia: reato di danno;
- la durata: istantaneo;
- l’elemento soggettivo: colpa;
- le modalità della condotta: la condotta è libera per l’ipotesi base. È sufficiente provocare la morte di un soggetto mediante una condotta che violi le norme del Codice della Strada. È necessario però che il soggetto si trovi alla guida di un veicolo a motore. Pertanto sono escluse biciclette e veicoli a trazione animale. Le ulteriori condotte specifiche riguardano la fattispecie aggravata del reato;
- il tentativo: non è configurabile essendo un delitto colposo;
- circostanze speciali: circostanze aggravanti ed attenuanti sono previste dallo stesso articolo e dagli articoli successivi, nonché sono stati introdotti differenti termini prescrizionali.
Le circostanze aggravanti previste per chi cagiona la morte di un soggetto avendo causato l’evento:
- essendosi messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti (sono previste differenti sanzioni a seconda del tasso alcolico nel sangue);
- procedendo nei centri urbani ad una velocità pari o superiore al doppio consentito;
- attraversare un incrocio con semaforo rosso o procedendo contromano;
- effettuando una inversione di marcia in prossimità di incroci, dossi, curve oppure superare altro veicolo in prossimità di strisce pedonali;
- non essendo munito di permesso alla guida o in assenza della copertura assicurativa obbligatoria;
- l’articolo 589 ter c.p., prevede un aggravamento di pena in caso di fuga del soggetto attivo.
L’unica circostanza attenuante è prevista dal penultimo comma e riguarda l’ipotesi in cui l’evento morte si sia verificato non esclusivamente quale conseguenza dell’azione od omissione del soggetto agente, ovvero mediante la cooperazione della vittima stessa (per esempio se la vittima procedeva oltre i limiti di velocità consentiti oppure senza aver indossato le cinture di sicurezza).
La norma 41/2016 ha modificato anche i termini di prescrizione modificando l’art. 157 c.p.. Ai sensi dell’articolo 157, 6^ comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati.
- concorso con il reato di lesioni e la morte di più presone: l’ultimo comma dell’articolo 589 bis c.p., prevede l’impossibilità di superare gli anni 18 di reclusione quale sanzione nel caso in cui con il medesimo fatto il soggetto agente provochi la morte di più persone oppure la morte di una o più persone e lesioni ad una o più persone. Questa è definibile come una nuova ipotesi di concorso formale di reati;
- computo delle circostanze: relativamente al computo delle circostanze, si incontrano i limiti previsti dall’art. 590 quater c.p.. Qualora dovessero ricorrere quelle previste dal 2^ al 6^ comma e dall’art. 589 ter c.p., le concorrenti circostanze attenuanti, differenti da quelle previste dall’art. 98 c.p. e 114 c.p., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
Considerazioni.
La disciplina sanzionatoria dell’art. 589 bis, 1^ comma, c.p. (omicidio stradale) con la previgente prevista dall’art. 589, 2^ comma, c.p. (omicidio colposo aggravato per violazione di norme sulla circolazione stradale e/o sotto effetto di alcol o droghe), è la medesima e pertanto sussiste una continuità normativa e sanzionatoria. Distinto è invece il regime giuridico delle due fattispecie, atteso che la previgente costituiva ipotesi aggravata ad effetto speciale del reato di omicidio colposo, mentre la nuova normativa dell’omicidio stradale integra una ipotesi autonoma di reato.[1]
I giudici della Corte di Cassazione recentemente hanno espresso il seguente principio di diritto in relazione all’articolo 589 bis c.p. (per approfondire clicca qui)
“Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della L. n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone – ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse – dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui all’art. 589 bis c.p., comma 1, e art. 590 bis c.p., comma 1, con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p., comma 1, ed esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati”[2]
[1] Sentenza Corte di Cassazione n. 29721/17
[2] Sentenza Corte di Cassazione n. 26857/18