Appello cartolare – Conclusioni scritte del P.G. – tardività o mancata notifica delle conclusioni – Conseguenze

appello-penale-cartolare-conclusioni-del-PG-tardività-o-mancata-notifica-delle-conclusioni-Conseguenze -Procuratore Generale

Nella nuova formulazione del processo penale di appello cartolare, quali conseguenze si hanno se il Procuratore Generale non deposita le proprie conclusioni scritte o la cancelleria della sezione le notifica in ritardo? La Corte di Appello penale di Roma, con ordinanza del 17 maggio 2023 ha dato una interpretazione (a mio parere non corretta), con la quale dichiara che si può procedere in assenza delle conclusioni del P.G. (scarica qui l’ordinanza corte-appello-roma-sez.-1-ordinanza)

Cosa prevede la normativa.

In primo luogo è necessario chiarire i termini nel quale il Procuratore Generale deve depositare le conclusioni presso la cancelleria di riferimento e, quest’ultima, immediatamente deve notificarle alle parti. Infatti al momento in cui scrivo e, fino al 30 giugno 2023 salvo ulteriori proroghe, ci troviamo ancora nella fase emergenziale[1], con termini fino a 10 giorni prima della data di udienza per il P.G. di notificare le proprie conclusioni e 5 giorni prima per il difensore di depositare le proprie controdeduzioni[2].

Il testo di legge recita testualmente:

Entro  il  decimo  giorno  precedente  l’udienza,  il  pubblico ministero  formula  le  sue  conclusioni  con  atto  trasmesso   alla cancelleria della corte  di  appello  per  via  telematica  ai  sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, o a mezzo dei sistemi che sono resi  disponibili  e  individuati  con provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati. La cancelleria invia l’atto  immediatamente,  per  via telematica, ai sensi dellarticolo 16, comma 4, del decreto-legge  18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che,  entro  il quinto  giorno   antecedente   l’udienza,   possono   presentare   le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della  corte di appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del presente decreto.

Dal 1° luglio 2023 (o nuova data a seguito di ulteriore proroga) i termini saranno fino a 15 giorni prima per la notifica delle conclusioni del Procuratore Generale e sempre 5 giorni prima dell’udienza per le eventuali memorie di replica o controdeduzioni. Indipendentemente dal termine previsto, le considerazioni in merito alla mancata o tardività della notifica delle conclusione del Procuratore Generale, non cambiano.

La soluzione adottata dalla Corte di Appello penale di Roma.

La prima sezione penale della Corte di Appello si è trovata ad affrontare il caso in cui la procura aveva provveduto a depositare in data 28 aprile le proprie conclusioni, mentre la cancelleria aveva provveduto a notificare le stesse solo in data 15 maggio con udienza prevista per il 17 maggio. Premesso che la normativa in vigore non prevede alcuna conseguenza in merito alla tardività o alla mancata notifica delle conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale, la Corte di Appello penale di Roma ha quindi dato una sua personale interpretazione (probabilmente dettata anche dalla necessità di non paralizzare una intera udienza).

La Corte, rilevando che “la detta trasmissione antecedente di soli due giorni l’udienza non garantisce il rispetto del contraddittorio, mentre non è previsto che la Corte debba necessariamente acquisire le conclusioni scritte delle parti; stante la necessità di decidere in ogni caso i processi; PTM dichiara inutilizzabili le conclusioni scritte dal P.G. e dispone la decisione del processo in assenza delle stesse”.

Le osservazioni.

Quello che osservo è la mancata previsione normativa di alcune situazioni derivanti dal mancato rispetto di adempimenti nella trasformazione del rito penale che è passato dall’oralità al cartolare, avvicinandolo al processo civile in modo però non organico.

Il termine dei 10 giorni (dal 30 giugno 15 giorni) è un termine ordinatorio in quanto non prevede alcuna conseguenza in caso di mancato rispetto. Questo però non significa che non possano esserci conseguenze derivanti dai principi generali dell’ordinamento. Infatti un conto è il caso della notifica delle conclusioni del Procuratore Generale effettuata 9 giorni prima dell’udienza (o 14 giorni), altra è quando è talmente vicina alla data dell’udienza da non permettere al difensore di esercitare il suo successivo diritto nel depositare le proprie controdeduzioni.

Nel processo penale il pubblico ministero e l’avvocato difensore sono parti essenziali salvo casi specifici normativamente previsti. Il processo cartolare si svolge in camera di consiglio e senza la presenza fisica delle parti (P.G. e difensori). Ma come si coniuga l’assenza fisica con l’assenza delle richieste del Procuratore Generale? Non scordiamoci che il processo di appello che si svolge in modalità cartolare è una eccezione rispetto ai principi generali dello svolgimento del processo penale. Una ipotetica udienza in presenza non si potrebbe mai svolgere senza la presenza del Procuratore Generale che illustra le proprie conclusioni e, un suo eventuale svolgimento, sarebbe viziato da nullità.

Perché quindi non potrebbe essere viziato da nullità anche il procedimento che si svolge in assenza delle conclusioni scritte del Procuratore Generale? Le eccezioni (quale la mancata esposizione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale) devo essere normativamente previste (e nel caso di specie non lo sono) e non possono essere desunte o ipotizzate.

Conclusioni

La Corte di Appello penale di Roma, dichiarando l’assenza delle conclusioni del P.G. per la tardività della notifica alle parti, ha proceduto con la mancanza (cartolare) di una delle parti processuali che è essenziale e necessaria. Il fatto che l’udienza si svolga in camera di consiglio ex art. 127 c.p. senza la presenza fisica delle parti (che si ricorda è una procedura nata in fase di pandemia) non esonera il Procuratore Generale a depositare le proprie conclusioni e la cancelleria del dibattimento a notificarle. Infatti è proprio con quelle che il Procuratore Generale dimostra la sua presenza.

Personalmente ritengo che la Corte di Appello penale di Roma avrebbe dovuto semplicemente rinviare per consentire al difensore di poter svolgere le proprie controdeduzioni. Anche perché, nel caso di specie il Procuratore aveva depositato tempestivamente le proprie conclusioni ma era stata la cancelleria della sezione ad effettuare tardivamente la notifica.

La scelta invece operata dalla Corte territoriale non mi convince nella parte in cui implicitamente afferma che si possa procedere in assenza delle conclusioni in quanto, a mio avviso, viola i principi generali nei quali è prevista la presenza necessaria (in questo caso anche soltanto cartolare) del Procuratore Generale. Anche perché, restando sempre all’interno del processo cartolare, l’imputato con il proprio atto di appello ha già dimostrato la sua presenza e ha espresso le sue doglianze in merito alla sentenza impugnata. Contra, se il P.G. non deposita le proprie conclusioni (che potrebbe anche significare una mancata conoscenza dell’impugnazione) si determina l’assenza cartolare di una delle parti necessarie del processo penale.

Argomenti sulla riforma Cartabia che potrebbero interessare

Riforma cartabia - giudizio di appello - 601 c.p.p. - massimario -

Notifiche penali via pec, Pec Europea, riforma Cartabia, posta elettronica certificata

Il nuovo processo penale, le impugnazioni, l'appello, deposito telematico impugnazioni

Il nuovo processo penale- udienza predibattimentale, predibattimento

Come avere una consulenza.

Nel caso si volesse ricevere una consulenza sull’argomento trattato cliccare qui.

L’Avvocato Ingarrica è contattabile tramite social al nick @avvocatoingarrica oppure nella pagina contatti.

[1] art. 94 DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150) clicca qui

[2] ex art. 23 bis comma 2 D.l 137/2020) clicca qui

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *