La riforma penale in vigore dal 6 aprile 2018 – La riserva di codice

Dal 6 aprile 2018 entrerà in vigore il D.Lgs. 21/2018 che introdurrà nuovi reati nel codice penale e conseguentemente andrà ad abrogare alcune leggi speciali. Tale modifica si inserisce in un contesto più ampio, così come ben evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, che tende ad un generale riordino della materia penale.  Tale decreto legislativo è l’attuazione di una delle deleghe previste dalla riforma Orlando con la Legge 103/2017.

Il principio della riserva di codice.

Se a prima vista l’art. 1 del D.Lgs, che introduce la riserva di codice in materia penale, potrebbe sembrare con scarsa rilevanza, si riporta parte della relazione illustrativa. Chi volesse la può scaricare integralmente qui Relazione illustrativa D.Lgs 21/2018.

Il progetto prevede un “riordino” della materia penale, “ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal Legislatore”, così da preservare la centralità del codice penale secondo la gerarchia di interessi che la Costituzione delinea.

In questo senso deve essere letta la delega nella parte in cui discorre di “inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore”: tale dizione sembra, pertanto, escludere che l’attività delegata possa consistere in modifiche alle fattispecie criminose vigenti, contenute in contesti diversi dal codice penale.

L’intento del legislatore delegante risulta essere, infatti, quello di razionalizzare e rendere, quindi, maggiormente conoscibile e comprensibile la normativa penale e di porre un freno alla eccessiva, caotica e non sempre facilmente intellegibile produzione legislativa di settore.

È in questa ottica che è stato introdotta la riserva di codice in materia penale all’art. 3 bis c.p. che recita:

Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”.

In realtà è la stessa relazione illustrativa che evidenzia la poca forza della riserva di codice, quando afferma che :

D’altra parte, appare essere certamente vero che una disposizione sulla riserva di codice inserita nel codice penale e non nella Costituzione costituisce un argine alquanto labile all’espansione poco meditata del diritto penale, trattandosi di norma ordinaria e non di rango costituzionale; ma è pur vero che, inserita nella parte generale del codice penale, si eleva a principio generale di cui il futuro legislatore dovrà necessariamente tenere conto, spiegando le ragioni del suo eventuale mancato rispetto.
Si costruisce in tal modo una norma di indirizzo, di sicuro rilievo, in grado di incidere sulla produzione legislativa futura in materia penale. 

L’intenzione del legislatore è chiara, cercare nei prossimi anni di armonizzare tutta la materia penale all’interno del codice.

Analisi delle modifiche e dei nuovi articoli del codice penale.

Il decreto legislativo ha introdotto diversi nuovi articoli all’interno del codice penale ed ha modificato alcuni articoli già presenti. Questa introduzione non implica che siano stati inseriti nuove fattispecie di reati. Infatti in base ai principi sopra esposti il legislatore non ha fatto altro che introdurre nel codice penale fattispecie prima previste da leggi speciali.

Conseguentemente le abrogazioni non saranno delle abolitio criminis, ma delle semplici abrogatio legis con contestuale successione delle leggi penali nel tempo. Questo non comporta quindi alcuna modifica al sistema penale.

 ART. 289 –TER C.P. Sequestro di persona a scopo di coazione

“Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni”.

ARTICOLO 452 QUATERDIECES C.P. Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la reclusione da tre ad otto anni […]”

ARTICOLO 493 TER C.P. Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all´acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all´acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi

ARTICOLO 570 BIS C.P. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

“Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

ARTICOLO 586 BIS C.P. Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze”. Lo stesso articolo prevede una serie di circostanze aggravanti.

ARTICOLO 593 BIS C.P. Interruzione colposa di gravidanza.

“Chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà […]“.

ARTICOLO 593 TER C.P. Interruzione di gravidanza non consensuale.

“Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto […]”.

ARTICOLO 604 BIS C.P. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

  1. a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  2. b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

ARTICOLO 604 TER C.P. ARTICOLO 604 BIS C.P.

Questo articolo prevede inoltre delle aggravanti i, in caso di minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

Inoltre si segnalano i seguenti articoli

L’inserimento di alcune ulteriori norme:

ARTICOLO 61 bis C.P. “Circostanza aggravante del reato transnazionale”

ARTICOLO 69 BIS C.P. “Cause di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze”

ARTICOLO 183 QUATER C.P.  “Esecuzione della confisca in casi particolari”

ARTICOLO 240-bis  C.P. “Confisca in casi particolari”.

ARTICOLO 416.1 C.P. “Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose”

 

Per l’elenco completo ed il testo normativo corretto, si rimanda alla Gazzetta Ufficiale.

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