La circostanza aggravante del metodo mafioso

In questo ultimo periodo, in relazione a diversi fatti di cronaca, abbiamo sentito parlare spesso della circostanza aggravante del metodo mafioso, ma in cosa consiste veramente? Come prima cosa si osserva che tale circostanza aggravante non si trova collocata all’interno del codice penale ma è prevista dall’art. 7 del Decreto Legge del 152/1991 convertito con la L. 201/1991 ma ciò nulla cambia ai fini della sua efficacia.

La Norma.

L’articolo recita testualmente:

Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

L’art. 416-bis, 3 comma, c.p. che a sua volta recita:

[…] L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. […]

Analisi della circostanza aggravante svolta dalla Suprema Corte di Cassazione.

In quanto circostanza, per la sua applicabilità è necessario che il soggetto agente commetta un reato. Nello specifico, così come richiesto dalla norma, un delitto.

Una prima cosa da fare è comprendere cosa si voglia identificare con metodo mafioso. Per far questo ci viene in aiuto la sentenza della Corte di Cassazione n. 14249/17 (scarica la Sentenza 14249/2017) che per completezza si è occupata di valutare il peso di una minaccia o intimidazione e se questa era idonea o meno ad integrare la circostanza aggravante del metodo mafioso.

Estratti sentenze.

Secondo i principi più volte espressi da questa Corte, la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio da chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (ndr. sodalizio mafioso) (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015).

La circostanza aggravante in parola ricorre allorquando l’agente, pur senza essere partecipe o concorrente in reati associativi, delinqua con metodo mafioso e, cioè, ponga in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale ([…] Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015).

Si è, inoltre, precisato che i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall’imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale evocata ([…] Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015)

Considerazioni.

Nel tracciare le linee identificativa della circostanza aggravante del metodo mafioso, la Suprema Corte è stata molto dettagliata; anche se a ben vedere sorgono comunque alcune perplessità e/o osservazioni.

La prima osservazione

riguarda il soggetto agente. Nella sentenza si legge che l’aggravante del metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso. A prima vista sembrerebbe che tale circostanza possa essere applicata anche a tutti coloro che fanno parte di una associazione di stampo mafioso. Ma così non è in quanto tale comportamento è già pienamente ricompreso nell’art. 416 bis c.p.. Pertanto tale circostanza aggravante sarà applicabile solo a colui che non appartiene ad una associazione di tipo mafiosa

La seconda osservazione

riguarda lo stabilire quando una condotta risulti oggettivamente idonea “ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale evocata”. La medesima sentenza ribadisce che non è possibile fare affidamento alla sola percezione della persona offesa ma sono necessari degli elementi oggettivi. Tali elementi sono sia il contenuto della minaccia a cui la sentenza di riferimento non fornisce ulteriori elementi di indagine, che le modalità della condotta del soggetto agente ed il suo eventuale coinvolgimento o vicinanza ad ambienti di criminalità organizzata ed in particolar modo mafiosa. Altro elemento è il contesto ambientale in cui sono state poste in essere le condotte minacciose o intimidatorie e le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale del luogo.

La perplessità

invece riguarda il fatto che la Cassazione non ha precisato né la gerarchia di tali elementi; né tantomeno quanti siano gli elementi necessari per configurare l’aggravante del metodo mafioso considerando che, sentenze pregresse come la n. 24992/2015 della 2^ Sez. penale ed altre (scarica la Sentenza 24992/2015), hanno negato la possibilità che si potesse configurare solo con la presenza di uno dei predetti elementi.

Conclusioni.

Ovviamente come in tutte le situazioni sarà necessario valutare il caso concreto ed effettivamente realizzatosi per poter determinare l’esistenza o meno dell’aggravante del metodo mafioso. Sta di fatto che questa tipologia di aggravante rende sicuramente giustizia in tutti quei casi dove il soggetto passivo, per paura di ritorsioni derivanti dalla vicinanza del soggetto agente ad un contesto sociale mafioso, subisca azioni o prepotenze di vario genere e conseguentemente sia più vulnerabile.

 

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