La diffamazione su facebook e sui social network

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Ognuno di noi oggi in rete può dire la sua grazie al fatto che scrivere un post sui social network è molto facile. Complice il fatto che scrivere un post è una cosa fredda, distaccata e priva di emozioni, si è in parte perso il senso del pudore e della morale. Infatti molte volte nessuno di coloro che scrivono frasi “pesanti o offensive” nei confronti di altri avrebbero poi il coraggio di dirle vis à vis.

Che cosa è la diffamazione (art. 595 c.p.).

Il reato di diffamazione offende il bene giuridico dell’onore e della reputazione  altrui. Pertanto la legge punisce, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad € 1.032,00, chi comunicando con più persone (almeno due) provochi una offesa dell’altrui reputazione (consistente nella lesione delle qualità morali, professionali, personali o sociali) senza la presenza della persona offesa. Lo stesso articolo prevede una pena più severa se l’offesa consiste in un fatto determinato. Il terzo comma prevede che se l’offesa è stata arrecata con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità o atto pubblico, la pena va dai 6 mesi ai 3 anni oppure con la multa non inferiore a € 516,00

L’aggravante del mezzo stampa.

L’aggravante prevista dal terzo comma, prevede una pena più severa nel momento in cui la diffamazione viene posta in essere con il mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità. Cosa significa con il mezzo della stampa o qualsiasi altra pubblicità? Per rispondere a questa domanda dobbiamo pensare che all’epoca della realizzazione dell’articolo, il mezzo più diffuso per far conoscere le notizie era la carta stampata. Con il termine qualsiasi altra pubblicità si intende un qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere un rilevate numero di persone (quindi anche televisione).  Il principio che sottende all’applicazione della aggravante nell’arco del tempo è rimasto invariato, ovvero quando, per l’uso del mezzo di comunicazione utilizzato (stampa o televisione) la notizia diffamatoria raggiunge un elevato ed indeterminato numero di persone, allora la diffamazione sarà aggravata dal mezzo della stampa.

Scriminante del reato e speciali cause di non punibilità.

Quando l’offesa all’altrui reputazione viene posta in essere con il mezzo della stampa, il legislatore si è trovato a risolvere un problema non indifferente. Ovvero tutelare l’onore e l’onorabilità di un soggetto oppure tutelare la libertà della manifestazione del proprio pensiero ed il conseguente diritto di critica? la soluzione è stata trovata effettuando un bilanciamento di interessi. Ovvero il reato di diffamazione viene scriminato quando la condotta posta in essere dal soggetto agente rispetta i seguenti limiti:

  1. Verità dei fatti narrati o criticati:  il fatto vero ovviamente non configura alcun reato.
  2. Rilevanza del fatto narrato: la vicenda non deve soddisfare una mera curiosità ma essere di interesse pubblico. Questo anche se dovesse riguardare parzialmente la vita privata del soggetto passivo;
  3. Continenza delle espressioni usate: le modalità espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute. Tale requisito risulta meno rigido nel caso del diritto di critica, ove l’autore esprime un giudizio riguardo al fatto narrato, rispetto al diritto di cronaca, ove il fatto viene semplicemente riportato

 

I post sui social network.

Inizialmente ai fini della possibilità o meno di applicare l’aggravante, si tendeva a dare importanza a quanti “amici” o “collegamenti” avesse sia il soggetto al quale era riferito il reato di diffamazione. L’aggravante del mezzo stampa veniva escluso nel caso in cui il numero di amici era molto limitato, oppure con profili chiusi (non pubblici) in quanto si riteneva che il numero di soggetti che venivano a conoscenza della notizia non era sufficientemente estesa per configurare l’aggravante del mezzo della stampa.

In questi ultimi anni e soprattutto con la sentenza n. 16712/14 della Suprema Corte di Cassazione (scarica qui la sentenza integrale Sent. Cass. 16712_2014), gli Ermellini hanno ricondotto le ipotesi di diffamazione a mezzo social network entro i confini della fattispecie generale della diffamazione aggravata perpetrata mediante l’utilizzo del mezzo di pubblicità sancendo che la pubblicazione di contenuto diffamatori su di un profilo Facebook rende lo stesso accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network e, anche per le notizie riservate agli «amici», ad una cerchia ampia di soggetti. Inoltre, anche solo condividere un simile messaggio sul proprio profilo integra il dolo prescritto dall’art. 595 c.p.

I post offensivi sui social integrano il reato di diffamazione aggravata

Oggi è indubbio che offendere una persona scrivendo un “post” sulla sua bacheca di Facebook o in altri social network integra il reato di diffamazione, così come è oramai pacifico che la commissione del fatto sarà aggravata dall’uso del social network che deve essere inteso rientrante nel concetto di “altri mezzi di pubblicità” (Cass. Pen. Sez. V N. 4873/2017 “La diffamazione su Facebook è aggravata. L’aggravante però non è quella a mezzo stampa, ma attraverso altri mezzi di pubblicità (e quindi meno grave).)

L’escamotage nel non indicare i nomi.

Questo trucchetto da molti ritenuto sufficiente per non commettere il reato, in realtà non esime dalla penale responsabilità. Infatti la cassazione ha più volte ritenuto che il reato di diffamazione si commette anche quando non vengono esplicitati i nomi a cui si riferiscono le affermazione lesive dell’onore in quanto è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa, sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa. Pertanto offendere una persona su Facebook senza nominarla ma indicando particolari che possano comunque renderla identificabile costituisce reato di diffamazione aggravata.

In conclusione.

la condotta di postare un commento offensivo o lesivo della dignità altrui sulla bacheca Facebook, che sia propria o altrui, integra il reato di diffamazione aggravata per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone apprezzabile per composizione numerica.

Pertanto posso solo consigliarvi di prestare molta attenzione quando scrivete i vari post. Considerata la facilità con la quale ci si sente liberi di dire qualsiasi cosa anche violando la sfera personale degli altri, immaginate sempre non di scrivere su una tastiera fredda ed impersonale, ma pensate a questo: Se XXXX fosse qui davanti a me, gli direi le stesse cose con lo stesso tono?

Per qualsiasi ulteriore informazione o domanda sull’argomento potete contattare in forma privata l’Avv. Daniele Ingarrica mediante il form presente nella pagina contatti . Per lasciare invece un commento visibile a tutti sul blog andare in fondo alla pagina.

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