Riforma esame avvocato

Questo esame di avvocato non finisce mai di stupirci! Se è vero che è stato inserito all’interno del decreto mille proroghe (d.l. 91/2018) la posticipazione dell’entrata in vigore della nuova formula dell’esame di avvocato, è pur vero che questo è ancora al vaglio della Camera ed ancora non è stato approvato in via definitiva (Aggiornamento del 22/o9/2018 oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto mille proroghe. Segui il Link). Inoltre ai più è sfuggito un piccolo particolare. Una cosa sono le modalità di svolgimento dell’esame di avvocato, altra cosa sono invece le regole per l’accesso all’esame. Sarà una dimenticanza, una svista oppure una volontà, ma ciò comporta l’obbligatorietà dei corsi di 18 mesi per tutti i futuri iscritti all’albo. (Ho già parlato del corso obbligatorio in questo articolo Praticanti avvocati – Nuove regole per l’accesso all’esame – corso obbligatorioAndiamo per gradi. 

La norma in origine.

La legge 247/2012 (entrata in vigore il 02/02/2013) intitolata “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” aveva introdotto, tra le varie cose, anche delle differenti modalità di svolgimento dell’esame (senza i codici annotati ) ed aveva introdotto un corso obbligatorio di 18 mesi per i nuovi praticanti. Il tutto con un periodo di vacatio di 2 anni.  Gli articoli che riguardano le modifiche relative all’esame di avvocato ed al suo accesso  sono gli artt. 43; 46; 48 e 49. (Scarica qui gli articoli di riferimento della legge 247/12).

 Il testo approvato nel dicembre del 2012 ed entrato in vigore nel febbraio 2013 prevedeva con:

  • l’art. 43 l’introduzione del corso obbligatorio di 18 mesi per poter accedere sostenere l’esame di avvocato;
  • l’art. 46 l’eliminazione della possibilità di utilizzare i codici annotati;
  • l’art. 48 un periodo di 2 anni prima dell’entrata in vigore delle norme riguardanti l’accesso all’esame di avvocato con le seguenti parole: “Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”;
  • l’art. 49 un periodo di 2 anni prima dell’entrata in vigore delle norme riguardanti lo svolgimento dell’esame di avvocato con le seguenti parole: “Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.”

Evoluzione normativa e situazione attuale.

Per quanto riguarda l’evoluzione normativa e la situazione attuale è meglio scindere i due aspetti.

Per quanto riguarda l’uso dei codici annotati.

Prima dello scadere dei primi due anni dall’entrata in vigore della norma e successivamente prima delle altre scadenze, ci sono state delle proroghe che hanno portato fino al 2017 la possibilità di utilizzare i codici annotati. In teoria da quest’anno non si potevano più utilizzare le note giurisprudenziali. Grazie all’intervento di alcune associazioni di categoria, è oggi all’esame delle commissioni della Camera una modifica che consentirebbe per i prossimi due anni di utilizzare i codici annotati.

In particolare nell’approvazione da parte del Senato del decreto mille proroghe D.L. 91/2018 è stata introdotta la modifica dell’art. 49 introducendo al posto del numero 5 (era inizialmente 2 poi diventato 5 con altre modifiche) il numero 7. Avendo quindi il Senato apportato delle modifiche al testo, lo stesso è tornato alla Camera per la successiva approvazione. Pertanto, qualora la modifica dovesse essere approvata definitivamente anche dalla Camera (segui i lavori della camera cliccando qui), fino al 2019 l’uso dei codici annotati dovrebbe essere garantito.

Per quanto riguarda l’accesso all’esame di avvocato.

Tutti si sono sempre concentrati sulla modifica dell’art. 49 per permettere ai candidati di poter utilizzare i codici annotati, ma nessuno ha mai pensato a modificare anche l’accesso all’esame di avvocato. Paradossalmente anche gli anni scorsi per poter accedere all’esame di avvocato sarebbe stato necessario effettuare i corsi obbligatori di 18 mesi ma mancava il regolamento attuativo. Fino all’anno scorso il Ministero ancora non aveva emanato alcun regolamento attuativo così come previsto dallo stesso articolo 43, ma in data 9 febbraio 2018 è stato pubblicato il decreto n. 17 contenente appunto il previsto regolamento (scarica il Decreto Ministero della Giustizia n. 17/2018).

Pertanto, non essendoci stata alcuna proroga dell’art. 48, ma solo per quanto riguarda l’art. 49, per tutti i praticanti che si iscriveranno al proprio albo, a partire da fine settembre 2018 dovranno necessariamente iscriversi al corso obbligatorio di 18 mesi.

Considerazioni.

Non vedo il motivo per il quale la modifica apportata dal Senato non debba passare alla Camera. Quindi con una certezza molto vicina al 100% (la certezza assoluta abbiamo imparato che non esiste) il prossimo esame di avvocato sarà con l’utilizzo dei codici annotati. Per quanto riguarda invece le nuove leve sono rammaricato dal fatto che, di questa parte della riforma decisamente invalidante per i futuri praticanti, quasi nessuno ne parli. Forse sarà perché i futuri praticanti ancora non la conoscono o perché ancora non hanno gli strumenti per poter alzare la propria voce. Anche per loro le associazioni dovrebbero impegnarsi, così come hanno fatto per i codici annotati.

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