La direttiva Europea sul diritto d’autore e copyright- E’ veramente così scandalosa?

Direttiva europea sul diritto d'autore

Il parlamento Europeo in seduta plenaria ha approvato la direttiva europea sul diritto d’autore e copyright. E’ stata detta qualsiasi cosa in merito pertanto proverò a fare un pochino di chiarezza su alcuni aspetti che sono stati ritenuti importanti dai mass media. Per fare questo però è necessario, prima di entrare nel merito, chiarire il concetto di direttiva europea ed il suo iter legislativo. (Scarica il testo della Direttiva Europea approvato con gli emendamenti). Nel prossimo articolo analizzeremo insieme gli articoli 11 e 13 che hanno sollevato un gran scalpore. (Leggi l’articolo).

Che cos’è una direttiva europea e la sua procedura di approvazione.

Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell’UE devono realizzare. La direttiva stabilisce il traguardo che ogni Stato Membro deve raggiungere ma spetta ai singoli paesi definire, attraverso disposizioni nazionali, come tali obiettivi vadano conseguiti. La procedura per la sua approvazione è semplice. La Commissione presenta una proposta al Parlamento Europeo o al Consiglio Europeo. Il primo che riceve l’atto lo esamina, lo discute e lo approva. A questo punto il testo approvato passa al secondo organo, il quale seguirà lo stesso iter. In caso di accordo sul testo normativo, questo verrà votato ed adottato; in caso contrario si aprirà un tavolo per trovare un accordo sulle modifiche da effettuare. (Per maggiori informazioni cliccare qui.)

Nel caso della direttiva europea sul diritto d’autore, in data 12 settembre 2018 il Parlamento Europeo ha approvato il testo con molte modifiche (emendamenti) rispetto alla proposta iniziale della Commissione. Ora il testo approvato dovrà essere vagliato dal Consiglio Europeo il quale potrà approvarlo tout court oppure effettuare anch’esso degli emendamenti. (Per maggiori informazioni in merito alla proceduta cliccare qui) C’è chi sostiene che la votazione del Consiglio Europeo non avverrà prima di un anno. Successivamente all’approvazione definitiva della Direttiva, seguirà tutto l’iter dei singoli Stati per adeguare la propria normativa interna alla Direttiva. Questo passaggio non è semplice né veloce.

La struttura della Direttiva.

E’ importante conoscere come è strutturata una direttiva. Infatti la stessa non si compone solo del testo normativo, ha anche una relazione e cosa più importante i “considerando”.

  • La relazione: consiste nelle motivazioni socio-politiche che hanno spinto gli organi Comunitari alla redazione dell’atto normativo.
  • I considerando: sono una parte dell’atto che si colloca tra la relazione e l’atto normativo in senso stretto. Questi motivano in modo chiaro e conciso le norme essenziali contenute nel documento. Non contengono enunciati di carattere normativo e non è ovviamente necessario giustificare singolarmente ciascuna norma.
  • Il testo normativo: questo è composto dagli articoli a loro volta suddivisi in capi e titoli.

Pertanto non si può leggere solo il testo normativo vero e proprio. Per una buona comprensione dell’atto nel suo insieme è necessario leggere anche i vari considerando.

La direttiva “Il diritto d’autore nel mercato unico digitale”. I principi ispiratori.

La direttiva sul diritto di autore con numero P8_TA-PROV(2018)0337, detta impropriamente Direttiva sul copyright, mira a tutelare il diritto d’autore alla luce delle nuove tecnologie digitali che hanno trasformato il modo in cui le opere ed altro materiale vengono create, prodotte, distribuite e sfruttate. In particolar modo, le nuove tecnologie hanno creato nuovi modelli di business (a mezzo internet), dando ingenti guadagni a piattaforme che utilizzano la pubblicità sui contenuti senza corrispondere nulla di quei guadagni agli autori dell’opera. 

La direttiva, che si compone di 24 articoli a cui si devono aggiungere gli emendamenti relativi ad articoli aggiunti (bis, ter, quater ecc.) e di una 50ina di considerando, mira a tutelare principalmente 3 settori:

  • la conservazione del patrimonio culturale dei singoli Stati membri;
  • il buon funzionamento del mercato relativamente ai diritti d’autore;
  • l’utilizzo di opere per fini didattici e di ricerca.

Il primo punto riguarda più che altro gli istituti di tutela del patrimonio culturale che non destano particolare preoccupazione e soprattutto nessuno ha dato risalto a questo aspetto.

Per quanto riguarda il terzo punto, nell’atto si parla di eccezioni rispetto alla normativa di default (che consisterebbe nel riconoscere agli autori un equo compenso per l’utilizzo della propria opera.) qualora si tratti di fini didattici o di ricerca. 

Il secondo punto è quello che ha destato maggior scompiglio. Si è parlato di censura, di filtraggio preventivo sull’upload dei contenuti, di tassa sui link, di bavaglio all’informazione. Sono stati numerosi i colossi del web che avevano manifestato il proprio disappunto avverso questa Direttiva prima che venisse approvata con le modifiche dal Parlamento Europeo. Per esempio Wikipedia aveva oscurato il proprio sito per un giorno (clicca qui per leggere il comunicato). 

Considerazioni.

Come vedremo meglio nel prossimo articolo relativo all’analisi degli articoli 11 e 13 della direttiva, tutta questa paura e tutte queste critiche non hanno ragione di esistere. Certo sicuramente ci sarà un cambiamento ma perché, oggi come oggi, le grandi piattaforme devono guadagnare ingenti somme per mezzo della pubblicità a discapito di coloro i quali detengono i diritti d’autore delle opere?

 

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