L’inammissibilità dell’atto di appello penale. Capi, punti e motivazione

Analizziamo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che nel 2016 ha affrontato il problema dell’inammissibilità dell’atto di appello penale. Con la sentenza n. 8825/2017 (ud. 27/10/2016) la Suprema Corte ha affrontato varie questioni e tra queste, l’importanza dell’art. 581 c.p.p. in relazione anche alla riforma Orlando che era in procinto di essere approvata in via definitiva (Scarica il testo integrale della Sentenza SS.UU. 8825/2017). Ho già parlato della Riforma Orlando relativamente al combinato disposto ex art. 581 c.p.p. e art. 546 c.p.p. (link: Il nuovo (ma non troppo) atto di appello penale). Oggi porrò l’accento sull’analisi del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, sui capi, i punti e le motivazioni dell’atto di appello penale.  

Principio di diritto.

L’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

Analisi del principio di diritto e della sentenza n. 8825/2017.

La questione sollevata alle Sezioni Unite è stata la seguente: “Se, e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l’inammissibilità dell’impugnazione”. La Suprema Corte con il principio di diritto sopra esposto, accomuna, riguardo all’inammissibilità, l’atto di appello al ricorso per cassazione. Questo solo perché l’inammissibilità è prevista dall’art. 591 c.p.p. in riferimento all’art. 581 c.p.p. e tali disposizioni si collocano all’interno del Titolo I “Disposizioni generali” del libro IX “Impugnazioni” pertanto applicabili sia all’atto di appello che al ricorso per cassazione.

Resta pacifica comunque la distinzione tra atto di appello e ricorso per cassazione. L’appello costituisce una impugnazione a critica libera e attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, ed è un giudizio nel merito. Il ricorso per cassazione invece può essere proposto solo per i motivi di cui all’art. 606 c.p.p. (la c.d. critica vincolata) ed attribuisce alla Corte la cognizione limitatamente ai motivi proposti ed è un giudizio di legittimità. 

L’uso dilatorio dell’atto di appello.

Più volte la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che il contenuto tipico dell’impugnazione è stato rigorosamente definito dal codice di rito che, nel riconoscere alla parte le più ampie possibilità di iniziativa contro le decisioni ritenute erronee, ha inteso al tempo stesso evitare ogni uso strumentale e meramente dilatorio dei rimedi previsti.

L’ordinamento ha cercato di ridurre al minimo l’uso dilatorio dell’atto di appello con la possibile dichiarazione di inammissibilità qualora l’atto non rispetti determinate caratteristiche. Infatti la cognizione del giudice di appello è limitata ai punti della sentenza impugnata a cui si riferiscono i motivi proposti. Con l’atto di appello è necessario indicare i punti della sentenza che si voglio contestare, motivando in modo chiaro e specifico le proprie contestazioni.

La necessaria correlazione dei motivi di appello con la sentenza impugnata si pone (oggi) in coerenza con le modifiche al codice penale effettuate dalla riforma Orlando (alla data di pubblicazione della sentenza, la riforma Orlando ancora non era entrata in vigore, infatti in sentenza si parla di “interpretazione coerente con l’attuale indirizzo di riforma legislativa dal disegno di legge recante Modifiche al codice penale […]” ).

La modifica dell’art. 546 c.p.p.

Con la modifica dell’art. 546 c.p.p. il legislatore impone oggi al giudice di redigere la sentenza secondo una sorta di modello. La stessa infatti dovrà contenere, oltre a quello già precedentemente previsto dallo stesso articolo,

“la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e’ fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

  1. all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
  2. alla punibilita’ e alla determinazione della pena, secondo le modalita’ stabilite dal comma 2 dell’articolo 533, e della misura di sicurezza;
  3. alla responsabilita’ civile derivante dal reato;
  4. all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.”

Questa norma, implicitamente rafforza il parallelismo che sussiste tra la motivazione della sentenza e motivo di impugnazione richiedendo in tale ottica un pari rigore logico-argomentativo. Il collegamento quindi tra gli artt. 581 c.p.p. e 546 c.p.p. oggi è ancora più stretto e conferma che l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, (proposti con riferimento ai singoli punti della decisione), è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto degli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza impgnata con riferimento ai medesimi punti.

Appare quindi evidente e necessario poter conoscere come individuare i capi ed i punti della sentenza. Senza questi non è possibile redigere un atto di appello senza il rischio di incorrere nell’inammissibilità.

Capo, punto e motivazione.

Con il nuovo impianto normativo il giudice nel redigere la sentenza dovrebbe in qualche modo facilitarci il compito nell’individuare i capi ed i punti della sentenza. Ma ricordate sempre che tra l’atto di appello e l’atto sentenza c’è una sostanziale differenza. Se il giudice sbaglia nella redazione e non segue i dettami dell’art. 546 c.p.p. non succede nulla; se sbagliamo noi nell’individuazione dei capi e dei punti ci vedremo dichiarare inammissibile l’atto di appello. Quindi per poter redigere correttamente un atto di appello è necessario saper individuare correttamente, ed in ogni caso, i punti della sentenza che si voglio impugnare relativamente alla posizione del proprio assistito. 

Il capo.

“[…] la nozione di capo di sentenza è riferibile soprattutto alle sentenze plurime, va riferita ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato: si tratta cioè, di un atto giuridico completo, tale da poter costituire anche da solo, separatamente, il contenuto di una sentenza”. Infatti un soggetto con un solo capo di imputazione avrà un unico capo. Il capo assume importanza nel caso di più coimputati o un imputato con più reati. Ogni reato attribuibile ad un soggetto è un capo. Pertanto una sentenza che vede un imputato a cui sono attribuiti tre reati sarà composta da tre capi. Una sentenza che vede due coimputati, entrambi accusati di aver commesso tre reati in concorso, è costituita da sei capi. 

La sentenza delle Sezioni Unite si riferisce alla definizione di capo solo in relazione all’imputato non prendendo in considerazione l’eventuale parte civile costituita. Anche la decisione sulle questioni civili (se si è costituita la parte civile e se l’imputato viene condannato) è un capo della sentenza.

Il punto.

Fino ad oggi il punto riguardava solo questioni di diritto sostanziale. Invece con l’introduzione della lettera e) n.4 che impone al giudice di motivare con riguardo all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali, il punto riguarderà anche questioni processuali. Le Sezioni Unite definiscono il punto: “Il concetto di punto della decisione ha portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione”. Sulla base della definizione della Corte è possibile definire quali punti: la condotta, il nesso causale, l’elemento soggettivo o psicologico, la determinazione della pena, le circostante attenuanti generiche ecc. Ovviamente possono essercene degli altri in funzione dell’iter logico che ha portato il giudice a definire la responsabilità penale per quel determinato capo.

La motivazione.

Ogni punto è sorretto dai motivi. I motivi consistono in un ragionamento o dagli argomenti in fatto o in diritto che portano il giudice a sostenere che c’è il nesso di causalità o l’elemento psicologico richiesto dalla norma del caso di specie. Nella pratica capita molto spesso che un giudice utilizzi più argomenti per arrivare a sostenere l’esistenza di un punto. Non bisogna mai confondere i singoli motivi con il punto. Un motivo non potrà mai costituire un punto. Contestare con il proprio atto di appello non un punto ma un motivo comporta la dichiarazione di inammissibilità.

Inoltre, da non sottovalutare, è necessario tenere presente che il IV comma dell’art. 585 c.p. prevede la possibilità, fino a 15 giorni prima dell’udienza, di depositare e presentare nella cancelleria del giudice dell’impugnazione motivi nuovi. Come abbiamo visto i motivi nuovi possono riguardare solo un punto di un capo. Pertanto se nell’atto di impugnazione non era stato contestato quello specifico punto, non potrò mai presentare nei quindici giorni motivi riguardanti punti di un capo non contestati.

L’inammissibilità dell’atto di appello.

Oltre ai vari casi di inammissibilità previsti dall’art. 591 c.p.p., in relazione a quanto scritto fin ora, in sede di appello la valutazione dell’ammissibilità o meno dell’atto è una valutazione meramente formale e non di contenuto; a differenza di quanto avviene invece in Cassazione che, per l’effetto dell’art. 606 c.p.p., è possibile che venga valutata la manifesta infondatezza del ricorso. L’inammissibilità dell’atto di appello, in base al combinato disposto degli artt. 591 comma 4 c.p.p. e 627 comma 4 c.p.p., può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo. Se non rilevata dal giudice dell’impugnazione. Non può essere sollevata invece nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. 

Verranno dichiarati inammissibili quindi tutti quegli atti di appello fondati su considerazioni generiche e astratte, ovvero su generiche doglianze concernenti l’entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (la c.d. genericità intrinseca), ovvero quando manca la correlazione tra i motivi e le ragioni di fatto o diritto su cui si basa la sentenza impugnata (la c.d. genericità estrinseca) per esempio mediante la riproposizione tout court della propria tesi difensiva presentata mediante memoria in sede di 415 bis c.p.p..

Conclusioni.

L’impugnazione deve in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. L’esigenza di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l’oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. poiché l’appello è un’impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d’appello con i motivi di impugnazione che servono a circoscrivere l’ambito dei poteri del giudice stesso sia ad evitare iniziative meramente dialtorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e alla realizzazione del principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, secondo comma, della Costituzione.

Per qualsiasi ulteriore informazione o domanda sull’argomento potete contattare in forma privata l’Avv. Daniele Ingarrica mediante il form presente nella pagina contatti . Per lasciare invece un commento visibile a tutti sul blog andare in fondo alla pagina.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Un commento su “L’inammissibilità dell’atto di appello penale. Capi, punti e motivazione”