Esame avvocato 2023 – Nuove regole

esame avvocato - 2023 - abilitazione professione forense

Oggi, 28 giugno 2023, il Senato ha approvato il disegno di legge n. 51/2023 contenente tra le varie norme anche la modifica all’esame di avvocato. Originariamente l’esame di abilitazione alla professione forense era composto da due prove. La prima consisteva nella redazione di 3 elaborati (parere di diritto civile, parere di diritto penale e la redazione di un atto a scelta tra civile, penale ed amministrativo). La seconda, era una prova orale. Durante il periodo emergenziale si era passati al cosiddetto doppio orale rafforzato.

Oggi con l’apposizione della fiducia da parte del Senato della Repubblica, il testo già approvato dalla Camera dei Deputati è legge ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . Tale modifica varrà solo ed esclusivamente per l’esame di abilitaizione alla professione forense dell’anno 2023.

Come sarà il nuovo esame di avvocato.

L’articolo 4-quater. del D.l. 51/2023 – (Proroga della disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato)  prevede che l’esame di Stato si articolerà nuovamente in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta

La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di 10 punti di merito.

La prova orale.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti. La prova orale si articola in tre fasi:

  • esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo;
  • discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;
  • dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

L’idoneità.

Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5. Le sottocommissioni d’esame sono composte secondo le modalità di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

Quindi? Si torna a scrivere.

Quindi la prima prova torna scritta ma solo su una materia. L’elaborato sarà un atto nel quale si dovrà dar prova di conoscere sia il diritto sostanziale che processuale. La questione non è da poco non soltanto per la preparazione specifica che si dovrà avere ma, e soprattutto, vi dovrete riabituare a scrivere a mano!!! Infatti non sembra prevista la possibilità di utilizzare dei pc. 

Non mi resta che fare a tutti i futuri avvocati un grandissimo in bocca al lupo!!!!

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