Il deposito degli atti in modalità telematica per i penalisti si amplia sempre di più. In data 18 gennaio 2024, la Procura della Repubblica di Roma, in persona del Procuratore, Dott. Lo Voi, ha emanato una circolare (Prot 196/2024 Prot. Gabr. Circ. 2 – scarica qui la circolare) con la quale ha ricordato a tutti i magistrati e al dirigente del tribunale, che gli avvocati devono, a partire dal 14 gennaio 2024 depositare qualsiasi atto indirizzato alla procura solo ed esclusivamente mediante il Portale dei Servizi Telematici del Mministero della Giustizia (PDP).
I depositi penali telematici.
Il processo di informatizzazione del deposito degli atti in modalità telematica ha messo un altro tassello per la sua implementazione. Di fatto per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari fino al 415 bis c.p.p. non è più ammesso il triplo binario (portale PDP, pec e cartaceo). Infatti, così come ha osservato il Procuratore della Repubblica della capitale, la proroga intervenuta con il decreto del Ministero della Giustizia di dicembre 2023 non riguarda gli avvocati, ma solo per i soggetti “abilitati interni”.
Questo genera problemi non di poco conto in quanto nell’elenco degli atti depositabili, non sono presenti tutte le ipotesi possibili (anche perché sarebbe difficile farlo). Per esempio manca la possibilità di depositare una integrazione di querela. Certo è possibile utilizzare il deposito generico della “Memorie difensive (artt. 121, 367 cpp)” ma certo l’aver indicato ben 96 possibili atti, senza la possibilità di una ipotesi di deposito c.d. non codificato che consente di depositare qualsiasi altro atto non presente nell’elenco sarebbe stato opportuno. Proprio per il deposito di una integrazione di querela, evidenzio come molti collegni depositino telematicamente l’atto come nuova querela.
Il testo della circolare.
In data 14 gennaio, a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale nr. 217 del 23 dicembre 2023 in data 30 dicembre 2023, è entrato in vigore l’art. 111 bis c.p.p. che prevede come, nelle Procure della Repubblica presso il Tribunale, ” in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.
Pertanto, non essendo prevista per gli Avvocati alcuna deroga (che invece è stata introdotta dall’art. 3, comma 7, per il deposito da parte di soggetti abilitati interni) deve ritenersi che i difensori non possano che depositare validamente atti, documenti, richieste, memorie nel corso delle indagini preliminari – ad eccezione dei procedimenti in materia di prevenzione e per quelli in materia di esecuzione secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 3 del decreto ministeriale citato- se non attraverso il portale deposito atti penali predisposto dal Ministero della giustizia e già in uso.
Conseguentemente non appare più possibile il deposito né cartaceo presso l’ufficio deposito atti di questa Procura né attraverso la posta elettronica certificata ( ed in caso dell’utilizzo di pec la ricevuta di avvenuta ricezione non equivale più ad inserimento dell’atto nel fascicolo del pubblico ministero) ma solo ed esclusivamente su Pdp, portale deposito atti penali, (a tal proposito si consiglia, per evitare problemi tecnici di non depositare corposi allegati e di depositare solo successivamente presso le segreteria del Pm assegnatario del procedimento pen drive o cd).