La legge 3/2019 (Scarica il Testo della L. 3/2019), oltre a modificare molti aspetti del codice penale, ha introdotto una nuova disciplina in merito alla prescrizione. La prescrizione del reato – istituto disciplinato dal codice penale (art. 157 e seguenti) – è una causa di estinzione del reato e consiste nella rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato. Nel nostro ordinamento, a partire dalla legge n. 251 del 2005 (Legge ex-Cirelli), per calcolare il tempo necessario a prescrivere un reato si fa riferimento alla pena massima prevista per il reato stesso, con due limiti: nel caso di delitto, il tempo non può mai essere inferiore ai 6 anni; nel caso di contravvenzione, non può mai essere inferiore a 4 anni.
La normativa vigente.
La disciplina della prescrizione del reato attualmente in vigore deriva dall’approvazione della legge n. 251 del 2005 (c.d. Legge ex-Cirielli), in XIV legislatura, e dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), nella scorsa legislatura.
In particolare, la c.d. legge ex-Cirielli ha riscritto l’articolo 157 del codice penale, relativo al tempo necessario a prescrivere, sostituendo il criterio precedente – delle classi di reato individuate per fasce di pena – con il criterio che equipara il tempo necessario a prescrivere al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato. Precisando che comunque, in caso di delitto, il tempo necessario a prescrivere non può essere inferiore a 6 anni mentre in caso di contravvenzione non può essere inferiore a 4 anni.
La legge n. 103 del 2017 ha inserito un ulteriore comma stabilendo che, per una serie di delitti in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del 18° anno di età della vittima, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest’ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.
Le statistiche sull’applicazione della prescrizione.
Il quadro normativo delineato dagli articoli 157 e seguenti del codice penale ha prodotto nel nostro ordinamento – stando alle statistiche ad oggi disponibili, che non tengono ancora conto degli effetti della c.d. Riforma Orlando – un elevato numero di procedimenti penali che si concludono con la dichiarazione di avvenuta prescrizione del reato. Le ultime statistiche sono aggiornate al 2016 (Fonte Camera dei Deputati).
Il nuovo testo normativo così come integrato dalla L. 3/2019.
Il comma 1, lettere d), e) ed f) della Legge 3/2019 introduce due principali novità:
- individua nel giorno di cessazione della continuazione il termine di decorrenza della prescrizione in caso di reato continuato. (si tratta di un ritorno alla disciplina anteriore alla legge ex Cirielli del 2005);
- sospende il corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.
I nuovi articoli pertanto saranno i seguenti (in neretto le nuove disposizioni):
Art. 158. (Decorrenza del termine della prescrizione).
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e’ cessata l’attivita’ del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui e’ cessata la permanenza o la continuazione.
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si e’ verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di eta’ della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.
Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione).
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare e’ imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
- 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorita’ competente la accoglie;
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
- 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non puo’ essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta’ previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
- 3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale;
- 3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorita’ richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
Il corso della prescrizione rimane altresi’ sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivita’ della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilita’ del decreto di condanna
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e’ cessata la causa della sospensione. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non puo’ superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice.
Applicazione della nuova disciplina della prescrizione.
L’applicazione della norma, secondo quanto disposto dal 2^ comma della stessa Legge n. 3/2019, decorre dal 1 gennaio 2020. Vorrei però affrontare un aspetto di cui si parla molto poco. Ovvero l’applicazione in concreto. Forse perché è palese o forse perché nessuno ancora si è mai posto il problema applicativo.
Cominciamo con definire che l’istituto della prescrizione è disciplinato da norme di natura sostanziale. Così è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 143 del 2014), si tratta di un istituto di natura sostanziale (cfr. sentenze n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006), la cui ratio si collega sia all’interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l’allarme della coscienza comune (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999), sia al “diritto all’oblio” dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela (sentenza n. 23 del 2013).
L’art. 2, comma 4, c.p., prevede che: “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna”. Tale previsione si traduce nel principio del favor rei. Pertanto la vecchia disciplina della prescrizione (essendo sicuramente più favorevole) si applicherà non soltanto nei confronti di coloro che hanno ricevuto una condanna in primo grado prima del 31 dicembre 2019, ma anche nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il fatto prima di quella data.
Questo significa che di fatto ed in concreto le prime applicazioni della sospensione della prescrizione si avrà non prima di diversi mesi (per quanto riguarda i decreti penali di condanna) o di alcuni anni (in caso di processi ordinari).
Aggiornamenti al 30 gennaio 2020.
Fermo restando che la norma è entrata in vigore, ad oggi ancora si discute molto sulla sua permanenza all’interno dell’ordinamento. Da un lato gli avvocati che si oppongono e contestano la riforma (sostenendo che è contraria ai principi costituzionali quali il principio del fine educativo della pena e della ragionevole durata del processo); dall’altra l’ANM che se prima era favorevole, successivamente e dopo le affermazioni del Ministro Bonafede sono diventati contrari.
Dall’intervista resa al quotidiano La Repubblica, il segretario dell’ANM Dott. Caputo ha manifestato il suo dissenso alla riforma nel momento in cui si è paventata l’ipotesi di azioni disciplinari nei confronti dei magistrati che non rispetteranno i tempi fissati per la conclusione del processo: “[…] ma siamo contrari all’idea di prevedere dei tempi predeterminati, delle scadenze fisse per il processo, soprattutto legando lo sforamento dei tempi ad azioni disciplinari contro i magistrati perché questo non risponde alla realtà dei fatti”.
Sono diversi gli emendamenti presentati per la modifica (o meglio la cancellazione) della riforma sulla prescrizione. Da ultimo il 28 gennaio 2020 la camera doveva votare sull’approvazione della legge che avrebbe abrogato la nuova prescrizione. “La Camera dei deputati ha rimandato in commissione Giustizia della proposta di legge presentata dal berlusconiano Enrico Costa. Una norma agitata da settimana come una spada di Damocle sulla tenuta del governo e che essenzialmente prevede la cancellazione della riforma Bonafede, cioè lo stop della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. “Ci manca un ultimo miglio e un rinvio potrebbe darci la possibilità di percorrerlo. Sarà la cartina di tornasole per vedere se troveremo un accordo”, ha detto Federico Conte, deputato di Leu, chiedendo all’aula di rinviare la proposta ammazza riforma.” (Fonte Il Fatto Quotidiano).
Ad oggi non ci resta che aspettare aspettando le decisioni del legislatore.
Aggiornamenti al 31 gennaio 2020 – Apertura anno giudiziario.
(Fonte Camera Penale di Roma)
Dopo mesi di discussioni e di “battaglie”, sembra che le ragioni e gli argomenti rappresentati degli avvocati penalisti, trovano riscontro anche nell’ambito della magistratura. In occasione dell’apertura dell’anno giudiziario diversi Presidenti delle Corte di Appello hanno fatto proprie le motivazioni di contestazione alla legge 3/2019.
A Roma, il Presidente della Corte di Appello, legge e proietta un post di Facebook del Presidente dell’Ordine Antonino Galletti: “Il processo senza più prescrizione rappresenta una palese violazione delle garanzie processuali poste dalla Costituzione a favore dell’imputato. La definizione in tempi ragionevoli é un diritto di tutti gli imputati ed é il presupposto della funzione rieducativa della pena. Punire un individuo a troppi anni di distanza dal fatto vuol dire ignorare la rilevanza del tempo nella vita di ciascuno di noi”.
Sempre a Roma, l’Ufficio della Procura Generale, quello che rappresenta l’accusa, nella sua relazione scrive che con l’introduzione della riforma sulla prescrizione “non é irragionevole ritenere che i processi che ora si definiscono con la formula di non doversi procedere per prescrizione si risolvano un domani con la formula di non doversi procedere per morte del reo”.
Non sono mancate situazioni simili a Milano (dove in aggiunta c’è stata una protesta contro il Dott. Davigo per le sue ultime dichiarazioni nei confronti degli avvocati), ed in tutta Italia.
A questo punto non resta attendere il Ministro Bonafede. Rendendosi conto della situazione e in attesa di formulare una riforma completa, quantomeno dovrebbe sospendere la Legge 3/2019.