Nuove modifiche del processo penale telematico – Proroga del doppio binario per il deposito atti?

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Tutti gli avvocati che si occupano di diritto penale erano sicuri che vi sarebbe stata la proroga del doppio binario per il deposito atti ma così non è stato. La materia è regolata dal Decreto Ministeriale n. 217/2023 e dal 01 gennaio 2025 la tipologia di atti che obbligatoriamente dovranno essere depositati per il tramite del Portale Depositi Penali (PDP) hanno subito un ampliamento importante. Questo in quanto è stato approvato il Decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27 dicembre 2024, pubblicato il 30 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale, le cui modifiche sono entrate in vigore con decorrenza dal 01 gennaio 2025.

In questi primi giorni di gennaio si percepisce una gran confusione sulle tipologie di atti che possono beneficiare ancora del c.d. “doppio binario” (tramite portale o cartaceo/pec) anche in considerazione dell’utilizzo di alcuni termini non propriamente chiari e, soprattutto, a causa dello stesso Ministero della Giustizia che rilascia comunicati assolutamente fuorvianti[1].

La poca chiarezza del regolamento per il deposito atti

Il regolamento adottato dal Ministero della Giustizia, prima (al comma 1) dispone l’obbligatorietà del deposito di tutti gli atti indirizzati alla Procura della Repubblica ed al Tribunale (con alcune poche eccezioni), per poi, ai commi successivi, apparentemente riaprire alla possibilità di utilizzare il doppio binario fino al 31 dicembre 2025.

Il testo del decreto ai primi due commi recita:

  1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
  2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408,409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

  A ben vedere però il Ministero utilizza termini come “soggetti abilitati interni” e “soggetti abilitati esterni” a cui concede proroghe e termini differenti. Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011 [2] al comma 2 lettera M definisce come:

1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP;

2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati (ovvero, così come poi specificato al punto 3, i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice) e i soggetti abilitati esterni pubblici;

Proroga per il deposito atti penali da parte degli avvocati?

Pertanto, non possono esserci dubbi sul fatto che per noi avvocati non esiste proroga. Purtroppo è da segnalare che dal settembre del 2024 sono cominciate a circolare voci sulla proroga del doppio binario per tutte le categorie di soggetti abilitati e, da ultimo, anche lo stesso Ministero in data 31 dicembre 2024 ha pubblicato un articolo che crea confusione dal titolo Processo penale telematico, rinvio termini deposito atti e dal contenuto ancora più impreciso “Il provvedimento, a firma del ministro della Giustizia Carlo Nordio, introduce una disciplina transitoria che proroga – in successive fasi temporali – il regime del “doppio binario” (analogico e telematico) per il deposito degli atti dei soggetti “interni” ed “esterni” negli uffici giudiziari penali.”

Deposito atti tramite il PPT, depositi ammessi al doppio binario e quelli obbligatoriamente cartacei o tramite pec.

Più che redigere un elenco infinito di atti, riprendendo lo schema del regolamento, si indica un breve schema riepilogativo suddiviso per ufficio:

  • Procura della Repubblica: qualsiasi tipologia di atto, documento, memoria, istanza, richiesta ecc. indipendentemente che si tratti di atti relativi a misure (sia personali che reali) o nel merito deve essere depositato mediante il portale (questo in realtà non è cambiato – Vedi qui);
  • Procura Generale presso la Corte di Appello: è obbligatorio il deposito tramite portale solo per gli atti relativi al procedimento di avocazione
  • Ufficio GIP/GUP e Tribunale Ordinario ad esclusione di atti riguardanti misure cautelari (libro IV c.p.p.) o impugnazioni in materia di sequestro probatorio (per i quali è ammesso il doppio binario) qualsiasi tipologia di atto, documento, memoria, istanza, richiesta ecc. deve essere depositato mediante il portale. Fino al 31/03/2025 beneficiano del doppio binario anche gli atti relativi ai procedimenti speciali del rito abbreviato, direttissimo ed immediato (libro VI titoli I III e IV c.p.p.);

Per i seguenti uffici e per le seguenti tipologie di procedure, invece, è obbligatorio il deposito atti in formato cartaceo o tramite pec:

  • Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni.
  • Tribunale per i minorenni.
  • Tribunale di sorveglianza.
  • Corte di Cassazione.
  • Procura Generale presso la Corte di Cassazione.
  • Procedure in materia di prevenzione.
  • Procedure di esecuzione (fasi del libro X c.p.p.).
  • Procedure relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere (fasi libro XI c.p.p.).

Conclusioni

C’è poco da dire, se non che il processo penale telematico è un arduo progetto, lodevole nella sua ideazione ma portato avanti con tanta superficialità e confusione. Questo genera problemi di non poco conto in quanto bisogna sempre tener presente che il diritto penale si occupa della libertà delle persone e nessun aspetto procedurale può essere trattato con leggerezza e superficialità.

Nota

[1] https://www.gnewsonline.it/processo-penale-telematico-rinvio-termini-deposito-atti/

[2] DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44: Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.

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