GIURISDIZIONE FORENSE – il nuovo ruolo dell’avvocatura

Torno a parlare del ruolo dell’avvocato (vedi articolo su cosa vuol dire essere un grande avvocato) che ritengo debba avere anche un ruolo sociale, nei limiti del possibile ovviamente.

Lo spunto l’ho preso da una ordinanza del Tribunale di Milano del marzo 2016 nella quale appunto viene definita la “giurisdizione forense”. Il caso riguarda  la litigiosità dei genitori e l’interesse del minore, ma ritengo che possa essere utilizzato in tutti i settori ed ambiti del diritto.

L’ordinanza.

Il Tribunale di Milano recita testualmente: “tenuto conto del ruolo dell’avvocato nel processo, e della funzione sociale prevista dal nuovo ordinamento professionale, e considerata anche la “giurisdizione forense” invocata, quanto l’Avvocato stipula un contratto di patrocinio con un genitore, per assisterlo in un procedimento in cui sono coinvolti i figli, di fatto perviene alla conclusione di un contratto ad effetti protettivi verso terzi, ove i terzi sono i figli, secondo un modello negoziale collaudato in settori affini come quello sanitario. Pertanto nella doverosa assistenza del padre o della madre, l’avvocato deve sempre anteporre l’interesse primario del minore e, in virtù di esso, arginare la microconflittualità genitoriale, scoraggiare litigi strumentali al mero scontro moglie-marito, proteggere il bambino dalle conseguenze dannose della lite, in particolare assumendo una posizione comune a difesa del bambino e non assecondando i diverbi fondati su situazioni prive di concreta rilevanza“.

Analisi dell’ordinanza.

Analizzando l’ordinanza appare evidente che in presenza di un minore l’avvocato deve assolutamente prendere le difese di quest’ultimo, anche se le difese sono indirette, evitando quindi che la conflittualità dei genitori possa arrecargli danno. In ambito più generale la microconflittualità, che possa essere tra moglie e marito, tra conviventi o tra vicini di casa ecc. ecc., non porta quasi mai a nulla soprattutto se la litigiosità esasperata dei soggetti è frutto del solo desiderio di creare nuove occasioni di scontro. Infatti una “res letigiosa” inesistente è controproducente per tutti. Per le parti in quanto non si arriva a nessuna definizione che possa ritenersi soddisfacente, per l’avvocato in quanto un cliente comunque insoddisfatto è la peggiore pubblicità che un professionista possa avere.

In conclusione.

Qui si inserisce il concetto di giurisdizione forense che non significa non perorare la causa del proprio assistito, ma semplicemente trovare una via bonaria di risoluzione del problema, di fare da intermediari o proprio da pacieri. Così facendo spesso si trova una soluzione stragiudiziale che mette tutti d’accordo. Questo non significa che la giurisdizione ordinaria debba pretendere dall’Avvocato attività che non lo competono e, soprattutto, non vuol dire che non ci si possa più rivolgere ai tribunali. Ritengo che, nei casi di microconflittualità, adire aule di tribunali, attendere anni prima di una decisione che tanto difficilmente soddisferà le parti, senza neppure un tentativo di risolvere la questione in via bonaria da parte dell’avvocato, sia semplicemente sbagliato (oltre ad essere controproducente per tutti).

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o domanda sull’argomento potete contattare in forma privata l’Avv. Daniele Ingarrica mediante il form presente nella pagina contatti . Per lasciare invece un commento visibile a tutti sul blog andare in fondo alla pagina.

 

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