Il diritto all’oblio è nel nostro ordinamento ancora un qualche cosa di sconosciuto. Infatti non esiste alcun atto normativo che lo regoli. Possiamo trovare un suo primo ingresso nel nostro ordinamento per mezzo del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali di cui abbiamo già parlato qui) che entrerà in vigore a partire dal 25 maggio 2018.
Prima ancora nel 2014 è stata la Corte di Giustizia Europea che ne ha riconosciuto l’esistenza nella sentenza riguardante Google.
Che cos’è il diritto all’oblio.
In generale è il diritto di ciascun soggetto a rimuovere completamente da una determinata banca dati tutto ciò che lo riguarda. Nel 2014 la Corte di Giustizia Europea lo ha desunto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali del’Unione Europea ed ha accolto la domanda di un cittadino spagnolo il quale chiedeva a Google di rimuovere i link che conducevano a notizie relative ad alcune problematiche che lo avevano riguardato molti anni prima ritenendo quelle notizie pregiudizievoli per la propria privacy. La Corte ha stabilito che un motore di ricerca è responsabile del trattamento dei dati personali che appaiono su pagine web anche se pubblicate da terzi.
Conseguentemente Google ha dovuto eliminare da tutti i risultati delle ricerche i link di collegamento agli articoli che con il nome del soggetto portavano alle notizie lesive della privacy. Certo, le notizie non possono essere tolte dai singoli siti da parte di Google, ma quantomeno la ricerca mediante motori ufficiali diventa pressoché impossibile. Per quanto riguarda il web pertanto è possibile definire il diritto all’oblio come il diritto a non restare esposti per un tempo indeterminato alle conseguenze dannose che possono derivare al proprio onore ed alla propria reputazione per fatti commessi in passato o per fatti per i quali si è rimasti coinvolti o comunque per fatti legati in qualche modo al proprio nome.
Come lo si può esercitare.
Grazie alla sentenza sopra citata, oggi il cittadino che mediante una semplice ricerca con il proprio nome si accorge che ci sono dei link che portano a notizie ritenute lesive della privacy, può chiedere al singolo motore di ricerca che vangano cancellati tutti i collegamenti. Google ha predisposto un modulo specifico che si trova qui.
Quindi in realtà non si tratta comunque di una cancellazione dei contenuti, ma semplicemente una cancellazione dell’indicizzazione. Per chiedere la cancellazione dei contenuti è necessario rivolgersi direttamente al webmaster o al titolare della pagina web che ha pubblicato l’articolo.
Per quanto riguarda invece l’esercizio del proprio diritto all’oblio in relazione al Regolamento UE sopra citato, è sufficiente chiedere la cancellazione dei propri dati direttamente a chi i dati sono stati rilasciati al fine di espletare l’attività richiesta.
Nel caso in cui ciò non avvenisse sarà possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria. In Italia seppur non esiste una normativa ad hoc, il diritto all’oblio è stato riconosciuto come una particolare espressione del diritto alla riservatezza e quindi meritevole di tutela (Tribunale ordinario di Roma sentenza n. 23771/2015).
Il diritto all’oblio nel Regolamento UE 679/2016.
L’art. 17 disciplina chiaramente i casi in cui deve essere effettuata la cancellazione su richiesta dell’interessato che il titolare del trattamento deve obbligatoriamente concedere “senza ingiustificato ritardo”. Questa impostazione è indice di una nuova sensibilità nei confronti dell’odierno quadro sociale, testimone della crescente evoluzione in materia.
In ogni caso, l’esercizio di tale diritto non è aprioristicamente incondizionato: al contrario, l’art 17 del nuovo Regolamento enuclea infatti, nell’ottica di un ragionevole bilanciamento dei diritti, una serie di ipotesi in cui il diritto all’oblio cede il passo a principi parimenti meritevoli di tutela. Ne sono esempi, il caso in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione (richiedendo in tal caso un bilanciamento con gli opposti diritto di cronaca e dovere di informazione) o quello in cui, invece, il trattamento costituisce l’adempimento di un obbligo legale.