Diritto ad una corretta informazione. Le fake news

Diritto ad una corretta informazione

Esiste il diritto a ricevere una informazione corretta Oggi è sempre più difficile capire se una notizia (che sia su carta stampata, televisione oppure su internet come blog o testate giornalistiche on-line o altro) che si sta leggendo sia corretta, falsa oppure fin dove sia vera o non corretta. Insomma le fake news stanno diventando un numero sempre maggiore e difficili da scovare.

Come nascono le fake news e cosa sono

Oggi con l’avvento dei social media e dei blog non sono soltanto i giornalisti a fare informazione e per questo è necessario operare una distinzione fondamentale. Il giornalista ha degli obblighi nell’esercizio della sua professione che sono di natura deontologica, normativa o giurisprudenziale. L’autore di blog, o chiunque scriva post, commenti, o articoli di varia natura, non ha alcun parametro da rispettare se non quello della propria dignità morale e/o della propria coscienza. Proprio internet è lo strumento migliore per creare e divulgare fake news. Il motivo per il quale si mettono in giro le fake news è probabilmente perché fanno più scalpore e danno maggiori clic e popolarità a coloro che le condividono.  Da qui si generano le fake news.

Comunque ritengo che il vero problema non siano le fake news che si trovano in rete (alle quali molti danno credito senza un minimo di “filtro”); ma sono quelle che vengono pubblicate da soggetti autorevoli (giornalisti, politici ed altri) che godono di molta credibilità per cercare di ottenere ulteriori consensi a fini politici o economici.

Esiste un diritto a ricevere una corretta informazione?

No, nel nostro ordinamento giuridico non esiste un diritto del cittadino a ricevere una informazione vera e corretta. Ma che cosa si intende per corretta informazione? Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 112 del 1993, il giornalista è tenuto ad assicurare ai cittadini un’informazione:

“qualificata e caratterizzata da obiettività, imparzialità, completezza e correttezza; dal rispetto della dignità umana, dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori nonché dal pluralismo delle fonti cui [i giornalisti] attingono conoscenze e notizie in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni, avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti” 

Qualche cosa nel senso dell’informazione corretta è stata fatta in ambito del Codice del Consumo (Decreto legislativo, 06/09/2005 n° 206, G.U. 08/10/2005) nella regolamentazione del settore pubblicitario dove, all’art. 2, 2^ comma lettera c), si legge che al consumatore è riconosciuto il diritto fondamentale ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità.  Con il termine “informazione” il testo normativo si riferisce a qualsiasi dato su fatti, situazioni ed avvenimenti del mondo reale; mentre con la parola “pubblicità” si intende il mezzo attraverso il quale viene di norma offerta un’informazione.

Purtroppo nulla è stato fatto in ambito di informazione a livello generale di notizie di interesse pubblico. Conseguentemente oggi, forse spinti dalla necessità di creare notizie sempre più  accattivanti ed a causa di lettori sempre più superficiali, anche i giornalisti spesso e volentieri danno notizie che hanno un fondamento di verità ma che vengono impostate in modo tale da fare scalpore. 

Il caso di Torino e la vittima dello Stalking (ottobre 2017)

Arriva ora il momento di farvi capire quello di cui sto parlando con un esempio. In questo caso non ci sono state  fake news, non conosco direttamente la vicenda ma solo dall’analisi di tre articoli, uno testuale e due video della stessa testata giornalistica che si trovano all’interno della stessa pagina web del 06 ottobre 2017 (clicca qui per vedere la pagina qualora la pagina non dovesse essere disponibile, potete mandare un messaggio utilizzando il form qui sotto e sarò lieto di inviarvi il materiale), è possibile comprendere che non siano state fornite informazioni corrette.

Questa mia riflessione non ha nulla a che vedere con una questione personale nei confronti della testata giornalistica; (è stato un puro caso che mi sia capitato l’articolo sotto mano e sono sicuro che se cercassi troverei le stesse osservazioni da fare su tanti altri); soprattutto non voglio sminuire la gravità del reato di stalking.

La notizia di pochi giorni fa riguarda un soggetto imputato per stalking (reato di cui ho parlato già qui – Il reato di Stalking) messo in relazione con la nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie (di cui ho parlato qui – Riparazione del danno quale nuova causa di estinzione del reato)

Qui sotto riporto i due video e l’articolo testuale dove accanto descriverò solo gli aspetti che sono difformi tra i tre pezzi giornalistici.

VIDEO 1

Titolo: Torino, la 24enne vittima di stalking

Fatto:  una ragazza è stata vittima del reato di stalking per più di un anno e non avrà giustizia in quanto il Giudice ha applicato la giustizia riparativa. Con una offerta di 1.500,00 euro lo stalker, un uomo di circa 40 anni e stato di fatto assolto nonostante lei non abbia accettato i soldi

Conclusioni: la giustizia riparativa non dovrebbe applicarsi ai casi di stalking, ora la persona offesa si rivolgerà ad un avvocato per avere giustizia

VIDEO 2

Titolo: Stalker offre 1.500 euro: assolto

Fatto:  riporta che secondo il Giudice 1.500,00 euro vale l’incubo fatto vivere alla propria ex compagna stalkerizzata per due mesi. Questo nonostante che la vittima non abbia accettato la somma che era stata offerta mediante la dazione di un assegno e che il Giudice abbia successivamente ordinato di versare su di un conto corrente della persona offesa

Conclusioni: questa sentenza è una delle prime applicazioni della nuovo sistema della c.d. giustizia riparativa. Riparazione in denaro che però sembra non possa valere per lo stalking, ora il Procuratore Generale impugni la sentenza”

ARTICOLO TESTUALE

Titolo: Stalking: lui le offre 1.500 euro e lei rifiuta, ma il giudice estingue il reato

Fatto:  un operaio di 39 anni aveva cominciato a seguire ripetutamente in auto la persona offesa. La voleva conoscere, voleva scoprire i luoghi che frequentava, gli amici, l’eventuale fidanzato. La ragazza si è accorta ben presto di questi appostamenti e lo ha detto in famiglia. Al terzo pedinamento l’operaio è stato bloccato dal padre e dal fratello, che hanno chiamato i carabinieri. E’ scattato l’arresto con tre giorni di carcere, e poi il processo con rito abbreviato per stalking.

Conclusioni: La vittima a NewsMediaset: “La sofferenza non ha prezzo””Il denaro non guarirà mai le mie angosce e le mie paure“: parla così a NewsMediaset la 24enne torinese stalkerizzata da uno sconosciuto 40enne. “Ho vissuto per più di due mesi – ricorda – con un uomo che mi seguiva giorno e notte, anche in presenza del mio fidanzato. Adesso è libero solo per aver firmato un assegno da 1.500 euro che non ho accettato

Analizziamo le parti degli articoli che ho evidenziato:

Il Titolo

Come potete vedere due titoli sono simili ma giuridicamente sono profondamente differenti. Il titolo del video 1 e dell’articolo testuale sono corretti, ovvero il reato si estingue. Il titolo del video 2 non è corretto ed anche generico. Infatti l’imputato non è stato assolto (informazione non corretta), e non ha offerto la somma di € 1.500,00. L’art. 162 ter c.p. 1^ comma infatti prevede che ” […] Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”.

Per offerta reale si intende non una promessa generica di risarcimento ma un qualche cosa di più concreto. Il Giudice in questo caso, dopo che l’imputato aveva consegnato alla persona offesa un assegno di € 1.500,00, ha preteso che l’imputato  versasse la predetta somma su un conto corrente intestato alla vittima.

Il Fatto raccontato

Nell’articolo video 2 si parla di sofferenze e persecuzioni poste in essere da un ex compagno in un caso per due mesi; nel  video 1 addirittura per un arco temporale superiore ad un anno. in entrambi i video si parla di un ex compagno. Nell’articolo testuale si dice che la ragazza, accortasi di un soggetto (uno sconosciuto) che la seguiva, ha riferito la questione ai propri genitori i quali hanno avvertito i carabinieri. Al terzo pedinamento è scattato l’arresto ed il tutto sarebbe durato 2 mesi. Quindi non ci sarebbe stata alcuna eccessiva sofferenza e neanche una persecuzione visto il breve periodo in cui si è svolta la vicenda e le poche occasioni (al terzo pedinamento).

Nel video 1 si riporta nuovamente che lo stalker è stato assolto nonostante la vittima non abbia accettato la somma di € 1.500,00. Notizia questa non corretta.

Le Conclusioni dell’articolo

Nell’articolo testuale si riportano delle affermazioni che sarebbero state dette dalla persona offesa pertanto non si possono certo giudicare. Nel video 1 si riporta la volontà della persona offesa di rivolgersi ad un avvocato per avere giustizia. Nel video 2 si parla dell’ipotesi che sia stata applicata male la legge e che il Procuratore Generale debba impugnare la sentenza.

Cosa dice la legge? Questa prevede che i reati perseguibili a querela di parte, esclusi quelli per i quali la querela dopo essere stata proposta non è più rimettibile, possono essere dichiarati estinti mediante una condotta riparatoria. La norma, giusta o sbagliata che sia, non può che essere applicata dal Giudice. Sulla possibile impugnazione da parte del Procuratore Generale, nutro serie perplessità ritenendo che non abbia gli strumenti per proporre una impugnazione.

Il caso di Padova e la bambina di 9 anni (novembre 2017)

In questi ultimi giBambina di 9 anni data in sposa ad un 35enne ed abusata fino a mandarla in ospedaleorni è apparsa questa notizia sui quotidiani locali (Padova Today ed altri) e nazionali (Gazzettino, Il Giornale, Il Messaggero, Il Fatto Quotidiano, Today ed altri) nonché al telegiornale. Leggendo l’articolo chiunque rabbrividirebbe per la crudeltà della vicenda; questa riguardava una bambina di 9 anni data in sposa ad un 35enne il quale ha abusato di lei fino a mandarla in ospedale. Purtroppo anche questa notizia si è rivelata falsa. Lo ha rivelato  Il Fatto Quotidiano il quale scusandosi per l’accaduto ha chiarito la vicenda.

I carabinieri di Padova (che secondo quanto riportato dal Messaggero avrebbero “fermato l’orco”) smentiscono non solo di essersi occupati del caso, ma anche l’esistenza stessa della vicenda.

A rendere ancora più grave la vicenda della fake news, è il fatto che alcune testate giornalistiche avevano colorito la vicenda descrivendo vari aspetti totalmente inventati. Come per esempio abusi inesistenti, particolari sulle lesioni e che l’ospedale si era preso cura della bambina affidando degli psicologi. 

Conclusioni

Ovviamente qui scrivo impressioni personali senza voler giudicare il lavoro dei giornalisti anche perchè, ripeto, non conosco la verità dei fatti e quindi mi soffermo solo alle sensazioni che, da comune lettore, ho avuto leggendo le tre versioni dello stesso argomento; il tutto in relazione sempre al concetto del diritto del lettore ad avere una versione corretta dell’informazione.

Leggendo i tre articoli non si riesce a comprendere dove sia la verità (anche se non si può certo parlare di fake news), non potendo coesistere le tre versioni, ma quale delle tre è quella corretta? Ritengo che entrambi i video (a prescindere dal dato fattuale corretto o meno) abbiano cercato di far maggior leva sull’indignazione generale che in questo periodo si sta diffondendo nella società; in particolar modo su reati contro la donna ed hanno anche errato le definizioni giuridiche scambiando il concetto di estinzione del reato con quello dell’assoluzione dell’imputato.

Il punto

non è cercare di far leva su alcuni aspetti sociali per ottenere maggiori consensi, ma è dare le informazioni in modo non corretto. Informazioni che in realtà dovrebbero essere oggettive, come tali immutabili e non dovrebbero essere suscettibili di valutazioni. Per esempio, lo stalker è stato o non è stato il suo ex compagno? Il pedinamento è stato occasionale  (2, 3, 4, 5, o 6 volte) e si è verificato nell’arco temporale di due mesi; oppure è stato effettuato innumerevoli volte e perpetrato per oltre un anno? Il reato si è estinto oppure l’imputato è stato assolto? C’è stata solo l’offerta di denaro oppure anche la dazione della stessa? Questi dati non possono essere variabili.

Anche perché poi sembra che la colpa di tutto ricada su di un errore del giudice che ha applicato una normativa che non doveva applicare e che ha ritenuto le sofferenze di una donna non meritevoli di un risarcimento adeguato. Nessuno ha provato a pensare che il giudice ha avuto ragione. Se il risarcimento concesso è stato di così lieve entità, evidentemente anche il danno subito è stato assai modesto. 

Aggiornamento del 09/10/2017

sembrerebbe che a seguito della predetta questione, l’ufficio legislativo del ministero della Giustizia, su indicazione dello stesso ministro Andrea Orlando, abbia depositato un parere favorevole all’emendamento che escluderebbe l’estinzione del reato di stalking in seguito a condotte riparatorie.)

Aggiornamento del 06/12/2017

mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017) è entrata in vigore oggi la Legge n. 172/2017 recante oltre alle disposizioni urgenti in materia finanziaria, anche la modifica alla disciplina del reato per condotte riparatorie. Questa esclude la possibilità di estinguere il reato di stalking mediante condotte riparatorie.

Ovviamente questo è un discorso che vale per tutti, per chi scrive su internet, per chi posta sui social media, per chi scrive sui blog. A maggior ragione dovrebbe essere un dogma imprescindibile per un giornalista, il quale ha tutto il diritto di commentare, di esercitare il proprio diritto di critica e di espressione, ma si dovrebbe partire sempre da un dato fattuale non travisato. Solo così al lettore potrà essere riconosciuto un diritto ad una corretta informazione che purtroppo ad oggi ancora non esiste.

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o domanda sull’argomento potete contattare in forma privata l’Avv. Daniele Ingarrica mediante il form presente nella pagina contatti . Per lasciare invece un commento visibile a tutti sul blog andare in fondo alla pagina.

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