Brevi estratti di cronaca di eventi di interesse

I brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico, rientrano nel diritto di cronaca? Cosa sono veramente e come sono regolamentati?

La normativa esistente (comunitaria e nazionale) purtroppo non aiuta, in quanto confusionaria e di difficile interpretazione. Ho già parlato dei tre minuti di diritto di cronaca (per leggere l’articolo clicca qui); per questo proviamo ad approfondire ed a far chiarezza partendo da alcuni spunti di riflessione che ci vengono forniti dall’assetto normativo.

Brevi estratti di cronaca, cosa sono?

Il concetto di brevi estratti di cronaca di eventi di interesse pubblico è di derivazione comunitaria.

La Direttiva 2007/65/CE, oggi sostituita dalla Direttiva 2010/13/UE (scaricabile qui Direttiva 2010-13-UE.pdfprevede all’art. 14.1 che: “Ciascuno Stato membro può adottare misure […] volte ad assicurare che le emittenti […] non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società […]”. Al successivo art. 15.1 prevede che “Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, […]”. La durata di questi brevi estratti di cronaca è presente nell’art. 55 dei considerando della Direttiva 2010/13/UE. Questa è indicata in 90 secondi che però può essere modificabile dal singolo Stato membro in base alle proprie consuetudini ed usi.

Nel nostro ordinamento il concetto di brevi estratti di cronaca è entrato a far parte della Legge 177/2005 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (consultabile qui) con le modifiche apportate dal D.Lgs 44/2010 che ha dato attuazione alla direttiva europea sopra menzionata, introducendo tra gli altri, anche gli artt. 32 bis, ter, quater e quinques.

L’art. 32 bis della Legge 177/2005.

Prevede che tutte le disposizioni presenti nel testo unico non creino pregiudizio ai principi ed alle norme che regolano le disposizioni del testo sui diritti di autore e dei diritti connessi. Per questo motivo i fornitori di servizi di media audiovisivi si devono astenere dal trasmettere del materiale senza il consenso di colui che vanti dei diritti sul materiale. Salvo le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca previste nell’art. 32 quater. 

L’art. 32 quater della Legge 177/2005.

Brevi estratti di cronaca” al 1^ comma prevede che “Con regolamento l’Autorità sono individuate le modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, […]”. Tale norma parla e descrive solo ed esclusivamente i brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico senza dare agli stessi una definizione.

Definizione di eventi di grande interesse pubblico.

A questo ci ha pensato la delibera AGCOM n.667/10/CONS dove all’articolo 1 lettera c)  “Definizioni” ha chiarito cosa si intende per di evento di grande interesse pubblico predisponendo un elenco esemplificativo. In tale elenco sono riportati praticamente solo eventi sportivi se non all’ultimo punto dove vengono indicate “Le singole manifestazioni di carattere culturale ed artistico, quali festival, mostre e concorsi, religioso o di grande interesse pubblico”.

In merito alla regolamentazione dei brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse, si sono succedute anche diverse questioni in merito alla loro durata. Ad oggi con la delibera AGCOM n.  392/12/CONS, in seguito alla sentenza del TAR n. 7844/2010, ha modificato l’art. 3 comma 4 della precedente delibera AGCOM n.667/10/CONS riducendo da 3 minuti a 90 secondi il limite massimo dei brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico.

Modalità di utilizzo dei brevi estratti di cronaca.

Premesso che si tratti di eventi rientranti nell’elenco dell’art. 32 quater Legge 177/2005 l’utilizzazione dei brevi estratti di cronaca comunque non è privo di regole. Per la loro utilizzazione è necessario rispettare gli accorgimenti e le direttiva indicate dalla delibera AGCOM n.667/10/CONS all’art. 4 “Messa a disposizione del materiale audiovisivo”. Tale articolo oltre a prevedere le modalità di acquisizione del materiale audiovisivo ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, prevede anche che venga riconosciuto un compenso al soggetto titolare del diritto di esclusiva dell’evento. Somma che non può comunque superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso.

Il compenso è dovuto in quanto la delibera citata prevede sempre il rispetto della legge sui diritti di autore. Quest’ultima nel combinato disposto degli artt. 45 e ss. e 70 prevede che i riassunti di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica e di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e per fini non commerciali; in caso contrario è necessario corrispondere un compenso per i diritti dell’utilizzo anche parziale dell’opera.

Come potete osservare l’art. 4 della predetta delibera ha parlato di esercizio del diritto di cronaca. Tale concetto è presente anche nell’art. 3 della stessa delibera, ma cosa significa realmente?

Concetto di esercizio del diritto di cronaca in relazione agli estratti di cronaca di eventi di grande interesse.

Il diritto di cronaca è un diritto desumibile dalla nostra Carta Costituzionale all’art. 21 1^ comma dove si legge: “Tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. In modo molto esemplificativo possiamo definirlo come la possibilità di ogni cittadino di pubblicare e descrivere fatti ed avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico.

Questo però non significa che chiunque possa dire o scrivere qualsiasi cosa. I limiti del diritto di cronaca sono desumibili dal diritto penale e questi sono in generale la veridicità dei fatti, l’interesse pubblico e la continenza. Quest’ultimo consiste nella correttezza dell’esposizione dei fatti e che l’informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività.

Il punto però è vedere e comprendere in quale modo è stato utilizzato nel caso specifico il concetto di esercizio del diritto di cronaca e le differenze con il suo omonimo di derivazione costituzionale.

Non bisogna tralasciare il contesto in cui è stato inserita la definizione e pertanto possiamo affermare che:

  • il diritto di cronaca di derivazione costituzionale: è applicabile a tutti i cittadini purché si rispettino i limiti desumibili dal diritto penale;
  • l’esercizio del diritto di cronaca per l’utilizzo di brevi estratti di eventi: tale diritto è riconosciuto solo alle emittenti televisive nazionali e locali (per eventi di interesse locale) come disposto dall’art. 3 della delibera AGCOM n.667/10/CONS. Le emittenti sono soggette ad una particolare procedura di acquisizione del materiale nei confronti del soggetto titolare del diritto di esclusiva. Il titolare del diritto di esclusiva è obbligato a concedere il materiale così come tale concessione è a titolo oneroso.

In conclusione.

Non esiste alcun diritto generale e utilizzabile da chiunque di poter mandare in onda materiale audiovisivo senza il consenso del titolare. Sia che si tratti di 10 secondi come di 90.

L’esercizio del diritto di cronaca è esercitabile solo dai soggetti indicati sopra, per eventi di interesse pubblico i cui diritti di esclusiva sono detenuti da un terzo al fine di non privare il cittadino delle informazioni basi ed essenziali ad un costo ragionevole per l’emittente che esercita il predetto diritto.

Personalmente ritengo che l’Unione Europea non abbia introdotto l’esercizio del diritto di cronaca in modo diffuso, ma abbia semplicemente regolamentato e tutelato il diritto del cittadino ad essere informato degli eventi più importanti. Per esempio, Tizio che non ha alcun abbonamento pay-tv e pertanto non ha la possibilità di vedere alcuna partita di calcio di Champions League, potrà comunque vedere al telegiornale (che ha esercitato il proprio diritto di cronaca dei brevi estratti di eventi di interesse pubblico nei confronti del titolare del diritto di esclusiva) i gol o le azioni più significative della partita per un massimo di 90 secondi.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *