Nuovi reati procedibili a querela di parte

Nuovi reati procedibili a querela - Riforma Orlando

In data 21 marzo 2018 è stato approvato in via definitiva dal Governo il decreto legislativo contenente il novero dei nuovi reati procedibili a querela di parte. Questo atto legislativo si inserisce all’interno della Riforma Orlando così come il D.Lgs 21/2018 che ha introdotto la riserva di codice ed altri articoli nel codice penale (leggi qui). La bozza del decreto legislativo approvato in via definitiva la potete scaricare qui Estratto D.lgs 21 marzo 2018″ 

Aggiornamento del 24/04/2018. è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 36/2018 contenente le modifiche relative alla procedibilità di ufficio G.U. n. 95 del 24-04-2018 Mettendo a confronto l’estratto con il testo definitivamente pubblicato si può notare come sia identico tranne che la previsione dell’art. 638 c.p., presente nell’estratto del D.lgs 21 marzo 2018 e non più inserito nella pubblicazione ufficiale. 

Analisi del decreto legislativo.

Nel comunicato stampa (ed anche nella relazione tecnica), si legge che:

“ Il decreto amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi.

In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale. [… ]  Inoltre, in relazione a reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.”

In realtà il comunicato stampa, così come la relazione al decreto legislativo, è fuorviante. Infatti mentre in linea generale indica tutti i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione per il delitto di violenza privata, nello specifico l’elenco dei reati che vengono modificati sono inferiori. Per esempio non è contemplato l’art. 582 primo comma c.p., dove per le lesioni personali prevede una pena della reclusione nel massimo di tre anni. Pertanto si deve presumere che i nuovi reati procedibili siano solo quelli specificati dal decreto legislativo stesso. 

L’elenco dei nuovi reati procedibili a querela di parte.

Articolo 612 c.p.

L’articolo l del decreto introduce l’estensione della procedibilità a querela nell’ipotesi prevista dall’articolo 612, secondo comma, del codice penale con riferimento al reato di minaccia “grave”. Resta, invece, perseguibile d’ufficio la minaccia commessa in uno dei modi indicati dall’articolo 339 c.p., data l’espressa previsione della legge di delega, che preclude la trasformazione del regime di procedibilità in presenza di tali circostanze aggravanti. 

È poi appena il caso di osservare che la legge di delega prevede un ulteriore ostacolo alla trasformazione del regime di procedibilità, quando la procedibilità d’ufficio segue alla sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale.

Secondo l’espressa definizione normativa (articolo 63 c.p. è ad effetto speciale la circostanza aggravante che comporta un aumento della pena, prevista per l’ipotesi base, in misura superiore ad un terzo. La circostanza aggravante del delitto di minaccia, costituita dalla gravità della minaccia stessa, non opera con effetto speciale; essa è piuttosto una circostanza cd. autonoma, perché la pena comminata risulta essere di specie diversa rispetto a quella dell’ipotesi base. Se per quest’ultima è prevista la pena pecuniaria della multa, per l ‘ipotesi aggravata viceversa la pena è della reclusione fino a un anno e quindi di specie diversa e autonomamente determinata.

Articolo 615 c.p.

L’articolo 2 del decreto rende procedibile a querela il reato di cui al secondo comma dell’articolo 615 del codice penale. La fattispecie riguarda il tema di violazione di domicilio perpetrata dal pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, si introduce o si trattiene nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, senza rispettare le formalità prescritte dalla legge.

Articolo 617 ter c.p.

L’articolo 3 del decreto modifica il regime di procedibilità, rendendolo a querela, del reato di cui all’articolo 617 ter, primo comma, del codice penale. La fattispecie riguarda il tema di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

 Articolo 611 sexies c.p.

L’articolo 4 del decreto rende procedibile a querela il reato di cui all’articolo 611 sexies, primo comma, del codice penale. La fattispecie riguarda il tema di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare .ad altri un danno.

 Articolo 619 c.p.

L’articolo 5 del decreto  introduce il regime di procedibilità a querela per il primo comma dell’articolo 619 del codice penale. La fattispecie riguarda il tema di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. Si tratta di fattispecie che richiama taluni dei fatti previsti dalla prima parte dell’articolo 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) già perseguibili a querela.

Articolo 620 c.p.

L’articolo 6 rende procedibile a querela il reato di rivelazione, senza giusta causa, a colui che non ne sia il destinatario ovvero a persona diversa da quella tra cui è intervenuta la comunicazione o la conversazione, del contenuto di corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, commesso da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni di cui all’articolo 620 del codice penale. La fattispecie richiama in parte la condotta di cui al secondo comma dell’articolo 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) già perseguibile a querela.

 Articolo 638 c.p. (Attenzione : non più presente in Gazzetta ufficiale)

L’articolo 8 estende la procedibilità a querela all’ipotesi di cui all’articolo 638, secondo comma, del codice penale. La fattispecie riguarda il tema di uccisione o danneggiamento di animali altrui, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. L ‘ipotesi aggravata, che allo stato determina la procedibilità d’ufficio, non si sostanzia, a stretto rigore, in una circostanza aggravante ad effetto speciale, perché, a differenza dell’ipotesi del reato non aggravato, non riproduce nel trattamento sanzionatorio il riferimento anche alla pena pecuniaria: risulta così aggravata soltanto la pena della reclusione, scomparendo il riferimento alla multa. Si tratta, allora, di circostanza aggravante cd. autonoma, e quindi non richiamata dalla legge di delega in funzione impeditiva della trasformazione del regime di procedibilità.

 Articolo 640 c.p.

L’articolo 9 del decreto amplia il regime della procedibilità a querela per il reato di truffa aggravata di cui all’articolo 640, terzo comma, del codice penale, a meno che non sussista la circostanza aggravante di cui all’articolo 61, primo comma, c.p., numero 7  (danno patrimoniale di rilevante gravità) , sempre in conformità al criterio di delega di cui all’articolo l, comma 16, lettera ·a), n. l) e n. 3 ), legge n. 1 03/2017. Tenendo anche conto delle osservazioni parlamentari si prevede la conservazione della procedibilità d’ufficio nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale: come per la disposizione di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5, c.p. che, di norma, rappresenta una circostanza ad effetto comune, ma, nel contesto del reato di truffa, assume la veste di circostanza ad effetto speciale in quanto comportante un aumento di pena superiore a un terzo.

Articolo 640  ter c.p.

Parimenti, con riferimento all’articolo 10 del decreto, che ha ad oggetto il delitto di frode informatica, di cui all’articolo 640-ter c.p.. L’intervento normativo restringe il novero delle circostanze aggravanti in grado di far scattare la procedibilità d’ufficio alle sole ipotesi di cui al numero 5 dell’articolo 61, primo comma, c.p., in ragione della particolare pericolosità della condotta incriminata che approfitta di situazioni di minorata difesa, ma limitatamente ali’ aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, sempre in conformità al criterio di delega di cui all’articolo l, comma 16, lettera a), n. 1), legge n. 103/2017, nonché al numero 7 dell’articolo 61, primo comma, c.p., a causa della rilevante gravità del danno patrimoniale cagionato – come prescritto nella legge delega medesima, all’articolo l, comma 16, lettera a), n. 3).

 Articolo 646 c.p.

L’articolo 11 del decreto estende il regime della procedibilità a querela, conformemente ai criteri di delega, anche alle ipotesi aggravate del reato di appropriazione indebita, relative al fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario nonché all’aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità, assumendo chiaramente rilievo in tali ipotesi interessi e relazioni di carattere strettamente personale per le quali la perseguibilità della relativa offesa non può che essere rimessa a una iniziativa del soggetto privato.

 Le altre modifiche in relazione alle circostanze del reato ed alla procedibilità.

 Circostanze aggravanti nei reati contro la persona

L’articolo 7 del decreto, in accoglimento di una delle condizioni formulate dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e di una delle osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, prevede la conservazione della procedibilità d’ufficio per i reati contro la persona oggetto del presente intervento normativo nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (tra cui, la finalità di terrorismo e di eversione di cui all’articolo l decreto-legge n. 625 del 1979, di mafia di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 o di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993)

Circostanze aggravanti nei reati contro il patrimonio

L’articolo 12 del decreto in accoglimento di una delle condizioni formulate dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e di una delle osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica prevede la conservazione della procedibilità d’ufficio per i reati contro il patrimonio oggetto del presente intervento normativo nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (tra cui, la finalità di terrorismo e di eversione di cui all’articolo l decreto-legge n. 625 del 1979, di mafia di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 o di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993)

Regime transitorio.

Viene introdotta con l’art. 13 del decreto una disposizione che regola il regime transitorio. Si stabilisce che, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente schema di decreto, commessi prima della data di entrata: in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorra dalla predetta data, se la persona offesa abbia avuto già in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Pendente il procedimento, il pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, provvedono ad informare la persona offesa, anche, ove necessario, mediante ricerche anagrafiche, della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Se, però, il giudizio pende dinnanzi alla Corte di cassazione, l’informazione alla persona- offesa diviene assai disagevole. Non può, infatti, onerarsi il giudice di legittimità di un simile incombente, a cui non può attenere per la peculiarità del ruolo e della funzione.

È allora ragionevole prevedere che al momento di entrata in vigore del decreto legislativo, ove il giudizio si trovi nel grado di legittimità, la trasformazione del regime di procedibilità non operi. Lo sbarramento all’applicazione delle nuove disposizioni risponde a un’esigenza meritevole di tutela, ossia di evitare che l’intervento legislativo si risolva, di fatto, in una depenalizzazione, non potendosi garantire che la persona offesa venga posta nelle condizioni per decidere consapevolmente circa l’esercizio del diritto di querela.

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