Principio di diritto della Cassazione – Omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza.

Omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza

In caso di sinistro stradale con conseguenze letali (omicidio stradale), qualora il responsabile si trovi in stato di ebbrezza o abbia assunto sostanze stupefacenti risponderà di un unico reato. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 26857/2018 (scarica il testo integrale della Sentenza n. 26857/2018) richiamando la portata del divieto del ne bis in idem che preclude di addebitare all’imputato lo stesso fatto storico più volte. (Per leggere l’analisi del reato cliccare qui)

Il fatto.

La mattina del 15 maggio 2016 l’imputato, conducendo in stato di ebbrezza alcolica una vettura in autostrada a velocità superiore al consentito, senza tenere la distanza di sicurezza, colto da un “colpo di sonno“, ha tamponato la vettura che lo precedeva nello stesso senso di marcia con tre persone a bordo. In conseguenza del violento impatto, l’autovettura tamponata è finita in una scarpata fuori dalla sede stradale. Uno dei passeggeri è morto mentre un altro ha riportato delle gravissime lesioni.

Oltre ai due delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi, entrambi aggravati dall’essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 186, comma 2, lett. b), (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 589 bis, comma 4, e art. 590 bis, comma 4), l’imputato è stato riconosciuto colpevole anche della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. b), essendo risultato  un tasso alcoolemico superiore al consentito.

Il ricorso per Cassazione, oltre ad altri motivi non riguardanti prettamente l’omicidio stradale aggravato, si fonda sulla violazione del reato complesso ex art. 84 c.p., essendo tale il rapporto tra omicidio stradale aggravato ex art. 589 bis, comma 4, c.p. e la guida in stato di ebbrezza alcolica ai sensi del D.Lgs. 285/1992 art. 186 c. 2 lettera B) e comma 2 bis.

La sentenza n 26857/2018.

I Giudici della Suprema Corte hanno già avuto modo di precisare,  a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41 a decorrere dal 25 marzo 2016, che ha introdotto, tra gli altri, l’art. 589 bis c.p., quanto segue:

“In caso di applicazione del nuovo reato di omicidio stradale previsto dall’art. 589 Bis c.p., lo schema del reato complesso potrebbe emerge per l’esplicita qualificazione in termini di circostanze aggravanti dei commi dell’art. 589 bis c.p., successivi al primo quanto per la più evidente (anche se non perfetta) coincidenza tra le ipotesi in questione e quelle previste dal codice della strada”

Occorre, ad avviso del Collegio, dare continuità al condivisibile ragionamento sopra riportato ed affermare che, a seguito della introduzione della legge n. 41 del 2016, ex art. 1, commi 1 e 2 e delle innovative fattispecie autonome dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime, non può più aderirsi alla interpretazione secondo cui si ha concorso di reati e non un reato complesso in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale.

Il principio di diritto espresso dalla Corte.

Può quindi, in relazione al reato di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza, affermarsi il seguente principio di diritto:

“Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone – ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse – dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui all’art. 589 bis c.p., comma 1, e art. 590 bis c.p., comma 1, con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p., comma 1, ed esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati”.

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