Sospensione condizionale della pena

Sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena in questi ultimi anni ha subito delle modifiche normative che hanno notevolmente ristretto il suo campo di applicazione. L’istituto è disciplinato dagli artt. 163 e seguenti del codice penale. L’articolo che è stato oggetto di maggior attenzione da parte del legislatore è stato l’articolo 165 subendo ben 3 modifiche nel corso del 2019.

Che cosa è (in generale) la sospensione condizionale della pena.

È una forma di seconda chance che lo Stato concede al condannato qualora ne sussistano i presupposti. Il soggetto che è destinatario della sospensione condizionale della pena, non deve scontare la pena, né ha altre conseguenze dalla condanna ricevuta.

La funzione è individuata nel perseguimento di esigenze special-preventive e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio volte a sottrarre dal carcere un soggetto quando possa ritenersi un deterrente sufficiente la condanna e la minaccia pendente di una sua futura esecuzione. Sempre in linea generale, qualora un soggetto commetta un ulteriore reato entro 5 anni (per i delitti) oppure entro 2 anni (per le contravvenzioni) il beneficio concesso verrà revocato e con la nuova condanna il soggetto si troverà a scontare sia la prima pena che la seconda pena a meno che la somma delle due pene non sia comunque inferiore ai 2 anni. In questo ultimo caso però la concessione del secondo beneficio è subordinato all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’articolo 165 comma 1 codice penale (risarcimento del danno o eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato).

Gli articoli 163 e seguenti del codice penale stabiliscono i presupposti, i limiti e le condizioni per la sua applicazione.

Sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena, ex. art. 163 codice penale, è applicabile in caso di pronuncia di una sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell’arresto non superiore a due anni.

Tale limite è aumentato a tre anni se il condannato al momento del fatto era minore di anni diciotto e in due anni e sei mesi se il condannato al momento del fatto era di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni ovvero ultrasettantenne. Per l’applicazione del limite di pena fissato al 3° co. dell’articolo 163, l’autore del reato deve aver compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto e non a quello della celebrazione del processo:

In presenza di più episodi criminosi, avvinti dal vincolo della continuazione, ove alcuni di essi siano stati commessi in epoca in cui l’imputato non aveva ancora compiuto i settant’anni di età, non può trovare applicazione il disposto dell’articolo 163 codice penale, comma 3, che presuppone che tutti i fatti siano stati commessi “da chi ha compiuto gli anni settanta”, richiedendo, dunque, che tutti i fatti, e non solo alcuni di essi, siano stati commessi dopo il raggiungimento della predetta età anagrafica” (C., Sez. III, n. 28374/2019).

Il 4^ comma prevede la cosiddetta sospensione condizionale breve. (Introdotta con la riforma del 2004), Questa consiste nella sospensione dell’esecuzione della pena per un solo anno L’aspetto positivo è il fatto che, la concessione della sospensione condizionale della pena non può essere subordinata ad obblighi, nemmeno in caso di reiterazione del beneficio (articolo 165, 3° co.), e consente, ai sensi dell’articolo 179, 5° comma, codice penale,, di ottenere la riabilitazione allo scadere del periodo di prova.

Applicazione congiunta pena detentiva e pecuniaria.

In caso di applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria, la sospensione condizionale della pena può essere disposta su entrambe le pene, purché la pena detentiva e quella pena pecuniaria, (ragguagliate exarticolo 135 codice penale), non superino i limiti di legge, nonché sulla sola pena detentiva, che rispetti i limiti di pena fissati all’articolo 163 codice penale, anche quando il ragguaglio della pena pecuniaria comporti il superamento di tali limiti. 

Ad ogni modo la pena pecuniaria, non può essere di ostacolo alla sospensione della pena detentiva se questa non ha superato i limiti indicati dalla legge. In questo caso, la pena detentiva potrà essere sospesa, in presenza degli ulteriori presupposti, e la pena pecuniaria dovrà, invece, essere eseguita per intero. Inoltre la sospensione condizionale della pena può essere disposta anche quando la pena detentiva sia stata sostituita con una sanzione sostitutiva di cui all’articolo 53, L. 24.11.1981, n. 689.

**** IMPORTANTE ***

La sospensione condizionale della pena non si applica alle pene irrogate dal Giudice di Pace. (Ex. articolo 60, D.Lgs. 28.8.2000, n. 274

Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.

L’articolo 164 c.p. indica immediatamente che il beneficio è applicabile solo nel caso in cui il Giudice, avuto riguardo dei criteri stabiliti dall’art. 133 codice penale, si deve presumere che il colpevole non commetta altri reati (comma 1). Successivamente indica i casi oggettivi e soggettivi  per cui non può essere concessa (comma 2). In particolare:

  • non può essere concessa a coloro che già hanno subito una condanna a pena detentiva per delitto (anche se riabilitati), né al delinquente o contravventore abituale o professionale (1 comma). Questa regola generale ha una eccezione al 4 comma. In quanto è possibile disporre la sospensione condizionale della pena qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente, (anche per delitto), non superi i limiti dell’art. 163 codice penale.;
  • quando al reo deve essere applicata una misura di sicurezza personale. Questo in quanto il beneficio rende inapplicabili l’applicazione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca (comma 3);

E’ bene precisare che l’unificazione delle condanne (4 comma) impone il rinnovo della prognosi di non recidività precedentemente formulata. (Cfr. Cassazione sentenza n.7565/2019)

Obblighi del condannato.

L’articolo 165 del codice penale prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena possa essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni o al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata. Può essere subordinata anche all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato oppure ad attività non retribuita a favore della collettività per un tempo comunque non superiore alla durata della pensa sospesa. Questa ultima ipotesi il condannato deve prestare il consenso o comunque non si deve opporre.

Riparazione pecuniaria.

Una eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è sempre subordinata al pagamento di una somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’art. 322 quater codice penale, qualora l’imputato dovesse essere condannato per i seguenti reati:

  • peculato, articolo 314 codice penale;
  • concussione, articolo 317 codice penale;
  • corruzione per l’esercizio della funzione, 318 codice penale;
  • corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, 319 codice penale;
  • circostanze aggravanti, 319 bis codice penale (in relazione all’articolo 319 codice penale);
  • corruzione in atti giudiziari, 319 ter codice penale;
  • induzione indebita a dare o promettere utilità, 319 quater codice penale;
  • corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, 320 codice penale;
  • pene per il corruttore, articolo 321 codice penale;
  • peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi della Comunità europee e di funzionari delle Commissioni europee e di Stati esteri, articolo 322 bis codice penale;

E’ necessario precisare che la somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria è differente da una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno. Le due ipotesi possono ben concorrere tra di loro.

Percorsi psicologici.

Mentre per i reati che seguono, al fine di poter beneficiare della sospensione condizionale della pena, il condannato dovrà necessariamente partecipare a percorsi psicologici specifici per il recupero del soggetto. Questi sono

  • maltrattamenti contro familiari e conviventi, articolo 572 codice penale;
  • violenza sessuale, articolo 609 bis codice penale;
  • circostanze aggravanti, articolo 609 ter codice penale (riferito all’articolo 609 bis codice penale);
  • atti sessuali con minorenne, articolo 609 quater codice penale;
  • corruzione di minorenne, articolo 609 quinquies codice penale;
  • violenza sessuale di gruppo, articolo 609 octies codice penale;
  • atti persecutori, articolo 612 bis codice penale;
  • lesione personale, articolo 582 codice penale e le relative circostanze aggravanti, articolo 583 codice penale, se aggravati dall’articolo 576, comma 1 numeri 2,5 3 5.1 e dall’articolo 577 comma 1 n.1 e comma 2 codice penale.

In caso di condanna per il reato Ex. articolo 624 bis codice penale, la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

In tutte le ipotesi in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena è subordinato al pagamento di una somma oppure al partecipare ad un percorso psicologico, il giudice deve, in sentenza, stabilire entro quale data il condannato deve adempiere. Nel caso in cui non venga fissata una data, il termine entro il quale il condannato deve adempiere all’obbligo imposto coincide con il passaggio in giudicato della sentenza. (Sentenza Cassazione Penale n. 47649/2019)

Effetti della sospensione.

L’articolo 166 del codice penale, prevede che la sospensione condizionale della pena si estende anche alle pene accessorie. Il giudice, in caso di condanna per i seguenti reati:

  • peculato, articolo 314 codice penale;
  • concussione, articolo 317 codice penale;
  • corruzione per l’esercizio della funzione, 318 codice penale;
  • corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, 319 codice penale;
  • circostanze aggravanti, articolo 319 bis codice penale (in relazione all’articolo 319 codice penale);
  • corruzione in atti giudiziari, articolo 319 ter codice penale;
  • induzione indebita a dare o promettere utilità, articolo 319 quater codice penale;
  • corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, articolo 320 codice penale;
  • pene per il corruttore, articolo 321 codice penale;
  • istigazione alla corruzione, articolo 322 codice penale;
  • peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi della Comunità europee e di funzionari delle Commissioni europee e di Stati esteri, articolo 322 bis codice penale;
  • traffico di influenze illecite, articolo 346 bis codice penale;

il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dall’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Estinzione del reato.

L’art. 167 del codice penale, ultima norma che disciplina l’istituto della sospensione condizionale della pena, stabilisce che se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto

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