Riforma Cartabia – Udienza preliminare – Prima applicazione del principio della ragionevole previsione di condanna dell’imputato.

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La riforma Cartabia ha introdotto, per l’udienza preliminare, il principio della “ragionevole previsione di condanna dell’imputato”. Possiamo apprezzare una delle prime applicazioni del principio con la lettura della sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale di Patti[1]. Con detta sentenza il Giudice, oltre a precisare il perimetro applicativo del principio introdotto dalla riforma, ha ribadito come il legislatore abbia voluto cristallizzare la necessità che la regola di giudizio che governa l’udienza preliminare sia di tipo dinamico e prognostico.

La novità della ragionevole previsione di condanna

Siamo davvero sicuri che il principio espresso dalla riforma Cartabia sia veramente innovativo?

L’art. 1, comma 9, lett. M della legge delega ha eliminato il “vecchio” principio secondo il quale era necessario pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti erano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Tale principio aveva il compito di evitare che alla fase dibattimentale transitassero quei procedimenti destinati all’assoluzione. Negli ultimi decenni si era assistito ad una incessante opera di correzioni, integrazioni ed aggiornamenti tutti orientati ad implementare la capacità di filtro dell’udienza preliminare fino ad arrivare alla nuova formulazione.

Il principio introdotto dalla riforma, non è né nuovo né originale. Infatti una locuzione molto simile, praticamente identica, era stata già fatta propria ed utilizzata dalle Sezioni Unite nel 1995.[2] Nella sentenza è stato affermato che il Giudice dell’udienza preliminare deve disporre il rinvio a giudizio quando gli elementi raccolti forniscono una “concreta prevedibilità di condanna dell’imputato”. Appare di tutta evidenza come tra il concetto espresso dalle SS.UU e il principio della “ragionevole previsione di condanna dell’imputato” di cui alla riforma Cartabia, non vi sia alcuna sostanziale differenza.

Valutazione di tipo prognostico

Il giudice dell’udienza preliminare dovrà necessariamente proiettarsi mentalmente ad una fase successiva ovvero in quella dibattimentale sulla base della regola di tipo prognostico e non diagnostico. Dovrà ipotizzare e prevedere quelli che potranno essere gli sviluppi e gli esiti della fase successiva. In particolare dovrà prevedere la capacità di implementazione che, ragionevolmente e verosimilmente, il dibattimento sarà in grado di esprimere mediante il contraddittorio. Da ultimo dovrà tener conto delle eventuali letture differenti ed alternative di tutto il materiale investigativo raccolto che potrebbero ragionevolmente essere fatte proprie dal giudice del dibattimento.

Il carattere dinamico e soprattutto prognostico, connaturato alla natura prodromica dell’udienza preliminare, non è stato intaccato dalla riforma Cartabia.

L’udienza preliminare con la riforma Cartabia

Il legislatore ha di fatto ribadito e cristallizzato, o se si vuole ha formalizzato,  la necessità che la regola di giudizio dell’udienza preliminare sia di tipo dinamico e prognostico. Nonostante il tentativo della Commissione Lattanzi di associare il giudizio preliminare alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, la riforma Cartabia ha reintrodotto l’elemento della ragionevolezza associandolo alla previsione della condanna con la consapevolezza che inserire un giudizio diagnostico in una udienza che per sua natura è propedeutica ad una fase successiva avrebbe finito per snaturare eccessivamente la fisionomia dell’intero sistema.

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Patti ha quindi ritenuto che in attesa di diversa interpretazione della Suprema Corte, la regola di giudizio che governa l’udienza preliminare e che presiede alla scelta tra il passaggio alla fase dibattimentale e il proscioglimento, anche alla luce della riforma Cartabia, rimane di tipo prognostico e dinamico. “Il Giudice dell’udienza preliminare, dunque, potrà emettere sentenza di non luogo a procedere non solo nei casi di cui al comma primo dell’art. 425 c.p., ma anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna

La novità introdotta dalla riforma Cartabia

Sempre il Giudice del Tribunale di Patti ha affermato che “una sicura novità in punto di allargamento delle maglie di operatività della sentenza di non luogo a procedere che può essere ricondotta alla novella di cui al D.L.vo nr 150/2022 è quella relativa alla sentenza di proscioglimento che può essere adottata nel caso in cui il tempo che residua affinché si maturi la prescrizione del reato per il quale si procede è verosimilmente inferiore alla durata media del giudizio di primo grado. In tali casi, infatti, proprio in ossequio al disposto di cui al terzo comma dell’art. 425, c.p., così come novellato dall’art. 23 comma 1, lett.I) del D.L.vo 10 ottobre 2022 nr 150, non vi sarebbe una ragionevole previsione di condanna perché il tempo di prescrizione del reato maturerebbe verosimilmente prima di una eventuale condanna in primo grado”.

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Note

[1] Tribunale di Patti, sezione GUP, 27 febbraio 2023 (ud. 27 gennaio 2023), n. 10 Giudice dott. Ugo Domenico Molina (scarica la sentenza gup-patti-sentenza)

[2] Sentenza SS.UU. n. 38 del 25/10/1995 “Il rinvio a giudizio implica la concreta prevedibilità della condanna dell’imputato, e cioè una situazione non dissimile da quella qualificata probabilità di colpevolezza che integra i gravi indizi necessari per l’applicazione di misure cautelari. ” Massimario De Jure – Fonte Giur. it. 1997 , II, 608 (nota di: GULLUNI)

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