Modifiche al codice penale – Legge 238/2021

Modifiche al codice penale - Legge 238-2021

Le recenti modifiche al codice penale effettuate con la legge 238 del 23 dicembre 2021, articoli 19 e 20 (Artt. 19-20 Legge 238-2021), sono la conseguenza di due procedure di infrazione nei confronti dell’Italia. Infatti la Commissione Europea aveva contestato al nostro Stato:

  • il mancato recepimento della Direttiva 2011/93/UE. La Direttiva Europea stabiliva norme minime relativamente alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile, adescamento dei minori per scopi sessuali;
  • la mancata attuazione della Direttiva 2013/40/UE con la quale si stabilivano norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione.

Le modifiche più importanti.

Tra le modifiche al codice penale apportate con l’entrata in vigore della Legge 238 del 2021 che sono più significative rilevo:

  • l’introduzione del 3^ comma all’articolo 604-quater (“Detenzione o accesso a materiale pornografico”);
  • l’aggiunta dopo il comma 2 di un altro comma dell’articolo 609-quater (“Atti sessuali con minorenne”) e la sostituzione del precedente 3^ comma (ora diventato il 4^ comma) che prevede maggiori casi in cui la pena è aumentata.

Da una preliminare analisi si può evidenziare che l’aggiunta del 3^ comma dell’articolo 604-quater prevede l’introduzione di un nuovo reato anche se soggiace sotto il medesimo articolo. Infatti, il primo comma prevedeva e prevede la realizzazione del reato nel momento in cui un soggetto consapevolmente si procura o detiene materiale pedopornografico. Fino ad oggi la condotta di colui che visionava semplicemente tale materiale non era punito. La giurisprudenza si era spinta a ritenere responsabile di tale reato anche chi poneva in essere una condotta mirata al procurarsi del materiale pedopornografico[1] oppure nel momento in cui tali immagini erano allocate nella cache memory del personal computer [2]. Ma di certo la mera visione non era punibile. Con l’introduzione del 3^ comma invece si punisce anche colui che consapevolmente visiona del materiale pedopornografico (per esempio mediante l’iscrizione ad un gruppo Telegram).

La modifica all’articolo 609-quater invece riguarda l’ampliamento dei soggetti che per qualche ragione possono abusare della fiducia riscossa nel minore al fine di compiere atti sessuali.

Tutti gli articoli modificati.

Si riportano i testi aggiornati di tutti gli articoli modificati del codice penale con le novità inserite tra parentesi e scritte in neretto.

Articolo 604-quater codice penale.  ((Detenzione o accesso a materiale pornografico))

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente  si  procura   o   detiene   materiale   pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito  con  la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.  

La pena è aumentata in misura non eccedente i  due  terzi  ove  il materiale detenuto sia di ingente quantità.

 ((Fuori  dei  casi  di  cui  al  primo  comma,  chiunque,  mediante l’utilizzo  della  rete  internet  o  di  altre  reti  o   mezzi   di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo  a materiale  pornografico  realizzato  utilizzando  minori  degli  anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con  la  multa non inferiore a euro 1.000)).

Articolo 609-quater codice penale. (Atti sessuali con minorenne).

Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al  di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti  sessuali con persona che, al momento del fatto:

  • non ha compiuto gli anni quattordici;
  • non ha compiuto gli anni  sedici,  quando  il  colpevole  sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore  è affidato  o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti  dall’articolo  609-bis,  l’ascendente,  il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il  tutore,  ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o  che  abbia  con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona  minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

((Fuori dei casi previsti dai  commi  precedenti,  chiunque  compie atti  sessuali  con  persona  minore  che  ha   compiuto   gli   anni quattordici, abusando della  fiducia  riscossa  presso  il  minore  o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo  stesso  in  ragione della propria qualità o dell’ufficio  ricoperto  o  delle  relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di  ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni)).  

((La pena è aumentata:

  1.     se il compimento degli atti sessuali con il minore che non  ha compiuto gli anni quattordici  avviene  in  cambio  di  denaro  o  di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
  2.     se il reato è commesso da più persone riunite;
  3.     se  il  reato  è  commesso  da  persona  che  fa  parte   di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
  4.     se dal fatto,  a  causa  della  reiterazione  delle  condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
  5.     se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore)).

 Non è punibile  il  minorenne  che,  al  di  fuori  delle  ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età  tra  i soggetti non è superiore a quattro anni.

 Nei casi di minore gravità’ la pena  è  diminuita  in  misura  non eccedente i due terzi.

 Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo  comma,  se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 615-quater codice penale. ((Detenzione, diffusione e installazione abusiva di  apparecchiature, codici e  altri  mezzi  atti  all’accesso  a  sistemi  informatici  o telematici))

Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un  profitto  o  di arrecare ad altri  un  danno,  abusivamente  ((si  procura,  detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna,  mette  in altro modo a disposizione di altri o  installa  apparati,  strumenti, parti di apparati o di strumenti,)) codici,  parole  chiave  o  altri mezzi idonei all’accesso ad  un  sistema  informatico  o  telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque  fornisce  indicazioni  o istruzioni idonee al predetto scopo,  è  punito  con  la  reclusione ((sino a due anni)) e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a ((tre)) anni e della multa  da lire  dieci  milioni  a  venti  milioni  se  ricorre   taluna   delle circostanze di cui ((al)) quarto comma dell’articolo 617-quater.

Articolo 615-quinquies codice penale. ( ((Detenzione,  diffusione  e   installazione   abusiva))   di apparecchiature,  dispositivi  o  programmi  informatici  diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).

Chiunque,  allo  scopo  di  danneggiare  illecitamente  un  sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o  i  programmi  in esso  contenuti   o   ad   esso   pertinenti   ovvero   di   favorire l’interruzione,  totale  o  parziale,   o   l’alterazione   del   suo funzionamento,  ((abusivamente  si  procura,   detiene,)),   produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, ((mette in altro modo a disposizione di altri o  installa))  apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Articolo 617 codice penale. (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di  comunicazioni  o conversazioni telegrafiche o telefoniche).

Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una  comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce  è punito con la reclusione ((da un anno e sei mesi a cinque anni)).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena  si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo  di  informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni  o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

 I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della  reclusione  ((da  tre  a  otto anni)) se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa  delle funzioni o del servizio, ovvero da un  pubblico  ufficiale  o  da  un incaricato di un  pubblico  servizio  con  abuso  dei  poteri  o  con violazione dei doveri inerenti alla funzione o  servizio,  o  da  chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-bis.  ((Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di  altri  mezzi  atti  a  intercettare,  impedire   o   interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche))   

((Chiunque, fuori dei casi  consentiti  dalla  legge,  al  fine  di prendere cognizione di  una  comunicazione  o  di  una  conversazione telefonica o telegrafica tra altre  persone  o  comunque  a  lui  non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna,  mette  in altro modo a disposizione di altri o installa apparati,  strumenti  o parti di apparati o di strumenti idonei a  intercettare,  impedire  o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è  punito con  la  reclusione  da  uno  a  quattro anni)).

Art. 617-quater. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative  ad  un sistema informatico o telematico o intercorrenti  tra  più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e’ punito con la reclusione ((da un anno e sei mesi a cinque anni)).  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena  si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo  di  informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili  a  querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della  reclusione  ((da tre a otto anni)) se il fatto e’ commesso:

  • in danno di un sistema informatico  o  telematico  utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa  esercente  servizi pubblici o di pubblica necessità;
  • da un pubblico ufficiale o da un incaricato  di  un  pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei  doveri  inerenti alla funzione o al servizio,  ovvero  con  abuso  della  qualità  di operatore del sistema;
  • da chi  esercita  anche  abusivamente  la   professione   di investigatore privato.

Art. 617-quinquies. ((Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di  altri  mezzi  atti  a  intercettare,  impedire   o   interrompere comunicazioni informatiche o telematiche))

Chiunque, fuori dai casi  consentiti  dalla  legge,  ((al  fine  di intercettare comunicazioni  relative  ad  un  sistema  informatico  o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero  di  impedirle  o interromperle, si procura,  detiene,  produce,  riproduce,  diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo  a  disposizione  di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave  o altri  mezzi  atti))  ad  intercettare,   impedire   o   interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico  ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno  a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi  previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni  se  il  fatto  è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o  a  causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri  o  con  violazione  dei doveri inerenti alla funzione o servizio  o  da  chi  esercita  anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Conclusioni.

Spesso cambiano le “regole del gioco” e noi avvocati dobbiamo sempre riuscire ad essere al passo con le modifiche. Altri articoli sullle modifiche rilevanti del codice penale e procedura penale li potete trovare qui

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Note.

[1] Cfr. Sentenza Suprema Corte di Cassazione n. 15719 del 23 febbraio 2016.

[2] Cfr. Sentenza Suprema Corte di Cassazione n. 20890 del 11 gennaio 2017

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