Lo sai che – Puoi conoscere ed aggiornare i precedenti di polizia del C.E.D.?

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A tutti può capitare di essere stati controllati dalle forze dell’ordine durante delle loro attività amministrative oppure per altre attività di indagini. Ad alcuni può essere successo di essere stati destinatari di sanzioni amministrative. Queste informazioni confluiscono tutte all’interno di banche date (C.E.D., S.D.I., S.I.S. ed altre) e costituiscono i c.d. “precedenti di polizia” (clicca qui per leggere in cosa consistono effettivamente i precedenti di polizia). Queste iscrizioni, in determinate situazioni, sono pregiudizievoli per il soggetto.

Si pensi ad un cittadino che partecipa ad un concorso pubblico, magari per accedere in una delle forze di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato ecc.). In questi casi vengono svolti degli accertamenti circa la sussistenza del requisito delle qualità morali e personali. I requisiti della moralità e condotta incensurabili, richiesti per l’arruolamento nelle forze di polizia dall’art. 26 legge n. 53/1989, è necessario anche dopo l’abrogazione delle disposizioni che richiedevano il requisito della buona condotta per l’ammissione ai pubblici impieghi. Una iscrizione pregiudizievole presso il C.E.D. o altra banca dati potrebbe essere ovviamente negativa all’ammissione al concorso pubblico.

Come poter controllare le proprie iscrizioni al C.E.D. e come poter richiedere l’aggiornamento.

È necessario effettuare una distinzione anche se tutte le richieste possono essere presentate esclusivamente dal diretto soggetto interessato oppure da chi esercita la potestà genitoriale (in caso di minori) oppure da soggetto delegato appositamente.

Le informazioni nel C.E.D.

Possono essere richieste, esercitando il diritto di accesso agli atti, in ogni momento e, a meno che non vi siano motivi ostativi per il rilascio, queste devono essere concesse. L’accesso può essere negato solo se può nuocere all’esecuzione dell’attività legale indicata nella segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e della libertà altrui.

L’aggiornamento del C.E.D.

In seguito alle risposte ottenute mediante l’accesso agli atti è possibile, qualora ne sussistano i presupposti chiedere l’aggiornamento della posizione personale.

È necessario:

  • scaricare i documenti dalle pagine del sito della Polizia di Stato (Clicca qui);
  • eventuali documenti allegati all’istanza devono essere prodotti in originale o in copia conforme;
  • è utile, per l’Ufficio, che l’intera trattazione (richiesta ed eventuali documenti allegati) sia prodotta in tre esemplari; di cui almeno uno in originale o copia conforme;
  • se si ritiene che le iscrizioni esistenti in Banca Dati non siano aggiornate, si può segnalare tale circostanza anche ai reparti (se noti) che hanno provveduto ad inserire nel Ced le relative informazioni. In tali casi, sarà utile inviare agli stessi Uffici e/o Comandi anche copia conforme dei documenti da cui poter desumere la circostanza che legittima l’aggiornamento.

Alcuni suggerimenti:

  • Fatti penalmente rilevanti posti in essere in età minorile: qualora si renda necessario aggiornare le informazioni si suggerisce  di inviare sempre copia conforme della documentazione che legittima l’aggiornamento.
  • Cause di estinzione del reato: se tra le informazioni in banca dati risultano sentenze di condanna passate in giudicato in riferimento alle quali sia intervenuta una causa di estinzione del reato, si suggerisce di inviare copia della dichiarazione emessa dal Giudice dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p..
  • Riabilitazione: se tra le informazioni in banca dati è riportata una condanna penale cui abbia fatto seguito la concessione della riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. si suggerisce di produrre copia della relativa ordinanza.
  • Revoca della sentenza o del decreto di condanna: in presenza di condanne pronunciate a fronte di norme successivamente depenalizzate, abrogate o sottoposte ad annullamento da parte della Corte Costituzionale, si suggerisce di produrre copia del provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto penale di condanna dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 673 c.p.p.).
  • Revoca di misure di carattere amministrativo: qualora una misura di carattere amministrativo (ad esempio: divieto di detenzione per armi, munizioni ed esplosivi) sia stata revocata dalla competente autorità, si suggerisce di produrre copia della relativa documentazione.

Il Ministero dell’Interno mette a disposizine anche un servizio di call center della banca dati interforze. Si può contattare il servizio di call center banca dati delle Forze di polizia al numero telefonico 06.465.42160 (orari di servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, esclusi i festivi.

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