Lo sai che – Regalare una canna equivale a spacciare?

Regalare una canna equivale a spacciare

Si, è proprio così, regalare una canna equivale a spacciare. La legge non fa differenze tra una vendita a titolo oneroso (quindi con un pagamento) con la cessione a titolo gratuito di sostanza stupefacente.

La norma che regola tutto il mondo delle droghe è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 detto anche Testo Unico Stupefacenti. (Per leggere il testo di legge cliccare qui) Chiariamo subito alcuni concetti chiave:

  • acquistare sostanza stupefacente non è reato;
  • spacciare droga è reato;
  • detenere sostanza stupefacente per uso personale non è reato ma è un illecito amministrativo;
  • fare uso di droga equivale a detenere.

Lo spaccio di droga.

L’articolo 73 punisce chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene sostanza stupefacente. Questo significa che chi regala una canna sta spacciando. Se dovesse essere fermato proprio in quel momento dalle forze dell’ordine, e quindi colto in flagranza, verrebbe arrestato per aver commesso il reato di spaccio.

In base a questo principio, sarebbe ipoteticamente punibile anche colui che, dopo essersi acceso una canna, la passa all’amico. Oppure colui che prepara due “strisce” di cocaina, una per sé ed una per un amico.

Il soggetto che realizza lo spaccio di sostanza stupefacente ovvero viene trovato in possesso di sostanza stupefacente per tale finalità è punito,

  • con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228 (se si tratta di droghe pesanti come la cocaina e l’eroina),
  • con la reclusione da due a sei annie con la multa da € 5.164 a € 77.468 (se si tratta di droghe leggere).

Qualora le quantità e le modalità dello spaccio dovessero risultare di lieve entità (così come previsto dall’articolo 73, 5^ comma del D.P.R. 703/90), la pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 4 anni ed una multa da € 1.032 a € 10.329.

La definizione di lieve entità non è un dato assoluto. Qualche grammo di droga (hashish) è sicuramente modica quantità (e quindi rientra nell’art. 73, 5^ comma del D.P.R. 309/90); così come due etti di droga sicuramente non lo sono.

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