Il nuovo appello e le modalità di impugnazione con la riforma Cartabia

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La riforma Cartabia ha modificato sia l’appello (inammissibilità, specificità dei motivi ecc.) che le modalità per le impugnazioni in generale che diventeranno solo telematiche. Lo scopo, in attuazione dell’art. 1 comma 13 lettere a), b) ed i) della legge delega n. 134/2021, perseguito dal Decreto Legislativo 150/2022 dovrebbe essere quello di innalzare il livello qualitativo dell’atto di impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza semplificando al contempo le forme in ottica di una maggior velocità decisoria. Almeno questo, leggendo la relazione al decreto legislativo, sembra essere il fine. Purtroppo, a mio parere, è solo un modo per ridurre l’attività dei magistrati.

La riforma Cartabia (decreto legislativo 150/2022) che sarebbe dovuta entrare in vigore il 1^ novembre 2022 ha subito una proroga (mediante decreto legge 162/2022) al 30 dicembre 2022 e, con l’approvazione del disegno di legge (Legge 199/2022) di ratifica del decreto che aveva prorogato l’entrata in vigore, sono state approntate alcune modifiche riguardanti in particolar modo le norme intertemporali. Salvo che per le modifiche inerenti alle procedure telematiche (per chiarirci riguardanti i depositi telematici sul PST) che entreranno in vigore a partire dal dicembre 2023 previa pubblicazione di ulteriori decreti attuativi. 

Le novità in relazione all’atto di appello

Queste sono differenti e qualcuna (a parere dello scrivente) rasenta anche l’incostituzionalità andando a negare il diritto di difesa in alcuni casi. Le novità sono:

  • inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi;
  • inammissibilità dell’appello per mancanza di nuova dichiarazione o elezione di domicilio e/o in caso di imputato assente di una nuova nomina successiva alla sentenza di primo grado;
  • casi di esclusione della possibilità di proporre appello;
  • il rito camerale non partecipato diventa la regola;

Inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi.

Con l’inserimento del comma 1 bis dell’articolo 581 c.p.p.[1] viene codificato il principio della “specificità intrinseca” dei motivi di impugnazione (ovvero quando manca la correlazione tra i motivi e le ragioni di fatto o diritto su cui si basa la sentenza impugnata). Più volte la Cassazione si era espressa in relazione alla specificità dei motivi sostenendo che l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. (Sentenza SS.UU. 8825/2017) Leggi qui un mio articolo 

In aggiunta a questo principio si aggiunge il fatto che l’enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell’atto di impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato nell’ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. In poche parole nella redazione dell’atto di appello si dovrà fare molta più attenzione a indicare anche il capo ed il punto che si sta contestando, le motivazioni e, conseguentemente, indicare anche sotto ogni contestazione la richiesta specifica per quel motivo.

Inammissibilità dell’appello per mancanza di nuova dichiarazione o elezione di domicilio e/o in caso di imputato assente di una nuova nomina successiva alla sentenza di primo grado.

Nel comma 1 ter dell’articolo 581 c.p.p.[1] viene aggiunta l’inammissibilità dell’atto di appello qualora dovesse mancare la nuova dichiarazione o elezione di domicilio al fine della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Mentre il comma 1 quater impone l’obbligo di sottoscrizione di una nuova nomina specifica ad impungare che sia successiva alla sentenza impugnata per gli imputati assenti e che contenga anche la nuova elezione di domicilio. Questa ulteriore forma di inammissibilità la reputo lesiva del diritto di difesa del soggetto. Non soltanto per tutte le difese di ufficio con soggetti assenti di cui l’avvocato non conosce neanche il volto, ma anche nei casi di sentenze emesse magari con motivazioni contestuali ed il proprio assistito si trova all’estero per motivi lavorativi o di vita.

Quando cominciai la professione si parlava addirittura di un “quasi” obbligo da parte del difensore di ufficio di proporre appello in quanto si poteva incorrere in responsabilità professionali per non aver esperito tutti i mezzi di difesa al fine di garantire all’imputato una compiuta difesa. Oggi lo stesso diritto di difesa viene stralciato in assenza di una necessaria nuova e specifica dichiarazione o elezione di domicilio. Certo, nei casi di imputato assente vengono concessi 15 giorni di tempo in più sui termini previsti dall’art. 585 c.1 c.p.p. per la proposizione dell’appello, scaricando così sull’avvocato la responsabilità di dover non solo cercare con ogni mezzo il proprio cliente, ma anche di dover dimostrare poi, in un eventuale giudizio di responsabilità professionale, di non esserci riuscito. 

Sicuramente la Riforma Cartabia ridurrà i tempi degli appelli, ma non perché ha migliorato le procedure, ha aumentato l’organico o ha velocizzato alcune procedure, ma solo perché con una tagliola elimina la possibilità di proporre un numero elevatissimo di appelli.

Casi di esclusione della possibilità di proporre appello.

La modifica all’art. 593 c.p.p. prevede l’impossibilità di proporre appello avverso le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché per le sentenze di proscioglimento per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o pena alternativa. Tale norma si applica quindi anche ai casi di sentenze di non luogo a procedere emesse in sede di udienza predibattimentale (clicca qui per leggere l’approfondimento sull’udienza predibattimentale)

Il rito camerale non partecipato diventa la regola.

Durante il periodo emergenziale siamo stati costretti ad abituarci al rito camerale non partecipato con trattazione scritta. Orbene con il Decreto Legislativo 150/2022 tale eccezione è diventata la normalità. L’introduzione dell’articolo 598 bis c.p.p.[2] disciplina in modo molto dettagliato la procedura e, salvo che la parte non richieda espressamente la trattazione orale, l’udienza camerale si svolgerà per trattazione scritta. Le principali modifiche apportate dall’art. 598 bis c.p.p. sono:

in caso di trattazione scritta:

  • in caso di trattazione scritta fino a 15 giorni prima dell’udienza il procuratore presenta le sue richieste. Le parti possono presentare memorie, motivi nuovi e aggiunti nonché la richiesta di concordato;
  • fino a 5 giorni prima dell’udienza si possono presentare memorie di replica. In caso di mancato accogliemnto della richiesta di concordato, l’udienza sarà necessariamente per trattazione orale e sarà riproponibile l’istanza di concordato;
  • se la Corte di Appello dovesse ritenere necessaria la presenza delle parti può disporre autonomamente che l’udienza si svolga con la partecipazione dei difensori. Un caso potrebbe essere quando è pacifica la necessita di una rinnovazione dibattimentale

In caso di trattazione orale:

  • la richiesta di trattazione orale, per tutti i ricorsi che verranno depositati entro il 30 giugno 2023 si potrà presentare fino a 15 giorni prima dell’udienza. per tutti i ricorsi depositati a partire dal 1° luglio 2023 la richesta di trattazione orale deve essere presentata, a pena di decadenza, nei 15 giorni successivi alla notifica del decreto di fissazione udienza. 
  • la richiesta di trattazione orale è irrevocabile;
  • anche con la richiesta di trattazione orale si procederà in camera di consiglio per tutti gli appelli vertenti solo ed esclusivamente sulla specie o misura della pena (anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze), sull’applicabilità di circostanze attenuanti generiche, sull’applicabilità di sanzioni sostitutive, sulla sospensione condizionale della pena o della non menzione sul casellario giudiziale;

Come ulteriore conseguenza delle modifiche di cui sopra, i termini per la notifica del decreto di citazione a giudizio son raddoppiati. Passando dagli attuali 20 a 40 giorni. (art. 601 c.p.p.)

Ricorso per Cassazione

La riforma Cartabia ha modificato i termini per la richiesta di trattazione orale anche per i proceimenti pendenti in Cassazione Anche in tal caso però le modifiche avranno efficacia per tutti i ricorsi depositati dopo il 30 giugno 2023. Fino a questa data si applicano gli attuali termini.

  • fino al 30 giugno 2023: varrà la regola che è possibile chiedere la richiesta di trattazione orale fino a 25 giorni prima dell’udienza;
  • dal 30 giugno 2023: il comma 2 ter dell’articolo 611 c.p.p. prevede che la richiesta debba essere presentata entro dicei giorni dalla notifica dell’avviso di fissazione udienza.

In caso di fissazione udienza con le forme previste dall’articolo 127 c.p.p., i termini per i depositi di memorie e controdeduzioni  (quindi procedimento cartolare) si riduce a dieci giorni prima per le memorie e a tre giorni prima per le memorie di replica. Per l’istanza di trattazione orale il termine è di soli cinque giorni dalla data di fissazione udienza.

Deposito delle impugnazioni 

Le modalità del deposito delle impugnazioni cambieranno dopo la pubblicazione dei decreti attuativi che verranno predisposti entro il 31 dicembre 2023. (Per ora sembrerebbe che resti tutto com’è). Per gli avvocati saranno solo ed esclusivamente telematiche (via pec) con le modalità previste dall’articolo 111 bis c.p.p..[3]

Nell’articolo 582, comma 1 bis c.p.p.[4] si effettua una distinzione a seconda che si tratti di impugnazione proposta dalla parte o dai difensori. Si prevede infatti che la parte possa scegliere se depositare l’appello o comunque l’atto di impugnazione telematicamente (via pec) o cartaceamente presso l’ufficio. Per gli avvocati e i difensori invece è obbligatorio il deposito telematico

***ATTENZIONE*** con l’abrogazione del secondo comma dell’art. 582 c.p.p., di fatto verrà soppresso l’ufficio “fuori sede”. Questo anche in considerazione della sua inutilità visto che i depositi delle impugnazioni dovranno avvenire solo ed esclusivamente per via telematica

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Note: Articoli citati 

[1] Art. 581 (Forma dell’impugnazione)

(Omissis)

1-bis. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.

1-ter. Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

[2] Art. 598-bis (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti)

1. La corte provvede sull’appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell’udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo 545.

2. L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

3. La corte può disporre d’ufficio che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all’articolo 601.

4. La corte, in ogni caso, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a norma dell’articolo 603.

[3] «Art. 111-bis (Deposito telematico)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

[4] Art. 582 (Presentazione dell’impugnazione)

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

2. [abrogato]

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