Lo sai che – i precedenti di polizia riguardano anche tutte le segnalazioni delle forze dell’ordine sul tuo conto?

Precedenti di polizia, informazioni di polizia CED SDI SIS

 

Pochi conoscono cosa effettivamente siano i precedenti di polizia. Molti li confondono con i precedenti penali o che comunque attengono a denunce, querele, condanne o comunque aspetti inerenti al diritto penale.

In modo semplicististico i precedenti di polizia si possono definire come quell’insieme di informazioni (raccolte in differenti banche dati – CED – SDI – SIS ecc.) riguardanti un determinato soggetto alle quali le forze dell’ordine possono accedere per garantire la sicurezza pubblica.

Il concetto di pubblica sicurezza può essere definita come quella funzione che consente agli individui di vivere serenamente nella comunità e di interagire con essa al fine di manifestare la propria individualità e per soddisfare i propri interessi.

In cosa consistono effettivamente i precedenti di polizia.

Sono tutte le informazioni riguardanti un determinato soggetto, provenienti dalle forze di polizia, autorità giudiziaria e pubbliche amministrazioni durante l’espletamento delle loro attività, quali:

  • Sanzioni amministrative (derivanti sia da norme di pubblica sicurezza che da illeciti amministrativi. Per esempio guida sotto l’effetto di alcool o droghe oppure ex. art. 75 del D.P.R. 309/90 Testo unico stupefacenti);
  • Controlli di polizia per fini la tutela dell’ordine (per esempio, quando per chiamazzi notturni alcuni soggetti vengono controllati dalle forze dell’ordine);
  • Sicurezza pubblica;
  • Prevenzione e repressione della criminalità;
  • Indagini di polizia;
  • Sentenze o provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Per finire “schedati” non è necessario che il soggetto venga portato presso gli uffici (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri). È sufficiente che il soggetto venga identificato per un qualsiasi motivo e che le forze di polizia inseriscano nella banca dati la relativa informazione.

Cosa accade quando si viene inseriti all’interno delle banche dati.

Nel momento in cui, anche per un semplice controllo della patente ad un posto di blocco, le forze dell’ordine possono visualizzare i precedenti di polizia e, conseguentemente, possono svolgere controlli più o meno approfonditi.

Per esempio, nel caso in cui un ragazzo anni prima è stato fermato con della sostanza stupefacente ed al quale è stata applicata la sanzione prevista dall’art. 75 del D.P.R. 309/90, è molto probabile che le forze dell’ordine durante il controllo dei documenti di circolazione al posto di blocco, procedano anche ad una perquisizione personale o dell’autovettura.

Per quanto tempo i precedenti di polizia restano presenti nelle banche dati.

Questa è una nota dolente. Le informazioni restato presenti all’interno della banca dati per sempre. Infatti non esiste la previsione di una cancellazione dopo il trascorso di un determinato periodo. Inoltre, nota ancora più dolente, non è certo l’aggiornamento automatico.

Per esempio un soggetto viene denunciato per un qualsiasi reato. Durante le indagini il P.M. rendendosi conto dell’infondatezza di reato archivia il procedimento. Nella banca dati sarà presente la denuncia, ma non è detto che ci sia anche presente la successiva archiviazione.

L’obbligo di aggiornare la banca dati in teoria è in capo all’ufficio proprietario del dato ovvero all’ufficio di polizia che per primo viene a conoscenza (anche indirettamente) di fatti che rendono il dato non più aggiornato. Il problema principale oggi è rappresentato dal fatto che le Autorità Giudiziarie non comunicano alle forze di polizia i dati in loro possesso per l’aggiornamento della banca dati SDI, né le forze di polizia vanno periodicamente presso le Procura a chiedere che fine hanno fatto i procedimenti penali per i quali hanno comunicato le notizie di reato, svolto indagini delegate, o in vario modo eseguito provvedimenti giudiziari.

Quali conseguenze possono accadere in caso di un mancato aggiornamento delle banche dati.

Si pensi ad un cittadino che partecipa ad un concorso pubblico, magari per accedere in una delle forze di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato ecc.). In questi casi vengono svolti degli accertamenti circa la sussistenza del requisito delle qualità morali e personali. I requisiti della moralità e condotta incensurabili, richiesto per l’arruolamento nelle forze di polizia dall’art. 26 legge n. 53/1989, sono necessarii anche dopo l’abrogazione delle disposizioni che richiedevano il requisito della buona condotta per l’ammissione ai pubblici impieghi. Una iscrizione pregiudizievole presso una banca dati potrebbe essere ovviamente negativa all’ammissione al concorso pubblico.

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