DDL ZAN! Cos’è, cosa prevede e perché tutte queste polemiche.

DDl Zan cos'è cosa prevede e perché tante polemiche - genere, sesso, sessuale, discriminazione

Il ddl Zan (disegno di legge Zan) è una proposta di legge che mira a dare maggior tutela a tuti coloro che sono vittime di episodi di violenza, discriminazioni ed aggressioni a causa della loro identità sessuale e di genere. Dico maggior tutela proprio perché norme a tutela delle discriminazioni (in generale) già esistono e sono già applicate. Con questo articolo non entro nel merito della bontà dell’azione legislativa o meno. Cercherò solo di far chiarezza sulla polemica che oramai sta diventando virale sul ddl Zan. Leggendo tutto l’articolo alla fine vi porrete una domanda: Perché tutta questa polemica?

Vediamo il testo del ddl Zan.

L’articolo 1

fornisce delle definizioni che sono importanti (per scaricare il testo completo del disegno di legge clicca qui):

  1. per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
  2. con il termine genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
  3. per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
  4. con identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

Nella nostra legislazione con l’espressione “sesso

si intende il sesso biologico o anagrafico ed individua il complesso dei caratteri anatomici, morfologici, fisiologici che determinano e distinguono, tra gli individui di una stessa specie animale o vegetale, i maschi dalle femmine

Per genere

si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso. L’espressione “genere” è comunemente usata nel nostro ordinamento per riferirsi ai due diversi sessi

Anche l’espressione orientamento sessuale

è già utilizzata nel nostro ordinamento e identifica l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi.

L’espressione “identità di genere”

ha, per la prima volta, trovato ingresso in un testo normativo con la Direttiva 2011/95/UE che l’ha ritenuta identificativa degli aspetti connessi al sesso che possono costituire motivi di persecuzione, soprattutto ove sia evidente un contrasto tra i dati anagrafici e la rappresentazione esterna di un genere diverso. Nell’ordinamento interno tale disposizione è stata recepita con il D.Lgs. n. 18 del 2014, ed oggi per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

Negli articoli 2 e 3

vengono aggiunte, agli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale, delle specificazioni riguardanti l’oggetto di tutela della norma. Pertanto in tutte le parti degli articoli indicati, dove viene vietata una determinata azione per motivi “razziali, etnici, nazionali o religiosi” verranno aggiunte le parole “oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere” nonché sono state elevate le pene.

L’articolo 4

specifica che ai sensi del disegno di legge in esame, “sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti” richiamando sostanzialmente quanto espresso dal principio costituzionale di cui all’articolo 21, primo comma, Cost. secondo il quale “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

L’articolo 5

interviene sulla c.d. Legge Mancino, che completa la legislazione di contrasto delle discriminazioni prevedendo le sanzioni accessorie in caso di condanna per discriminazione (articolo 1) e ulteriori sanzioni penali (articolo 2).

L’articolo 6

interviene sul codice di procedura penale per inserire le persone offese da reati commessi con odio fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, tra i soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, che giustifica nell’ambito del procedimento penale l’adozione di specifiche cautele soprattutto nell’assunzione delle prove

L’articolo 7

istituisce la giornata nazionale (17 maggio) contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.

Gli articoli 8 e 9

rispettivamente integrano il catalogo delle competenze dell’Ufficio per il contrasto delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio, UNAR e prevedono l’istituzione di un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

L’articolo 10

demanda a ISTAT lo svolgimento di indagini – con cadenza almeno triennale – sulle discriminazioni, sulla violenza e sulle caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio

Per chi volesse approfondire gli aspetti relativi alle modifiche del codice penale può, cliccando qui, leggere gli studi effettuati dalla Camera dei Deputati sull’impatto a livello legislativo dell’eventuale approvazione del ddl Zan oppure l’approfondimendo effettuato dal Senato cliccando qui.

Cosa dicono gli oppositori al ddl Zan così come è formulato.

Gli oppositori sostengono fondamentalmente che l’approvazione di tale norma creerebbe delle problematiche dal punto di vista della libertà di espressione del proprio pensiero non solo per il futuro ma anche per il passato, e di gestione sociale. Provo a spiegare meglio.

Sul concetto di libertà di espressione.

La critica mossa dagli oppositori si sostanzia nella dicitura di cui all’art. 4 nella parte in cui dice che “purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”. Il concetto è assai ampio e si presta ad innumerevoli interpretazioni arrivando addirittura ad interessare le favole. Tutti noi abbiamo visto girare i meme della bella addormentata nel bosco che veniva svegliata dal principe azzurro[1] o altre immagini simili. 

Ddl Zan - disegno di legge Zan - conseguenze - discriminazioni sessuali - identità di genere
Fonte internet nota 1

C’è anche chi sostiene che verranno levate e tagliate delle scene di film o animazioni che in qualche modo rappresentano una “violenza” o “una istigazione alla violenza per motivi di razza, religione, genere ecc.”. Beh, dal testo di legge non si evidenzia nulla di questo. Sembrerebbe più una forzatura mirata ad evidenziare degli aspetti improbabili di una interpretazione errata della norma. 

Sfido chiunque (parlando seriamente) che possa considerare il bacio dato alla bella addormentata nel bosco un atto di tale violenza (determinato dal fatto che la stessa essendo addormentata non fosse cosciente e conseguentemente non avrebbe avuto la possibilità di manifestare il suo dissenso) da dover essere censurato.

In relazione alla gestione sociale.

Ho ascoltato numerosi politici affermare frasi del tipo “mi sveglio una mattina, mi sento donna e quindi dovrò poter accedere alle quote rosa, nelle competizioni sportive dovrò poter gareggiare con le donne ecc. ecc.”. Ora, vero è che l’articolo 1 nel fornire le definizioni afferma che la tutela del disegno di legge si estende a coloro che identificano la propria identità di genere anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione ma è pur vero che, presumo, per poter accedere ad alcuni benefici riservati alle donne, io dovrò essere donna dal punto di vista anagrafico e non dal punto di vista della mia identità di genere.

Vorrei ricordare a tutti che il codice penale è una legge che serve a tutelare, mediante la comminazione delle pene previste (ergastolo, reclusione, arresto, multa e contravvenzione), fatti costituenti reato. Non è una legge applicabile in tutte le circostanze e situazioni. Infatti il ddl Zan mira a tutelare le persone vittime di reati posti in essere per motivi discriminatori.

Io che sono nato con sesso maschile, ma che non mi identifico con il sesso biologico, dovrò necessariamente avviare tutto il processo previsto dalla norma per la modifica del sesso biologico/anagrafico. Solo in quel modo poi potrò beneficiare delle norme previste per il sesso femminile. Per cambiare sesso in Italia il percorso non è facile, ma è possibile (clicca quiper quanto riguarda l’attività sportiva non conosco la normativa in essere.

Cosa dicono i promotori ed i favorevoli al ddl Zan così come è formulato.

Loro sostengono che solo così si può avere una tutela ampia e completa. Ma anche questa affermazione non è vera. La tutela già esiste ed è attuabile, come sempre e per tutte le cose è perfettibile, ma c’è. Infatti già solamente facendo un confronto tra la vecchia previsione normativa e la nuova ipotetica formulazione del codice penale, si vede come il ddl Zan non sia una modifica rivoluzionaria ed innovativa. Se poi il legislatore vuole punire più severamente reati di tal portata ne ha ovviamente la facoltà (e personalmente lo ritengo una cosa giusta)

Conclusioni sul ddl Zan.

Prima di arrivare alle mie conclusioni, riporto alcune parole di Giovanni Maria Flick (ex presidente della Corte Costituzionale -ora presidente emerito- ed ex Ministro della Giustizia) rilasciate al Giornale L’Avvenire l’11 maggio 2021 (clicca qui per il testo completo) il quale da un lato sostiene la necessità, in tutte le norme a tutela delle discriminazioni (la prima fra tutte la nostra Carta Costituzionale all’articolo 3 ed all’articolo 51), di aggiornare il termine “sesso” che oggi è troppo ristretto (riferendosi al solo sesso biologico/anagrafico) e non abbraccia tutte le identità di genere. Dall’altra, con l’approvazione del ddl Zan, sottolinea il rischio di restringere la portata del reato solo a quella forma di discriminazione e non alle altre.

Non posso che concordare con le parole del Presidente Flick e ritenere essenziale che tutte le discriminazioni vengano evitate, represse e punite. Ma a questo punto non posso che pormi la domanda! Considerato che tutte le forze politiche sostengono che le discriminazioni non devono esistere, perché tutte queste polemiche da parte dei politici visto che il ddl  Zan non è altro che una specifica di una tutela che già esiste?

La mia conlcusione

Poi potremmo discutere costruttivamente anche sulle modalità con cui voler dare una specifica risposta ad un problema sociale e reale, sulle implicazioni dirette ed indirette, sul rischio delle possibili ulteriori discriminazioni che si verrebbero a creare (e non sono poche) ma, purtroppo, il dibattito si ferma ad aspetti più superficiali che reali e pratici. Se sei contro il ddl Zan sei “omofobo“, se sei favorevole sei “nel giusto“, ma purtroppo non è cosi banale la questione.

In conclusione non comprendo tutte queste polemiche ideologiche sul ddl Zan. Vero è che si potrebbe ottenere lo stesso risultato (se non migliore) con modifiche tanto semplici quanto incisive ma meno problematiche da un punto di vista operativo (per coloro che volessero approfondire alcune questioni possono approfondire l’argomento leggendo le varie audizioni in Senato da parte di alcuni soggetti autorevoli cliccando qui). Così però entrerei in ambiti a me non competenti.

Come avere una consulenza.

Nel caso si volesse ricevere una consulenza sull’argomento trattato cliccare qui.

L’Avvocato Ingarrica è contattabile tramite social al nick @avvocatoingarrica oppure nella pagina contatti.

Note

[1] Fonte internet: https://www.facciabuco.com/post/1515324ol8/finale-alternativo-per-la-bella-addormentata-nel-bosco.html

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *