Green Pass – Nuove limitazioni alla libertà personale. Sono legittime?

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Sul green pass, o come si dovrebbe chiamare correttamente “certificazione verde”, che detta nuove limitazioni alla libertà personale di noi concittadini, ci sono innumerevoli polemiche. Il 24 luglio 2021 in moltissime città del nostro paese ci sono state manifestazioni (no vax e non solo) che contestavano la scelta del governo di subordinare l’accesso a determinati luoghi o eventi al possesso del green pass. Sono diversi i profili di illegittimità che sono stati sollevati e che proverò a spiegarvi, così come ho già parlato di profili di illegittimità per gli atti emessi durante il Governo Conte nel periodo emergenziale Covid-19 (leggi qui e qui).

Quali sono queste limitazioni connesse al green pass.

L’articolo 3 denominato “Impiego certificazioni verdi COVID-19” del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, prevede che a partire dal 6 agosto 2021 è consentito in zona bianca esclusivamente per i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso a determinati servizi ed attività. Questi sono a titolo esemplificativo[1]:

  • servizi di ristorazioni al chiuso per il consumo al tavolo;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere anche all’interno di strutture ricettive;
  • sagre, fiere, convegni e congressi;
  • centri termali e parchi divertimento;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici

La certificazione verde è legittima?

I profili di illegittimità che sono stati sollevati riguardano profili di incostituzionalità, violazione della privacy e l’istituzione indiretta di un obbligo vaccinale. Prima di approfondire i vari aspetti, è necessaria una premessa. A differenza del Governo Conte che emanava i DPCM (ovvero atti del Presidente del Consiglio dei Ministri), il Governo attuale ha emesso un Decreto Legge. Mentre il primo è equiparabile ad un atto amministrativo e quindi non è in grado di poter limitare la libertà personale, il decreto legge è un atto avente a tutti gli effetti forza di legge con un iter realizzativo più rapido dettato dalla necessità ed urgenza.

Profili di incostituzionalità.

Il decreto legge, anche se deve essere ratificato dal Parlamento, sin dalla sua emanazione ha la “forza” di limitare la libertà di ognuno di noi. Infatti la Carta Costituzionale all’articolo 13 prevede che non è ammessa alcuna restrizione della libertà personale se non per atto motivato dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. All’articolo 16 è previsto che “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”

Quindi è conforme alla Costituzione un decreto legge che limita la nostra libertà di movimento.

Violazione della privacy.

I sostenitori di questo profilo di illegittimità del green pass sostengono che viene istituito l’obbligo per i ristoratori e gli altri gestori di esercizi pubblici e tutti gli altri soggetti privati di controllare se l’avventore ha la certificazione verde o meno. Questo potrebbe essere in violazione con le norme sulla privacy previste dal D.Lgs 196 del 2003 e dal Gdpr UE 679 del 2016. Infatti nessuna previsione normativa consente ai titolari di ristoranti e degli altri locali commerciali di poter chiedere dati sensibili come quelli relativa alla vaccinazione. Nessun soggetto privato viene a conoscenza dei dati sensibili, di salute o medici dell’avventore ma solo se il soggetto può frequentare il locale o meno.

È ovvio che indirettamente chi ha il green pass è perché ha fatto un tampone negativo, oppure è recentemente guarito dal covid-19 (entro 6 mesi) o da ultimo ha effettuato almeno una dose di vaccino. Ma sostenere che questa è una violazione della privacy dei propri dati sensibili appare eccessivo. È come sostenere che mostrando la patente di guida io indirettamente metto a conoscenza il mio interlocutore che ho un buono stato di salute e che magari ho un difetto alla vista che mi obbliga a portare gli occhiali alla guida.

Istituzione indiretta di un obbligo vaccinale.

Sono in molti a sostenere che l’applicazione delle limitazioni connesse alla certificazione verde corrisponde ad un obbligo di fatto a vaccinarsi.  Premesso che se anche fosse, l’articolo 32 della nostra Carta fondamentale, infatti, sancisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Quindi anche il decreto legge potrebbe imporre l’obbligo vaccinale. Ma così non è. Infatti si è liberissimi di non vaccinarsi! Solo che per motivi di salute pubblica e per evitare il propagarsi della pandemia vengono imposti dei limiti alla socializzazione. Non si può invocare ad una discriminazione nei confronti di coloro che non si sono vaccinati, sarebbe come dire che si compie una discriminazione nei confronti di chi, non avendo conseguito la patente non può guidare.

Conclusioni.

L’atto con il quale vengono imposte queste nuove limitazioni è uno di quelli previsti dalla nostra Costituzione. Conseguentemente lo Stato può decidere a seconda delle necessità limitazioni più o meno stringenti. L’opportunità politica di istituire la certificazione verde invece che l’obbligo della vaccinazione può essere più o meno discutibile ma rimane nell’ambito della discrezionalità.

Così come purtroppo emergono alcune contraddizioni o illogicità. Per esempio la certificazione verde viene concessa anche semplicemente con la prima dose di vaccino (quindi con pochissimi anticorpi), ma al tempo stesso chi è guarito dal Covid-19 ed allo scadere dei 6 mesi ha comunque gli anticorpi particolarmente alti (a seguito di analisi del sangue) deve necessariamente effettuare la dose prevista, altrimenti non potrà rinnovare il green pass. Certo è che comunque l’importante è arrivare ad una situazione di immunità generalizzata che scongiuri situazioni di lockdown.

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Note.

[1] Scarica il testo del completo: Per l’elenco completo, così come previsto dalla norma cliccare qui Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105

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