Incidente nautico mortale a Porto Ercole ed il reato di omicidio nautico

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Il tragico incidente tra un motoscafo e una barca a vela avvenuto il 23 luglio 2022, in cui un uomo è morto ed una donna risulta ad oggi (25 luglio) ancora dispersa, porta di nuovo in primo piamo il disegno di legge sull’omicidio nautico. Ogni anno durante il periodo estivo non mancano episodi di incidenti mortali causati da barche. Inesperienza, disattenzione, mancato rispetto delle regole di sicurezza ed alcool sono le principali cause di questi incidenti. Non sono sicuro che l’introduzione del reato di omicidio nautico potrà avere un deterrente maggiore rispetto all’incolpazione odierna di omicidio colposo ma, sulla base dell’introduzione dell’omicidio stradale non si capisce perché non debba essere introdotto anche il reato di omicidio nautico.

Il fatto.

Il 23 luglio 2022 intorno alle ore 17.30 vicino all’Isolotto al largo di Porto Ercole, tra Torre Ciana e l’Isola del Giglio, un motoscafo di circa 13 mt con pilota automatico inserito (almeno a quanto emergerebbe dalle prime indagini) ha colpito il giardinetto di dritta (parte posteriore destra) di una barca a vela di circa 14/15 mt. L’impatto ha provocato oltre a varie persone ferite, la morte di un uomo ed una donna risulta ancora dispersa.

L’omicidio nautico.

In data 23 febbraio 2022 il Senato ha approvato il progetto di legge ordinaria recante “Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche”, trasmesso alla Camera il 24 febbraio 2022 e assegnato alla II Commissione Giustizia in sede Referente il 28 febbraio 2022 (clicca qui per il testo del disegno di legge).

La proposta di legge (C. 3490) si compone di tre articoli che, secondo l’intenzione dichiarata dai proponenti nella relazione illustrativa della proposta originaria presentata al Senato (S. 1402), mirano a colmare una lacuna normativa nel nostro ordinamento. A tal fine la proposta estende l’applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di un natante, di una imbarcazione o una nave.

La modifica legislativa prevede, al pari dell’omicidio stradale, non solo l’introduzione dell’omicidio nautico, ma anche il reato di lesioni personali nautiche gravi o gravissime e la fuga qualora dall’impatto nautico derivi la morte di uno o più soggetti oppure si arrechino lesioni gravi o gravissime.

Approfondimenti.

Il testo normativo allo studio della camera, (modificando l’articolo 589 bis c.p.) introduce il concetto di violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima interna. Questo pone il primo limite. Ovvero quello dell’applicabilità di tale norma entro le 12 miglia dalla costa. Oltre si tratta ovviamente di acque internazionali dove non può esservi una giurisdizione nazionale.

L’altro riguarda le aggravanti. Infatti, già nel secondo comma dello stesso articolo si parla di “Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un’imbarcazione o una nave […]”. Il codice della navigazione conosce la definizione di natante e imbarcazione ma seguite dalla parola “da diporto” ed inoltre il termine nave è accompagnato a seconda delle dimensioni da “di diporto minore storica; da diporto minore; da diporto maggiore”.

Lo stesso centro studi della Camera nel suo dossier (clicca qui), ha scritto “In considerazione delle incertezze interpretative che potrebbero verificarsi in sede di applicazione della norma penale, si valuti l’opportunità di approfondire la disposizione, valutando eventualmente se ricorrere a categorie di carattere sì più ampio (ad esempio “unità da diporto” o simili), ma che abbiano un chiaro fondamento normativo e consentano quindi di determinare con maggior precisione l’ambito di applicazione della fattispecie di reato”.

Conclusioni.

A prescindere dal fatto che il reato di omicidio nautico è ancora in fase embrionale, in quanto semplce proposta di legge, non esiste norma che possa garantire la sicurezza in mare così come su strada. È necessaria sempre molta prudenza e soprattutto la conoscenza di quelle basilari norme di sicurezza che devono essere rispettate.

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