Il mobbing nel diritto penale.

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Il mobbing (purtroppo) è una pratica sempre più diffusa in ambito lavorativo e sembrerebbe essere anche in aumento quantomeno quello orizzontale[1]. Il mobbing è definibile come quell’insieme di comportamenti persecutori, denigrativi ed aggressivi posti in essere sul posto di lavoro al fine di emarginare e colpire la persona presa di mira. In Italia non esiste una norma che definisca il mobbing o una legge dedicata specificatamente a questo pericoloso fenomeno. La tutela la possiamo però trovare in numerose norme che riguardano anche il diritto penale.

Le norme di riferimento in Italia riguardanti il mobbing.

Nella  Costituzione italiana:

Quale prima fonte giuridica nella scala gerarchica delle fonti previste dal nostro ordinamento giuridico troviamo la tutela rispettivamente:

  • alla persona umana che ha diritto al suo pieno sviluppo e all’effettiva partecipazione, assieme a tutti i lavoratori, all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Al fine di favorire tale possibilità, deve essere rimosso qualsiasi ostacolo di ordine economico e sociale che possa, in concreto, limitare la piena libertà e l’uguaglianza tra i cittadini (articolo 3).
  • alla salute che è il diritto fondamentale dell’individuo (articolo 32).
  • al lavoro che è tutelato in tutte le sue forme (articolo 35).
  • a qualsiasi attività economica che non può svolgersi se in contrasto con la libertà e alla dignità umana (articolo 41).

Nel  Codice civile:

  • risarcimento per fatto illecito (articolo 2043): chiunque pone in essere un fatto, doloso o colposo, che comporta un danno ad altri non giustificato deve risarcire il danno;
  • tutela delle condizioni di lavoro (articolo 2087): per lo svolgimento della sua attività, l’imprenditore deve adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori in base alla particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica;
  • prestazione del lavoro (articolo 2103): il lavoratore deve essere adibito alla mansione per la quale è stato assunto, o alla mansione superiore avendola acquisita[2] e non può essere trasferito se non per comprovate regioni tecniche, organizzative o produttive.

Il Decreto Legislativo riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro n. 626 del 1994:

  • misure generali di tutela (articolo 3): il datore è tenuto al rispetto delle misure generali di tutela per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra queste troviamo il rispetto dei principi ergonomici dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e produzione, l’attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo;
  • obblighi del datore di lavoro (articolo 4): il datore deve adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • obblighi dei lavoratori (articolo 5): ogni lavoratore è soggetto a responsabilità penale nel prendersi cura anche della salute delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

Il mobbing ed il diritto penale.

Le condotte caratterizzanti il mobbing possono integrare numerose fattispecie di reato a seconda delle conseguenze che la “vittima” subisce come conseguenza diretta di tali comportamenti. Non esiste il reato di mobbing o una norma che sanzioni direttamente il comportamento mobbizzante. La giurisprudenza penale in diverse occasioni ha inquadrato le condotte dei soggetti mobbizzanti in fattispecie penali esistenti. Vediamo quali reati si possono commettere ponendo in essere le condotte mobbizzanti:

Maltrattamenti di familiari e conviventi (articolo 572 codice penale).

Questa particolare fattispecie di reato è configurabile a condizione però che le condotte mobbizzanti si siano verificate all’interno di attività talmente ridotte da far ritenere che tra le parti coinvolte possa sussistere un rapporto di tipo para-familiare. Un rapporto caratterizzato da relazioni strette, intense e abituali. Come per esempio in piccoli esercizi commerciali o studi professionali[3];

Violenza privata (articolo 610 codice penale).

Questo reato si configura nel momento in cui la condotta vessatoria ha avuto l’effetto di costringere la vittima a comportarsi in un determinato modo che altrimenti non avrebbe mai posto in essere[4];

Lesioni personali dolose o colpose[5] (articoli 582 e 590 codice penale).

Nel caso in cui quale conseguenza diretta della condotta mobbizzante, la vittima lamenta una lesione (anche psicologica o psicofisica). La lesione dolosa potrà essere addebitata e contestata solo a colui che volontariamente ha posto in essere la condotta vessatoria mentre la condotta colposa anche nei confronti del datore di lavoro che non ha vigilato adeguatamente;

Molestia o il disturbo alle persone (articolo 660 codice penale ).

Tra tutte le ipotesi di reato questa è quella più facile da dimostrare e da configurare e consiste in comportamenti (anche che non arrivano al grado di vessazioni) comunque oggettivamente idonee a creare disturbo o molestie;

Abuso d’ufficio (articolo 323 codice penale).

Questo reato si può configurare sole nel caso in cui si è all’interno di una Pubblica Amministrazione ed il soggetto attivo è un pubblico ufficiale.

Minacce (articolo 612 codice penale).

Nel caso in cui la condotta vessatoria si esplica in minacce di un male ingiusto.

Stalking (articolo 612 bis codice penale).

Sul punto la Cassazione, proprio in merito allo stalking e di recente ha affermato che “nessuna obiezione sussiste, in astratto, alla riconduzione delle condotte di mobbing nell’alveo precettivo di cui all’art. 612 bis cod. pen. laddove quella mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro, elaborata dalla giurisprudenza civile come essenza del fenomeno, sia idonea a cagionare uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice”[6].

Conclusioni

Il fenomeno del mobbing può portare gravissime conseguenze soprattutto sul piano psicologico. Sotto alcuni profili e punti di vista può essere paragonato al fenomeno del bullismo. Purtroppo troppo spesso le vittime si vergognano anche di denunciare perché implicitamente credono di mostrarsi deboli ma non è così! Mai deve esserci una prevaricazione della dignità umana e conseguentemente chi pone in essere comportamenti mobbizzanti deve essere fermato. Per fortuna non sempre il mobbing porta conseguenze che interessano il diritto penale ma non per questo sono prive di tutela. Infatti esistono forme di risarcimento sia in sede civile che in sede di diritto del lavoro. Poi, qualora i fatti siano particolarmente gravi allora è necessario proporre una denuncia-querela per veder tutelati i propri diritti in ogni sede. Soprattutto in questo caso una consulenza legale che vada ad inquadrare correttamente la fattispecie reato è indispensabile per capire come procedere.

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Note.

[1] Il mobbing orizzontale è posto in essere da un soggetto nei confronti di altro soggetto dello stesso livello all’interno dell’azienda. Quello verticale invece è posto in essere da un soggetto nei confronti di un sottoposto (mobbing discendente) o viceversa (mobbing ascendente).

[2] Questo aspetto è anche normato dallo Statuto dei lavoratori all’articolo 13.

[3] Cassazione Penale, Sez. VI, 6 giugno 2016 n. 23358.

[4] Cassazione Penale, Sez. VI, 8 marzo 2006, n. 31413.

[5] Cassazione Penale, Sez. IV, 8 ottobre 2018 n. 44890. In questa occasione la Suprema Corte si è espressa sul caso di un datore di lavoro che ha determinato una patologia psichiatrica a un proprio lavoratore. Questo in seguito a comportamenti vessatori e persecutori, espressioni ingiuriose, pressioni per lo svolgimento dell’attività lavorativa e continue contestazioni disciplinari.

[6] Cassazione Penale, Sez. V, 9 novembre 2020 n. 31273.

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