La prescrizione del reato – Calcolare la prescrizione tra riforme e covid

La prescrizione del reato - calcolare la prescrizione tra riforme e sospensione covid. Cartabia,

La prescrizione è un istituto di diritto applicabile a differenti ambiti giuridici e le sue origini risalgono al diritto romano di età Imperiale per poi entrare nei primi codici moderni[1]. In linea generale la prescrizione è la perdita di un diritto per il mancato esercizio per un determinato periodo di tempo. In ambito del diritto penale attuale questo si traduce nella perdita, trascorso un determinato periodo di tempo, del diritto dello Stato di punire chi ha commesso un reato. Già nel codice Zanardelli la prescrizione del reato consisteva nella perdita della facoltà dell’esercizio dell’azione penale dopo il trascorso di un determinato periodo di tempo[2]. La durata della prescrizione era prevista dall’articolo 91 e riuniva i reati in gruppi in base alla pena che si sarebbe dovuta infliggere al colpevole. La medesima impostazione fu utilizzata dal codice rocco del 1930 ed è rimasta invariata per 75 anni fino alla riforma Cirielli[3].

Le riforme

Riforma Cirielli

La prima riforma, è del 2005 con la quale si è avuta la maggior rivoluzione. Infatti, per calcolare il tempo necessario per la prescrizione era stato introdotto (e si fa ancora oggi) il riferimento alla pena massima prevista per il reato stesso con due limiti. Nel caso di delitto il tempo non può mai essere inferiore a 6 anni, per le contravvenzioni a 4 anni. Tale tempo è al netto del limite massimo a seguito di interruzioni (per le quali era previsto un aumento massimo di 1/4), e di tutte le aggravanti ad effetto speciale che modificano il termine massimo della prescrizione o dei reati per i quali la prescrizione è raddoppiata.

Al fine dell’individuazione del massimo della pena edittale, si stabilisce che non si debba tener conto né delle aggravanti né delle attenuanti, salvo che delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria. Analogamente, non si tiene conto della disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. I reati puniti con l’ergastolo sono imprescrittibili mentre per alcuni particolari delitti i termini di prescrizione, calcolati ai sensi dell’articolo 157 c.p., sono raddoppiati[4]

Riforma Orlando

La riforma del 2017[5], non è intervenuta in modo particolare sul modello costruito nel 2005 L’aspetto innovativo è stato introdurre una forma di sospensione della prescrizione processuale. Aveva previsto due periodi di sospensione del decorso della prescrizione, della durata massima di un anno e mezzo ciascuno, successivi alle sentenze di primo e secondo grado. Con tale intervento, allo scopo di evitare la prescrizione in corso di processo, si era stabilito che il relativo corso rimanesse bloccato, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o di secondo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza del grado successivo o della sentenza definitiva.     

Riforma Bonafede

La riforma del 2019[6], (entrata in vigore il 1 gennaio 2020) aveva introdotto la sospensione del termine della prescrizione a partire dalla sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio. Tale modifica è stata poi abrogata dalla riforma Cartabia.

Riforma Cartabia

La riforma del 2021[7], entrata in vigore il 19 ottobre 2021 ha inasprito questo aspetto prevedendo la cessazione del corso della prescrizione del reato con la sentenza di primo grado.[8] A questo però è stato inserito un correttivo ovvero in caso di annullamento che comporti una regressione al primo grado oppure ad una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento. A fare da bilanciamento alla cessazione della prescrizione, e per contenere i processi all’interno del concetto di ragionevole durata del processo, la riforma Cartabia ha introdotto il limite temporale massimo entro il quale si deve svolgere il giudizio di appello (due anni) e quello della Cassazione (1 anno)[9]. Decorso inutilmente tale periodo il procedimento diventa improcedibile.

Personalmente ritengo che sia stato introdotto all’interno del processo penale il concetto di decadenza, ovvero l’estinzione del potere di compiere un determinato atto processuale (la sentenza), di un diritto o di una facoltà, per il decorso del tempo previsto dalla legge. In via transitoria la nuova previsione normativa è applicabile con termini rispettivamente di tre anni ed 1 anno e 6 mesi :

  • per i procedimenti nati per reati commessi dopo il 01/01/2020 nei quali si è già nella fase di appello o cassazione (i termini di cui sopra si applicano dall’entrata in vigore della riforma);
  • per i procedimenti commessi dopo il 01/01/2020 nei quali l’impugnazione sia proposta entro il 31/12/2024 nonché nei giudizi conseguenti l’annullamento con rinvio pronunciato prima del 31-12-2024.

La peculiarità della riforma Cartabia è stata quella di essere retroattiva. Infatti, si applica per tutti i reati commessi dopo il 01/01/2020 (che a ben vedere coincide con l’entrata in vigore della riforma Orlando ora abrogata). ATTENZIONE: Il termine di improcedibilità inizia decorso il termine di 90 giorni dalla data prevista per il deposito della sentenza.

Come calcolare la prescrizione di un reato nel corso delle riforme.

Fino alla riforma ex Cirielli il calcolo della prescrizione era relativamente facile. Oggi calcolare la prescrizione, tenendo presente non solo il susseguirsi delle riforme, ma anche la recidiva, i reati per i quali la prescrizione è raddoppiata, le aggravanti ad effetto speciale e tutte le altre circostanze che di fatto modificano tale termine non è cosa semplice.

Per quanto riguarda le riforme e quindi la successione della legge penale nel tempo si può sostenere che:

  • per tutti i reati commessi fino al 1 agosto 2017 (entrata in vigore della riforma Orlando) si applica le riforma Cirielli;
  • quelli commessi dal 2 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019 si applica la riforma Orlando
  • per i reati commessi dopo il 01/12/2020 si applica la riforma Cartabia (nella forma transitoria fino alle impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024)

Esempi

(tutti gli esempi sono al netto della recidiva, aggravanti ad effetto speciale e di ogni altro elemento che possa far variare il termine di prescrizione)

  1. Ho commesso un furto il 1 dicembre 2016. Il termine di prescrizione è di 6 anni a cui aggiungere in caso di atti interruttivi 1 anno e mezzo (1/4 del termine di prescrizione). Quindi 7 anni e mezzo. Il reato, a prescindere se il procedimento si trova ancora in primo grado o appello si prescrive il 01 giugno 2024
  2. Ho realizzato il furto il 1 dicembre 2017. Il termine è sempre di 6 anni, a cui aggiungere in caso di atti interruttivi 1 anno e mezzo (1/4 del termine di prescrizione). Quindi 7 anni e mezzo. In questo caso, in base alla fase processuale il termine della prescrizione subisce una variazione. Se siamo in primo grado è il 01 giugno 2025, se siamo in appello è 01 dicembre 2025 mentre se siamo in Cassazione il termine sarà 1 giugno 2026.
  3. Ho realizzato un furto il 01 dicembre 2020. Il termine è sempre di 6 anni, a cui aggiungere in caso di atti interruttivi 1 anno e mezzo (1/4 del termine di prescrizione). Quindi 7 anni e mezzo. In questo caso il termine del 1 giugno 2028 deve cadere all’interno del primo grado perché altrimenti si entra nella cessazione.

Questo comporta che:

  • se l’atto di appello è presentato prima del 31 dicembre 2024, il procedimento di appello deve terminare entro il 31 dicembre 2027
  • se l’atto di appello è presentato il 1 gennaio 2025 (o successivamente), il procedimento di appello deve terminare entro il 1 gennaio 2027.
  • Per i ricorsi in cassazione è impossibile fornire delle date in considerazione del fatto che si deve tener conto della data del deposito della sentenza di appello.

La sospensione della prescrizione a causa del covid

Con l’emergenza sanitaria covid 19, anche i Tribunali hanno interrotto le loro attività. Per un primo periodo le loro attività erano ridotte all’osso, poi piano piano hanno cominciato ad adottare protocolli e misure per permettere a noi avvocati ed ai dipendenti di lavorare in sicurezza. Questo ha determinato varie misure che hanno comportato un allungamento dei processi e per far fronte a questa situazione, sono intervenute misure di contenimento della prescrizione. Il legislatore ha previsto diverse ipotesi di sospensione della prescrizione. Tra queste:

  • una prima sospensione generale, applicabile a quasi tutti i processi su tutto il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020[10] poi prolungato fino all’11 maggio 2020[11] in cui tutte le udienze in calendario sono state rinviate d’ufficio con conseguente sospensione del termine di prescrizione. 
  • una seconda sospensione, nel periodo compreso tra il 15 aprile 2020 ed il 30 giugno 2020. In questo caso però il rinvio delle udienze veniva rimesso alla valutazione dei capi dei singoli uffici[12]. La previsione della seconda prescrizione è stata successivamente considerata illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 7 Luglio 2021.

Pertanto per il calcolo della prescrizione è necessario aggiungere solo il periodo tra il 9 marzo ed il 15 aprile. Il Tribunale di Roma considera questo periodo come 62 giorni anche se, facendo un calcolo matematico, contando anche i giorni del 9 marzo e 11 maggio questi sarebbero 64.

Conclusioni

Oggi non è più possibile fare a priori ipotesi di prescrizioni o di improcedibilità. Non c’è più un parametro certo su cui fare affidamento. Sempre le riforme hanno portato dei momenti di assestamento (come anche l’ultima riforma del processo penale del 2018) ma sul punto ritengo che non si sia fatta una buona riforma per migliorare i tempi della giustizia. Solo un modo per prolungare i processi ed evitare la prescrizione.

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Note.

[1] Il codice voluto da Pietro Leopoldo in Toscana nel 1786 ammetteva la prescrizione con termini varianti tra 1 e 10 anni.

[2] L’art. 91 prevedeva la prescrizione di 20 anni per i reati che prevedevano l’ergastolo; 15 anni per i reati con pena non inferiore a venti anni; 10 anni per reati con pena compresa tra i cinque ed i venti anni; 5 anni per una reclusione non superiore ai cinque anni.

[3] Legge numero 251 del 5 dicembre 2005.

[4] Oggi il raddoppio dei termini è previsto per i seguenti delitti (elenco esemplificativo e non esaustivo): frode in processo penale e depistaggio aggravati, delitti colposi di danno, omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, delitti contro l’ambiente, maltrattamenti contro familiari e conviventi, delitti di tratta di persone, di sfruttamento sessuale dei minori e alcuni delitti di violenza sessuale, oltre ai gravi delitti per i quali l’art. 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale attribuisce la competenza alla procura distrettuale.

[5] Legge 23 giugno 2017 n. 103.

[6] Legge del 9 gennaio 2019 n.3 detta anche legge spazzacorrotti.

[7] Legge 27 settembre 2021 n. 134

[8] Articolo 161 bis c.p.

[9] Sul punto e per i processi particolarmente complessi è stata prevista una proroga rispettivamente di 1 anno per l’appello e di 6 mesi per il giudizio in Cassazione

[10] D.L. 8 marzo 2020 n. 18 art. 83 comma 4

[11] D.L. 8 aprile 2020 n. 23

[12] D.L. 8 marzo 2020 n. 18 art. 83 comma 9

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