Il patrocinio a spese dello Stato è previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115[1] ed è uno strumento che consente anche a coloro che hanno un reddito basso di poter accedere ad una adeguata difesa. Tanto per cominciare tutti lo chiamano Gratuito Patrocinio, ma in realtà è un errore. Infatti il patrocinio a spese dello Stato non è sinonimo di gratuito in quanto è lo Stato che corrisponde gli onorari dovuti. Lo Stato siamo noi e quindi la spesa è a carico del contribuente.
Gli ambiti di operabilità.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile (sia come attore che come convenuto), nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), nel processo penale (sia come incolpato che come persona offesa) nonché nel processo amministrativo e tributario. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario preparare ed inviare una istanza che deve essere valutata. Il solo deposito dell’istanza non garantisce l’effettiva ammissione al beneficio.
Chi può essere ammesso.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68[2]. Se l’interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Nel casi di familiari a carico invece, la somma di € 11.746,68 è aumentata di € 1.032,91 per ogni familiare a carico.
Vi è comunque una eccezione.
Infatti si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
In tutti gli ambiti, tranne quello penalistico, se la parte ammessa al beneficio perde la causa (tecnicamente rimane soccombente), non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa. Questo in quanto gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese[3].
In ambito penalistico invece l’ammissione è valida anche per l’appello e per l’eventuale ricorso in Cassazione indipendentemente se si tratti di persona offesa/parte civile o indagato/imputato.
Quali sono i limiti e le esclusioni del patrocinio a spese dello Stato.
Il patrocinio a spese dello Stato è ammesso solo nella fase giudiziale. Questo significa che non è ricompresa tutta la fase stragiudiziale (come per esempio, la redazione di un contratto, la consulenza oppure una transazione ecc. ecc.). Sono varie le limitazioni per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato e queste possono essere:
Iscrizioni alle liste.
Innanzitutto, è necessario trovare un avvocato che sia iscritto nell’apposita lista. Ogni albo ha on line l’elenco degli iscritti (clicca qui per l’ordine degli avvocati di Roma). Inoltre, ogni avvocato non può patrocinare liberamente in ogni tipologia di causa. Al momento dell’iscrizione il professionista dovrà scegliere quali materie indicare nel numero massimo di tre. Pertanto non è detto che l’avvocato che volete scegliere, nonostante sia iscritto nelle liste del patrocinio a spese dello Stato, sia abilitato per quella specifica tipologia di procedimento.
Limitazione per condanne pregresse.
In caso di condanne definitive per i reati di cui agli articoli:
- 416-bis: del codice penale, “Associazione di stampo mafiosa”;
- 291-quater D.P.R. 43/1973: che contempla alcune ipotesi di contrabbando;
- 73, del D.P.R. 309/1990: limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 80, e 74, comma 1, che contempla alcune ipotesi di spaccio di sostanza stupefacente;
- nonché per tutti quei i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Eccezioni al parametro del reddito.
In alcuni casi riguardanti il processo penale, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non ha il parametro del reddito da rispettare. Questi casi sono:
- qualora la persona offesa sia vittima di reati quali lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, ecc..;
- in caso di minore età della persona offesa se si tratta di reati quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù, la prostituzione ed il suo sfruttamento ecc.;
- qualora la persona offesa siano figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso dall’altro coniuge (anche se legalmente separato o divorziato).
L’avvocato è obbligato ad accettare?
Dal momento che un avvocato è iscritto alle liste del patrocinio a spese dello Stato e qualora il caso prospettato rientri in una delle tre materie scelte inizialmente, questo può rifiutarsi di prendere in carico la questione ma solo a determinate condizioni.Per esempio, non può addurre come motivazioni il fatto che lo Stato paga in ritardo o troppo poco rispetto ai parametri stabiliti. Le uniche motivazioni possono essere di carattere strettamente professionale, e che poi sono le stesse che gli dovrebbero far rifiutare un cliente anche se “pagante”. Ovvero che non ha le dovute competenze per poter seguire in modo adeguato il cliente, oppure che in quel momento non ha tempo a causa dei già troppi impegni presi ecc. ecc.
Come avere una consulenza.
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Note.
[1] Gli articoli di riferimento vanno dall’articolo 74 all’articolo 141. Clicca qui per il testo normativo
[2] Tale somma subisce con gli anni degli aggiornamenti. La somma di € 11.746,68 è stata prevista dal d.m. 23 luglio 2020 in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021.
[3] Cfr sentenza Cassazione Civile n. 10053 del 2012