Riforma Cartabia – Notifiche via pec – La notifica del penalista e facsimile della relata di notifica 

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Dal primo gennaio 2023 anche i penalisti dovranno fare i conti con le relata di notifica qualora debbano notificare un atto via pec. Lo ha previsto la riforma Cartabia con l’inserimento dell’articolo 56 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. (Decreto Legislativo n. 271 del 28 luglio 1989). Un esempio di atto che notifica l’avvocato penalista è, ex articolo 299 bis comma 4 c.p.p., la notifica alla persona offesa dell’istanza di modifica o revoca della misura per il reato ex art. 612 bis c.p.p.. Infatti, l’articolo 41 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo n. 150 del 2022 ha introdotto una prassi che i civilisti conoscono da molto tempo ma che per i penalisti non è mai stata necessaria, la relata di notifica. 

La notifica del penalista ante riforma.

Fino al 31 dicembre 2022 quando il codice prevedeva la necessità di notificare un atto di parte, l’avvocato penalista poteva inviare semplicemente una raccomandata con ricevuta di ritorno senza dover effettuare altre formalità. Questa facoltà era espressamente prevista dagli artt. 152 c.p.p. e 56 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.. Il primo prevedeva che: “salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall’invio di copia dell’atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Il secondo prevedeva le modalità del deposito dell’atto successivamente all’invio della raccomandata. Con l’utilizzo della pec e la sua equiparazione alla raccomandata con ricevuta di ritorno, per il penalista era diventato ancora tutto più facile. Per notificare un atto via pec era sufficiente allegare l’atto alla mail certificata e poi depositare le attestazioni di accettazione e consegna della pec. 

La notifica del penalista con la riforma Cartabia.

Se la riforma Cartabia non ha modificato la notifica del penalista a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, ha introdotto una nuova modalità di notifica effettuata mediante pec. Ha reso la notifica penale come quella civile. È diventato infatti necessario effettuare sia la relata di notifica che l’attestazione di conformità nel caso il documento informatico venga estratto mediante scansione da documento analogico.Il nuovo articolo 56 bis delle disposizioni di attuazione dopo che al primo comma ha specificato la possibilità di utilizzare solo indirizzi pec presenti nei pubblici registri, prevede che:

1. […]

2. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma 1. La relazione deve contenere:

  1. a) il nome e il cognome dell’avvocato notificante;
  2. b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è stato nominato;
  3. c) il nome e cognome del destinatario;
  4. d) il domicilio digitale a cui l’atto viene notificato;
  5. e) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto;
  6. f) l’ufficio giudiziario, l’eventuale sezione e il numero del procedimento.

3. Quando l’atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l’avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.

4. Ai fini previsti dall’art. 152 del c.p.p., il difensore documenta l’avvenuta notificazione dell’atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell’atto inviato, unitamente all’attestazione di conformità all’originale, la relazione redatta con le modalità di cui al comma 2, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema. 

Differenza tra duplicato informatico e copia informatica.

Potrebbero sembrare due sinonimi ma non è così e, soprattutto, sono differenze che riguardano (per ora) solo i civilisti ed il processo civile telematico.

  • la copia informatica di un documento nativo digitale presenta, sul bordo destro delle pagine, la c.d. “coccarda” ed una stringa alfanumerica. Sono segni grafici generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari;
  • il duplicato informatico invece non presenta nessun segno grafico.

“[…] ne consegue che la corrispondenza del duplicato informatico (in ogni singolo bit) al documento originario non emerge (come, invece, nelle copie informatiche) dall’uso di segni grafici – […]- ma dall’uso di programmi di algoritmi, che consentano di verificare e confrontare l’impronta del file originario con il duplicato[1]. L’impronta del file è la così detta impronta hash che è calcolabile mediante diversi strumenti on line gratuiti (clicca qui). 

La differenza tra le due tipologie di files consiste nella necessità di dover certificare o meno la conformità all’originale di un atto. Come previsto dall’art. 23 – bis del CAD, ovvero D.L. 179/2012, “i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità delle linee guida” e, conseguentemente, il duplicato informatico non necessita di attestazione di conformità. 

Facsimile della relata di notifica.

Non essendoci linee guida o protocolli su cui poter far riferimento ho ipotizzato e redatto la relata di notifica di cui al comma 2 (clicca qui per scaricare il file “relata di notifica 1) e quella contenente anche la previsione di cui al comma 4 (clicca qui per scaricare il file “relata di notifica 2). Queste relate hanno 3 elementi in più rispetto a quanto previsto dal codice di rito in quanto ho ritenuto “copiare” dalle notifiche civili alcuni elementi che ritengo essenziali:

  1. inserire nell’oggetto della pec solo la dicitura “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”;
  2. descrivere la tipologia di atto che si notifica;
  3. inserire il nome del file .pdf che si notifica (questo nel caso in cui il successivo deposito viene effettuato mediante pec) accanto al nome del file si potrebbe inserire anche l’impronta Hash. 

Conclusioni.

A differenza di quanto già scritto per le notifiche previste dall’art. 148 c.p.p. (clicca qui per leggere l’articolo), per le notifiche effettuate dalle parti private non è previsto l’utilizzo di sistemi di comunicazioni che garantiscano l’identità del mittente e del destinatario. Questo significa che non si porranno le problematiche di nullità sollevate per il mancato adeguamento dei provider delle pec. Una cosa è certa, i penalisti al fine di non cadere in nullità o decadenze o inammissibilità, dovranno al più presto prendere confidenza con queste ulteriori attività in quanto diventeranno sempre più presenti.  

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Note.

[1] Cassazione Civile Ordinanza n. 27379/2022

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