La registrazione di una conversazione è lecita?

La registrazione di una conversazione da parte di un privato, è lecita? Può valere come prova in un giudizio? In moltissime occasioni mi è stato chiesto, da parte dei clienti, se era lecito effettuare le registrazioni di una telefonata o di una conversazione e soprattutto se le stesse si sarebbero poi potute utilizzare come prova in un eventuale procedimento penale. La risposta è si, ovviamente a determinate condizioni.

Cosa si intende per la registrazione privata e le differenze con le intercettazioni.

Cominciamo con il definire le intercettazioni telefoniche, ambientali o altro. Innanzitutto queste possono essere disposte solo ed esclusivamente dall’autorità giudiziaria. Inoltre l’intercettazione consiste nel fatto che un soggetto, mediante strumenti tecnici di percezione particolarmente efficaci, riesca a superare le cautele elementari che dovrebbero garantire la libertà e segretezza di un colloquio tra soggetti che hanno il preciso intento di escludere altri dal contenuto della comunicazione. Il tutto deve essere effettuato da un terzo che sia totalmente estraneo al colloquio stesso.

Proprio l’ultimo punto è il discrimine tra una intercettazione ed una registrazione privata. Infatti la caratteristica delle registrazioni private è proprio quella di essere stata fatta da uno degli interlocutori e non un soggetto terzo ed estraneo. Quindi nel momento in cui Tizio sta parlando con Caio e contestualmente, mediante anche un semplice registratore tascabile, registra la conversazione, non commette una intercettazione (e pertanto illegittima ed illegale), ma sta effettuando una registrazione privata.

Condizioni per la sua validità come prova documentale.

Una conversazione quindi, che sia una telefonata o un colloquio tra presenti, registrata da uno degli interlocutori  non solo non costituisce reato, ma nel processo penale è oramai considerata una prova pienamente ammissibile.

Se nella prima fase dopo l’applicazione del codice della Privacy nel 2001, tutto era considerato una violazione della stessa e conseguentemente la registrazione di un colloquio di certo non veniva preso in considerazione da parte degli organi giudicanti, già da qualche anno la tendenza stava cambiando; arrivando ad oggi con la definitiva univocità dell’interpretazione giurisprudenziale che ammette tale possibilità considerandola una prova documentale a tutti gli effetti.

Perché viene considerata una prova documentale

La registrazione costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico e costituisce una prova documentale in quanto l’art. 234 c.p.p. qualifica come documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Pertanto, chiunque può disporre legittimamente di una registrazione secondo le disposizioni contenute nell’art. 234 c.p.p. può entrare a far parte di un procedimento quale prova documentale essendo oramai pacifico che la registrazione di una conversazione tra presenti compiuta su iniziativa di uno degli interlocutori, non necessitando di alcuna autorizzazione dal giudice delle indagini preliminari rappresenta una particolare forma di documentazione.

Condizioni per la sua validità come prova documentale

Chi può quindi detenere legittimamente una registrazione (di una telefonata, di una conversazione o di un colloquio) e quindi può utilizzarla in sede processuale?

Abbiamo visto come prima condizione che è necessario che sia un interlocutore ad effettuare la registrazione. Altra condizione  per poter liberamente disporre della registrazione è che non vi siano specifici divieti alla divulgazione (per esempio se l’oggetto della conversazione riguarda un segreto di ufficio). Ultima condizione è che la registrazione effettuata non può essere diffusa per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui. 

IMPORTANTE: per poter utilizzare una registrazione è necessario che siano state soddisfatte tutte e tre le condizioni. in caso contrario si commette reato.

Orientamento giurisprudenziale prevalente.

  • Integra il reato di trattamento illecito di dati personali (art. 167 D.Lgs. 196/2003) il diffondere per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui, una conversazione documentata mediante registrazione Sentenza Corte di Cassazione Penale n. 18908/2011 (clicca qui Sent. 18908_2011)
  • La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale pienamente utilizzabile Sentenza Corte di Cassazione Penale n. 43989/2012 (clicca qui Sent. 43898_2012)
  • Criteri a cui una registrazione telefonica deve rispondere per essere ammessa come prova sono: a) colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta; b) colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione abbia avuto il tenore risultante dal nastro; c) non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite; d) almeno una delle parti sia parte in causa Ordinanza Corte di Cassazione Civile n. 5259/2017 (clicca qui Sent. 5259_2017)
  • Le registrazioni audio o video effettuate da uno dei partecipanti o da persona che aveva il diritto di assistere (che non commette il reato ex art. 617 c.p. ed ex art. 623 c.p.), costituiscono prova documentale lecita ed utilizzabile nel processo penale. In particolare si tratta di prova documentale particolarmente attendibile perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico che può essere sia un colloquio tra presenti che una telefonata. Tali registrazioni compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari ex art. 267 c.p.p. in quanto non rientrano nel concetto di intercettazioni in senso tecnico. In particolar modo nella sentenza il video era stato registrato dallo stesso indagato per dimostrare la sua non colpevolezza, ma la Corte le ha ritenute parimenti idonee a dimostrare invece la responsabilità penale. (Sent. 5241_2017)

Conclusioni.

Fermo restando quanto detto sopra, le registrazioni telefoniche, di un colloquio o altro sono sicuramente ben accette sia all’interno di un procedimento penale che civile. Ovviamente devono essere utilizzate sempre in modo appropriato e consono allo scopo. Per esempio il colloquio deve risultare normale, non una istigazione a riferire determinate cose o fatti. Altrimenti poi il soggetto contesterà sicuramente la prova ed il giudice non potrà che dargli ragione.

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o domanda sull’argomento potete contattare in forma privata l’Avv. Daniele Ingarrica mediante il form presente nella pagina contatti . Per lasciare invece un commento visibile a tutti sul blog andare in fondo alla pagina.

 

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